Cassazione Civile, Ordinanza n. 23326/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di euro 15.225,00 per compensi asseritamente maturati da un dipendente di azienda sanitaria per la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile nel periodo 2008-2009. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi valorizzabili i prospetti riepilogativi firmati dal dirigente della U.O.C. Medicina Legale e le risultanze sulla mancata corretta funzionalità del sistema di timbratura. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'opposizione dell'azienda sanitaria, ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa, cioè che le visite fossero state effettuate fuori dal normale orario di lavoro. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 44 L.R. Lazio n. 11/2004, come modificato dalla L.R. n. 4/2006, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che i prospetti riepilogativi firmati dal dirigente avessero natura ricognitiva di debito e valore probatorio e che il dirigente fosse comunque in grado di impegnare l'ente; (2) violazione degli stessi riferimenti normativi, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte escluso la prova del credito nonostante la documentazione delle timbrature; (3) violazione dell'art. 44 L.R. n. 11/2004, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 2697 c.c., per avere interpretato la locuzione 'caso definito' come sinonimo di 'visita medica', con conseguente erronea esclusione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei rapporti con la pubblica amministrazione la ricognizione di debito può configurarsi solo rispetto ad atti diretti al creditore e provenienti dall'organo dotato del potere di impegnare esternamente l'ente; gli atti interni o provenienti da organi privi di rappresentanza non hanno tale efficacia. Nel caso concreto, il dirigente della U.O.C. Medicina Legale non risultava titolare del potere di impegnare l'ente e non seguì alcuna autorizzazione al pagamento da parte del Direttore Generale. Ha inoltre osservato che la censura sulla non contestazione e sull'onere della prova mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, richiedevano una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'apprezzamento di merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
disposizione invocata dal ricorrente per fondare il diritto ai compensi per l'attività svolta nelle commissioni mediche; la Corte non ne ha ricavato una regola idonea a superare il difetto di prova del fatto costitutivo e l'assenza di un atto di riconoscimento proveniente dall'organo competente.
richiamato come modifica dell'art. 44 della legge regionale; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'efficacia probatoria dei prospetti interni.
richiamato dal ricorrente in relazione alla non contestazione; la Corte ha rilevato che la doglianza, in sostanza, mirava a contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a ottenere una rivalutazione del merito.
invocato per attribuire ai prospetti firmati dal dirigente valenza di ricognizione di debito; la Corte ha escluso che gli atti interni privi di provenienza dall'organo competente possano avere tale effetto.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che il creditore doveva dimostrare il fatto costitutivo della domanda, ossia lo svolgimento delle prestazioni fuori orario.
art. 12 preleggi
invocato per l'interpretazione della locuzione 'caso definito'; la Corte non ha accolto la censura, trattandosi di questione che imponeva una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha qualificato le censure come in realtà dirette contro l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che le doglianze miravano inammissibilmente a contestare la motivazione e l'apprezzamento delle prove.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, la ricognizione di debito produce effetti solo se proviene da un atto esterno diretto al creditore e sottoscritto dall'organo munito del potere di rappresentanza dell'ente; gli atti interni o formati da organi privi di tale potere non sono sufficienti.
- Chi agisce per il pagamento di compensi o corrispettivi deve provare il fatto costitutivo della pretesa, e cioè l'effettivo svolgimento della prestazione nei termini dedotti in giudizio.
- La mera produzione di prospetti interni, timbrature o documenti contabili non basta, di per sé, a fondare il credito se non è dimostrato che tali atti siano espressione della volontà dell'ente o che attestino con certezza il titolo e l'an del debito.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, quando la critica investe solo l'apprezzamento del materiale istruttorio.
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