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Legge

L.R. Lazio 11/2004

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio 2004 della Regione Lazio, aggiorna tabelle e elenchi, autorizza mutui e ridefinisce numerosi stanziamenti e contributi settoriali (sociale, cultura, scuola, trasporti, sanità, ambiente, personale). Molte misure sono puntuali e riferite a termini o esercizi specifici; alcune hanno efficacia limitata al 2004-2005 o fino a date indicate (ad es. 31 dicembre 2008 per l’addizionale sul gas metano).

Assestamento del bilancio regionale Lazio 2004 e disposizioni finanziarie e settoriali collegate

Assestamento del bilancio regionale Lazio 2004 e misure collegate

Il provvedimento assesta il bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006, introducendo variazioni di entrata e di spesa, aggiornando elenchi allegati e ridefinendo una pluralità di interventi finanziari e organizzativi in diversi settori regionali. Molte disposizioni hanno portata puntuale e temporalmente circoscritta al 2004-2005 o a termini specifici.

Variazioni di bilancio e gestione dell’indebitamento

La legge dispone le variazioni delle tabelle di entrata e spesa del bilancio 2004 e l’aggiornamento degli elenchi allegati in coerenza con tali modifiche. Incrementa inoltre l’autorizzazione alla contrazione di mutui per l’importo di euro 312.604.389,35, salva la possibilità di rinnovare tale autorizzazione con la legge di bilancio 2005 o con il relativo assestamento per finanziare somme inutilizzate iscritte nell’elenco 5.

Sul versante contabile, impone alle direzioni regionali di trasmettere entro il 31 marzo 2005 l’elenco degli impegni assunti sul 2002 e non pagati negli anni 2002-2004, per i quali sia intervenuta perenzione amministrativa al 31 dicembre 2004. Sono previsti la responsabilità personale dei dirigenti nella verifica dei presupposti, la necessità dell’iscrizione delle partite perente nel decreto ricognitivo e la possibilità per la struttura bilancio e tributi di eliminare con decreto le voci non confermate entro 40 giorni.

Misure sociali e assistenziali

La Regione istituisce il reddito di ultima istanza come strumento di accompagnamento economico per nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, destinato a persone prive di ammortizzatori sociali per chi è senza lavoro. I requisiti e le modalità di riparto tra i comuni sono demandati a successiva deliberazione di Giunta, sentita la commissione consiliare competente; è privilegiata la partecipazione dei comuni già coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento.

Viene inoltre attribuita rilevanza a interventi per lavoratori parasubordinati, per soggetti non autosufficienti, per operatori penitenziari e persone private della libertà personale, oltre a un fondo per la solidarietà in favore dei familiari dei caduti di Nassiriya. In più casi la disciplina rinvia a successivi atti applicativi o è finanziata con capitoli specifici del bilancio 2004.

Invalidi civili, difesa in giudizio e personale sanitario

La legge riserva alla Regione le funzioni amministrative relative alla concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili, prevedendo il trasferimento delle risorse dai comuni alla Regione dalla stipula della convenzione prevista dalla normativa richiamata e l’inquadramento del personale trasferito nel ruolo regionale. Fino a quella convenzione continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti sui nuovi trattamenti.

Estende inoltre ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale la disciplina sul rimborso degli oneri per la difesa in giudizio, con efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 1/2002. In materia sanitaria, rende validi, a determinate condizioni, gli atti di assunzione a tempo indeterminato di odontoiatri presso le aziende sanitarie del Lazio adottati a seguito di concorsi con riserva.

Interventi settoriali finanziati o rimodulati

La legge interviene su numerosi capitoli e contributi: strutture ricettive, bande musicali, fondazioni e orchestre, istituti culturali regionali, beni culturali, impianti di pubblica illuminazione, edilizia scolastica, beni del Consiglio regionale, cooperative sociali, cooperative artigiane e consorzi fidi, progetti cooperativi, opere pubbliche, sanità, forestazione, bacini regionali, pesca, fauna selvatica e piccole comunità locali. Molti stanziamenti sono ricalibrati su specifici interventi, beneficiari o importi, con effetti limitati agli esercizi finanziari richiamati.

Termini, proroghe e regimi transitori

Sono prorogati al 30 settembre 2004 e al 30 ottobre 2004 i termini per l’aggiornamento dell’albo degli istituti culturali regionali e per le relative domande di contributo per il 2005. Al 31 ottobre 2004 sono prorogati numerosi termini di presentazione di domande per contributi 2005 in settori turistici, sportivi, culturali e del tempo libero.

Sono inoltre fissate o prorogate scadenze specifiche: il termine contabile al 15 ottobre 2005 per un finanziamento del 2002; il differimento al 31 dicembre 2004 di alcune concessioni demaniali regionali; la durata del beneficio sulla sospensione dell’addizionale regionale sul gas metano per uso industriale fino al 31 dicembre 2008, salvo proroga; l’efficacia di alcune norme dal 1° gennaio 2004 o dal 1° gennaio 2012 per la copertura di oneri.

Disposizioni organizzative e del personale

Vengono rideterminate le dotazioni organiche del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con indicazione del numero di unità per qualifica. Per la Giunta sono confermate e estese alcune regole di reclutamento e inquadramento; per il Consiglio è disciplinata la gestione diretta dei beni mobili e immobili destinati alle proprie strutture. La legge interviene anche su uffici e organismi specifici, come il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale, la cui durata viene collegata alla nomina del nuovo comitato.

Abrogazioni e cessazioni di efficacia

Il testo contiene numerose abrogazioni puntuali di commi o articoli di leggi regionali previgenti e, nel complesso, è in larga misura riferito a stanziamenti, scadenze e situazioni esaurite. Restano tuttavia alcuni effetti ancora rilevanti solo in quanto storicamente consolidati o richiamati da norme successive, mentre molte disposizioni sono state successivamente abrogate o superate.

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