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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento di euro 12.600,00 richiesti da una dipendente dell’azienda sanitaria a titolo di compensi per la partecipazione, fuori dell’orario di servizio, alle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile nel periodo 2008-2009. L’azienda aveva proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento, ma sia il tribunale sia la corte d’appello avevano ritenuto dovuto il compenso, valorizzando i prospetti riepilogativi redatti dal dirigente della U.O.C. Medicina Legale e ritenendo irrilevanti le questioni sulla circolare interna relativa alla rilevazione automatica delle presenze e sulle prove testimoniali. Nel ricorso per cassazione l’azienda ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2697 c.c. e della normativa regionale, sostenendo che i prospetti non fossero idonei a provare lo svolgimento dell’attività fuori orario, che fosse stata erroneamente ritenuta irrilevante la circolare sulle presenze e che fosse stata ingiustificatamente negata o svalutata la prova testimoniale richiesta e assunta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell’azienda non denunciassero una vera violazione di legge, ma mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di merito compiuto dalla corte territoriale. In particolare, la decisione impugnata aveva fondato il riconoscimento del credito sulla sufficienza dei prospetti riepilogativi e sulla mancata contestazione, da parte dell’azienda, dell’autenticità, della provenienza e dell’esattezza dei conteggi. Le ulteriori doglianze sulla circolare interna e sulla prova testimoniale sono state giudicate prive di decisività, poiché la corte d’appello aveva già positivamente accertato il fatto costitutivo del diritto al compenso. Conseguentemente l’azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l’apprezzamento di merito del giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge deve riguardare realmente la regola giuridica applicata; non è ammissibile invocarla per censurare in sostanza la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non è fondata quando la corte di merito abbia ritenuto provato il fatto costitutivo del diritto sulla base di documenti non specificamente contestati nei loro profili essenziali.

  • art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004

    La normativa regionale invocata dall’azienda è stata richiamata come base del compenso, ma la Corte ha escluso che le censure dell’azienda ne evidenziassero una falsa applicazione, trattandosi piuttosto di contestazioni sul merito della prova.

  • art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006

    È richiamato quale modifica della disciplina regionale applicata al trattamento economico delle commissioni mediche, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esaminare nel merito la relativa questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito o falsamente applicato l’onere della prova; non quando la doglianza miri soltanto a contestare la sufficienza o attendibilità degli elementi probatori valorizzati in sentenza.
  • Quando il giudice di appello fonda la decisione sulla prova del fatto costitutivo del diritto e rileva la mancata contestazione di autenticità, provenienza o esattezza di documenti decisivi, i motivi che insistono su questioni istruttorie o regolamentari non incidono sulla ratio decidendi se non dimostrano un concreto carattere decisivo.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile se il fatto asseritamente omesso non sia idoneo, ove esaminato, a determinare una decisione diversa rispetto a quella già sorretta da un autonomo accertamento positivo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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