Cassazione Civile, Ordinanza n. 23403/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, disposta unilateralmente dalle società del gruppo Enel, della riduzione tariffaria sulle bollette di energia elettrica che alcuni lavoratori ed ex lavoratori ricevevano in base a previsioni della contrattazione collettiva aziendale. Gli attori hanno chiesto la declaratoria di illegittimità della soppressione, il ripristino dello sconto e la restituzione delle somme pagate in più dalla prima fattura emessa senza agevolazione. In appello, la decisione sfavorevole di primo grado è stata confermata: la Corte territoriale ha escluso che il beneficio avesse natura retributiva e ha negato che fosse un diritto quesito. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 33 CCNL 1989, 54 Accordo 19.4.2002 e 1372-1373 c.c., sostenendo che Enel non potesse recedere unilateralmente da un'obbligazione a durata determinata; 2) violazione delle medesime clausole collettive e degli artt. 33 e 46 CCNL, contestando l'esclusione della natura di diritto quesito e invocando anche il comportamento successivo delle parti, compresa una nota aziendale del 2003; 3) per la posizione di uno dei ricorrenti, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per non avere valorizzato la condotta tenuta in sede di conciliazione; 4) per gli altri ricorrenti, analoga doglianza ermeneutica, sempre riferita alla conduzione delle trattative e delle conciliazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando precedenti conformi, e inammissibili il terzo e il quarto per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la riduzione tariffaria non aveva natura retributiva, perché riconosciuta anche in assenza di prestazione lavorativa, per periodi di sospensione del rapporto e persino dopo la cessazione, e perché non computata in istituti retributivi indiretti. Ha inoltre escluso che lo sconto fosse un diritto quesito, poiché la pretesa riguardava la cessazione ex nunc dell'agevolazione per forniture future, non già il recupero di benefici già maturati e entrati nel patrimonio dei singoli. Ha anche precisato che la soppressione discendeva da un atto unilaterale di recesso da un accordo collettivo privo di termine finale, legittimo secondo i principi generali, mentre le censure sul verbale di conciliazione e sulla condotta delle parti non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore dei difensori delle controricorrenti, ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 33 CCNL Dipendenti Enel 1989
richiamato dai ricorrenti come fonte dell'agevolazione tariffaria; la Corte ne esclude il collegamento alla prestazione lavorativa in senso stretto
art. 54 Accordo 19/4/02
richiamato come fonte di mantenimento dell'agevolazione; la Corte ritiene che l'atto unilaterale abbia legittimamente inciso su un accordo collettivo senza termine finale
art. 46 CCNL Enel 1989
invocato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte non lo ritiene decisivo
richiamato per contestare il recesso unilaterale; la Corte afferma la legittimità del recesso da accordo collettivo a tempo indeterminato
richiamato insieme all'art. 1372 c.c. per sostenere l'illegittimità del recesso; la Corte richiama il principio generale di recesso nei rapporti di durata non perpetui
invocato per l'interpretazione del contratto e per valorizzare il comportamento delle parti; la Corte ritiene che la motivazione d'appello avesse già considerato gli elementi allegati
richiamato quale criterio ermeneutico sussidiario fondato sul comportamento successivo delle parti; la Corte ne esclude la violazione
invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive; la Corte nega che sia stato trascurato
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni conformi
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma posta a base della declaratoria di inammissibilità dei motivi terzo e quarto per difetto di specificità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
citato per spiegare che la nozione fiscale di reddito da lavoro dipendente è distinta da quella civilistica di retribuzione
richiamato per distinguere la nozione civilistica di retribuzione da quella fiscale e contributiva
Massime di principio
- Un'agevolazione riconosciuta al dipendente anche in periodi di sospensione del rapporto, dopo la cessazione e perfino a favore dei familiari non è, di per sé, una retribuzione in senso civilistico, se la disciplina collettiva non la collega alla prestazione lavorativa come corrispettivo.
- La qualificazione di un'utilità come reddito da lavoro ai fini fiscali o contributivi non consente automaticamente di attribuirle natura retributiva nel rapporto di lavoro, perché le nozioni rilevanti nei diversi settori normativi hanno finalità differenti.
- In tema di contrattazione collettiva, il recesso unilaterale da un accordo privo di termine finale è ammissibile come causa estintiva ordinaria del vincolo di durata, nel rispetto di buona fede e correttezza, salvo che siano incisi diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
- I diritti quesiti sono solo quelli già maturati e patrimonialmente acquisiti, ad esempio come corrispettivo di prestazioni già rese o in relazione a fasi del rapporto già esaurite; non si estendono a mere aspettative di mantenimento nel tempo di trattamenti più favorevoli.
- La soppressione di un beneficio per prestazioni future non incide su diritti già acquisiti se la pretesa concerne esclusivamente erogazioni successive all'eliminazione della disciplina favorevole.
- Le censure per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale devono confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di singoli passaggi documentali o argomentazioni già esaminate non è sufficiente a superare la motivazione della Corte di merito.
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