Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente aveva chiesto e ottenuto nei gradi di merito l'accertamento di due periodi di illegittimo demansionamento, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno professionale commisurato al 20% della retribuzione globale di fatto per ogni mese di dequalificazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che, alla luce della disciplina collettiva, era consentita la fungibilità tra mansioni della medesima area e che quindi non vi sarebbe stata violazione dell'art. 2103 c.c.; (2) ha dedotto che, per il secondo periodo, il lavoratore non aveva descritto adeguatamente le mansioni svolte né le aveva confrontate con le precedenti, e che quindi mancavano allegazioni idonee a provare la dequalificazione; (3) ha contestato la sussistenza e la prova del danno alla professionalità, sostenendo che il pregiudizio riconosciuto fosse solo emotivo/interiore o comunque non oggettivamente documentato, oltre a ribadire la pretesa equivalenza delle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la previsione collettiva di mobilità/fungibilità non legittima l'assegnazione a mansioni prive di omogeneità sostanziale e tali da comportare perdita di professionalità; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ricordando che, quando il lavoratore allega il demansionamento, incombe sul datore di lavoro provare l'esatto adempimento dell'obbligo ex art. 2103 c.c. e l'inesistenza di posti equivalenti disponibili; ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che il danno da dequalificazione può essere desunto e quantificato dal giudice anche in via equitativa sulla base di elementi presuntivi e delle circostanze concrete, e che nel caso di specie le allegazioni e la prova erano state ritenute sufficienti dai giudici di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Tutela la professionalità del lavoratore; vieta l'assegnazione a mansioni sostanzialmente inferiori anche se formalmente collocate nella medesima area di inquadramento.
art. 2095 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la fungibilità interna alle categorie, ma non ritenuto idoneo a superare il divieto di dequalificazione sostanziale.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio grava sul datore di lavoro, una volta allegato dal dipendente il demansionamento, quanto all'esatto adempimento e alla disponibilità di mansioni equivalenti.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di prova presuntiva del danno e della dequalificazione, ritenuta ammissibile sulla base delle circostanze concrete.
art. 2729 c.c.
Consente l'utilizzo di presunzioni semplici per desumere il danno da demansionamento e la sua entità.
art. 1218 c.c.
Richiamato in relazione all'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di corretta assegnazione delle mansioni.
art. 1223 c.c.
Richiamato ai fini del risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno da dequalificazione quando la sua precisa quantificazione non sia possibile.
artt. 41, 43, 46, 47 e 53 c.c.n.l. 1994
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la fungibilità e la mobilità interna delle mansioni; la Corte li legge nel senso che l'intercambiabilità è ammessa solo in presenza di necessità di servizio o di percorsi professionali omogenei.
artt. 1 e 24 c.c.n.l. 2001
Richiamati dalla ricorrente in connessione alla disciplina collettiva della mobilità e dell'inquadramento; non idonei a escludere il demansionamento sostanziale accertato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio per demansionamento, la mera appartenenza delle vecchie e nuove mansioni alla stessa area contrattuale non basta a escludere la violazione dell'art. 2103 c.c., se il mutamento comporta un concreto arretramento del contenuto professionale.
- Le clausole collettive sulla fungibilità interna delle mansioni sono operanti solo nei limiti in cui ricorrano le condizioni previste dalla disciplina collettiva e, comunque, non possono legittimare l'assegnazione a compiti non omogenei o professionalmente deteriore.
- Quando il lavoratore allega l'assegnazione a mansioni dequalificanti, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento e, in particolare, l'assenza di posti disponibili equivalenti al grado di professionalità già raggiunto.
- Il danno alla professionalità da demansionamento ha natura patrimoniale e può essere provato anche per presunzioni, sulla base della qualità e durata della pregressa esperienza, del livello professionale inciso e delle concrete circostanze del caso; la sua quantificazione può avvenire equitativamente.
- Il giudice di merito può desumere il pregiudizio professionale da elementi fattuali e testimoniali, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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