Cassazione Civile, Ordinanza n. 23330/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dipendente/addetta alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile per il pagamento di compensi asseritamente maturati nel biennio 2008-2009 per attività svolta fuori dall'orario di servizio. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione e la Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha accolto l'opposizione ritenendo non provato il fatto costitutivo della domanda, cioè che le visite e le prestazioni fossero state effettivamente eseguite oltre l'orario ordinario. La ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) violazione della normativa regionale e delle norme su lavoro e prova, sostenendo di non essere tenuta a attestare le presenze con il sistema automatico di timbratura; (2) omesso esame del fatto decisivo che ella era assistente sociale e non dirigente medico, quindi non soggetta a tale modalità di attestazione; (3) violazione della disciplina sulla ricognizione di debito e dell'onere della prova, sostenendo che i prospetti riepilogativi firmati dal dirigente di medicina legale avessero valore ricognitivo o comunque probatorio e che il dirigente potesse impegnare l'ente; (4) violazione delle norme su prova e onere probatorio, poiché le pretese sarebbero state documentate dalle timbrature; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo al normale orario di lavoro effettivamente osservato, documentato dalle timbrature; (6) errata interpretazione della locuzione "caso definito" contenuta nella legge regionale, che avrebbe dovuto essere intesa come distinta dalla semplice visita medica. In sostanza, tutti i motivi miravano a contestare la valutazione delle prove e a sostenere la spettanza dei compensi per attività extra-orario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata o comunque tendevano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nei rapporti con la pubblica amministrazione la ricognizione di debito può configurarsi solo in presenza di atti diretti al creditore e provenienti dall'organo legittimato a impegnare esternamente l'ente, mentre gli atti interni o provenienti da organi privi di potere rappresentativo non hanno tale efficacia. Poiché i prospetti e le proposte di deliberazione firmati dal dirigente di medicina legale non erano seguiti da autorizzazione del direttore generale, non potevano valere come ricognizione di debito. Alla soccombenza della ricorrente sono state poste le spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44 L.R. n. 11 del 2004
come modificato dall'art. 140 L.R. n. 4 del 2006
disciplina regionale posta a fondamento della pretesa economica per la partecipazione alle commissioni mediche; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta dalla ricorrente e, in ogni caso, ritiene insussistente la prova del fatto costitutivo della domanda.
art. 140 L.R. n. 4 del 2006
norma modificativa richiamata dalla ricorrente in relazione al compenso per attività svolta nelle commissioni mediche.
art. 2094 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro e alle modalità di attestazione delle prestazioni.
art. 2104, comma 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi relativa agli obblighi del prestatore di lavoro e alla prova dell'orario svolto.
art. 2196 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non assume rilievo nella decisione di legittimità.
art. 115 c.p.c.
richiamato sotto il profilo della valutazione delle prove e della non contestazione; la Corte rileva che la censura mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato sotto il profilo della valutazione probatoria; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per denunciare errori di diritto, ma le censure sono ritenute in parte inammissibili o infondate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte la considera non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 1988 c.c.
richiamato a sostegno della tesi sulla ricognizione di debito; la Corte precisa che, per la pubblica amministrazione, occorre un atto proveniente dall'organo competente a impegnare l'ente verso l'esterno.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che spettava alla ricorrente dimostrare il fatto costitutivo della domanda, ossia lo svolgimento delle prestazioni fuori orario.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della locuzione "caso definito", ma la censura è respinta perché non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione giuridica posta a base della decisione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
- La ricognizione di debito riferibile a una pubblica amministrazione richiede un atto diretto al creditore e proveniente dall'organo munito del potere di impegnare l'ente verso l'esterno; gli atti interni o sottoscritti da organi privi di rappresentanza non hanno efficacia ricognitiva.
- Quando la pretesa economica dipende dallo svolgimento di attività extra-orario, il relativo fatto costitutivo deve essere provato da chi agisce in giudizio; la mera esistenza di prospetti interni o di documentazione non idonea non basta se non dimostra in modo univoco l'esecuzione della prestazione nei termini richiesti.
- La dedotta violazione delle regole sull'onere della prova o sulla valutazione delle prove non è ammissibile se, in sostanza, mira solo a contestare il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23326/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23403/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23433/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →