Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23433/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, comunicata con lettera del 12 ottobre 2015, di una storica agevolazione tariffaria sull'energia elettrica riconosciuta agli ex dipendenti e ad alcuni superstiti o familiari. I ricorrenti hanno chiesto di accertare che tale beneficio avesse natura di reddito/retribuzione in natura e che la disdetta fosse illegittima, con conseguente ordine di ripristino dello sconto dall'1 gennaio 2016 e rimborso delle somme pagate a tariffa piena. In cassazione hanno articolato sei motivi: (1) omessa pronuncia della corte d'appello sull'istanza di autorizzazione al deposito di documenti, sul primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente/per relationem, e sul motivo di appello sulle spese di primo grado; (2) violazione delle norme fiscali e contributive sul reddito da lavoro, sostenendo che il beneficio dovesse essere qualificato come emolumento retributivo in natura; (3) violazione delle norme sul rapporto di lavoro e della Costituzione, per avere la corte ritenuto irrilevanti, sul piano civilistico, i precedenti orientamenti che avevano qualificato il beneficio come reddito da lavoro ai fini fiscali; (4) violazione delle norme codicistiche e dei CCNL, per avere negato che l'agevolazione costituisse diritto quesito e per avere ritenuto legittima la disdetta unilaterale; (5) violazione di norme civilistiche e contrattuali, per avere considerato irrilevante la questione della rappresentatività delle OO.SS. firmatarie dell'accordo del 27 novembre 2015 e la dedotta violazione di buona fede e correttezza; (6) violazione delle norme sulle spese e sul contributo unificato, per la condanna alle spese di secondo grado e per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia sull'istanza istruttoria, perché il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda domande, eccezioni e conclusioni e non anche istanze di prova. Ha ritenuto infondato il motivo sull'omessa pronuncia sul primo motivo di appello, osservando che la questione di diritto era comunque infondata e che la motivazione della sentenza di merito non era meramente apparente. Ha escluso anche l'omessa pronuncia sulla censura relativa alle spese di primo grado, perché il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese del secondo grado implicavano il rigetto di quel motivo. Nel merito, ha confermato che lo sconto tariffario non aveva natura retributiva, perché la disciplina collettiva lo svincolava dalla prestazione lavorativa, dall'anzianità, dalle mansioni, dalla qualifica e dal numero di ore lavorate, e perché la qualificazione fiscale come reddito da lavoro non si traduce in qualificazione civilistica come retribuzione. Ha pure escluso che i ricorrenti vantassero un diritto quesito, trattandosi di un beneficio futuro e incerto, revocabile tramite disdetta del contratto collettivo per il futuro, e ha considerato irrilevante la dedotta mancata rappresentatività delle OO.SS. firmatarie dell'accordo del 27 novembre 2015. Infine, ha ritenuto non censurabile la condanna alle spese e inammissibile la doglianza sul contributo unificato, perché il relativo obbligo discende automaticamente dalla legge in caso di rigetto dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia rileva solo per domande, eccezioni o conclusioni che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non per istanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato come base dell'istanza di autorizzazione al deposito documentale in appello.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato come base dell'istanza di autorizzazione al deposito documentale in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione meramente apparente.

  • art. 1 d.lgs. n. 562/1996

    Invocato insieme alle norme fiscali per sostenere la natura retributiva del beneficio.

  • art. 12, primo comma, L. n. 153/1969

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere un concetto ampio di corrispettività/retribuzione; la Corte ha distinto la nozione civilistica da quella fiscale e contributiva.

  • art. 48, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    Invocato dai ricorrenti; nel testo la Corte collega la questione alla nozione fiscale di reddito da lavoro, non decisiva in sede civilistica.

  • artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi retributiva, ma ritenuti non decisivi per il rapporto di lavoro civilistico.

  • artt. 2, 3, 36, 38 e 54 Cost.

    Invocati dai ricorrenti nella prospettiva della natura retributiva e della tutela della posizione soggettiva, ma non accolti.

  • artt. 1175, 1345, 1372, 1373, 1375, 1965, 1966, 2113, 2077 c.c.

    Richiamati per contestare la disdetta e per sostenere l'intangibilità del beneficio; la Corte ha ritenuto legittima la disdetta del rapporto collettivo per il futuro e ha escluso diritti quesiti.

  • art. 33 CCNL Enel 21 febbraio 1989

    Invocato dai ricorrenti come fonte dell'agevolazione e della sua stabilizzazione.

  • art. 30 CCNL Enel 7 giugno 1976

    Invocato dai ricorrenti come fonte dell'agevolazione.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    L'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge automaticamente nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione; resta fermo l'accertamento amministrativo di eventuali esenzioni.

  • art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esenzione dal contributo unificato tramite autodichiarazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni analoghe.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la Cassazione può decidere nel merito quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per distinguere la retribuzione civilistica dalla nozione più ampia rilevante ai fini contributivi.

  • art. 51, comma 1, TUIR

    Richiamato come norma fiscale che qualifica come reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, senza coincidere con la nozione civilistica di retribuzione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste con riguardo a mere istanze istruttorie: per esse il vizio, se del caso, va denunciato nei limiti del difetto di motivazione o dell'erronea esclusione della prova.
  • La qualificazione fiscale di un emolumento o vantaggio come reddito da lavoro non implica automaticamente la sua natura retributiva ai fini civilistici del rapporto di lavoro, dovendosi verificare se il beneficio sia effettivamente corrispettivo della prestazione lavorativa.
  • Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva è retributivo solo se collegato alla prestazione del lavoratore e entrato nel suo patrimonio come corrispettivo di attività già resa o di una fase di rapporto già esaurita; se invece riguarda mere aspettative su prestazioni future e incerte, non integra un diritto quesito.
  • La contrattazione collettiva a tempo indeterminato può essere oggetto di disdetta unilaterale per il futuro, purché nel rispetto di buona fede e correttezza; tale disdetta non può incidere su diritti già definitivamente acquisiti, ma può incidere su aspettative non ancora consolidate.
  • La rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie è decisiva solo se la pattuizione incide su diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore; quando invece si tratta di regolare condizioni di acquisto di diritti futuri, la censura è priva di rilievo decisivo.
  • Il giudice di merito dispone di un apprezzamento discrezionale in tema di spese; in cassazione la censura è ammissibile solo nei limiti di violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato discende ex lege nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non richiede una statuizione costitutiva del giudice.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.