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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente aveva chiesto e ottenuto nei gradi di merito l'accertamento di due periodi di illegittimo demansionamento, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno professionale commisurato al 20% della retribuzione globale di fatto per ogni mese di dequalificazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che, alla luce della disciplina collettiva, era consentita la fungibilità tra mansioni della medesima area e che quindi non vi sarebbe stata violazione dell'art. 2103 c.c.; (2) ha dedotto che, per il secondo periodo, il lavoratore non aveva descritto adeguatamente le mansioni svolte né le aveva confrontate con le precedenti, e che quindi mancavano allegazioni idonee a provare la dequalificazione; (3) ha contestato la sussistenza e la prova del danno alla professionalità, sostenendo che il pregiudizio riconosciuto fosse solo emotivo/interiore o comunque non oggettivamente documentato, oltre a ribadire la pretesa equivalenza delle mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la previsione collettiva di mobilità/fungibilità non legittima l'assegnazione a mansioni prive di omogeneità sostanziale e tali da comportare perdita di professionalità; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ricordando che, quando il lavoratore allega il demansionamento, incombe sul datore di lavoro provare l'esatto adempimento dell'obbligo ex art. 2103 c.c. e l'inesistenza di posti equivalenti disponibili; ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che il danno da dequalificazione può essere desunto e quantificato dal giudice anche in via equitativa sulla base di elementi presuntivi e delle circostanze concrete, e che nel caso di specie le allegazioni e la prova erano state ritenute sufficienti dai giudici di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Tutela la professionalità del lavoratore; vieta l'assegnazione a mansioni sostanzialmente inferiori anche se formalmente collocate nella medesima area di inquadramento.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la fungibilità interna alle categorie, ma non ritenuto idoneo a superare il divieto di dequalificazione sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio grava sul datore di lavoro, una volta allegato dal dipendente il demansionamento, quanto all'esatto adempimento e alla disponibilità di mansioni equivalenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di prova presuntiva del danno e della dequalificazione, ritenuta ammissibile sulla base delle circostanze concrete.

  • art. 2729 c.c.

    Consente l'utilizzo di presunzioni semplici per desumere il danno da demansionamento e la sua entità.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione all'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di corretta assegnazione delle mansioni.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato ai fini del risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno da dequalificazione quando la sua precisa quantificazione non sia possibile.

  • artt. 41, 43, 46, 47 e 53 c.c.n.l. 1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la fungibilità e la mobilità interna delle mansioni; la Corte li legge nel senso che l'intercambiabilità è ammessa solo in presenza di necessità di servizio o di percorsi professionali omogenei.

  • artt. 1 e 24 c.c.n.l. 2001

    Richiamati dalla ricorrente in connessione alla disciplina collettiva della mobilità e dell'inquadramento; non idonei a escludere il demansionamento sostanziale accertato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio per demansionamento, la mera appartenenza delle vecchie e nuove mansioni alla stessa area contrattuale non basta a escludere la violazione dell'art. 2103 c.c., se il mutamento comporta un concreto arretramento del contenuto professionale.
  • Le clausole collettive sulla fungibilità interna delle mansioni sono operanti solo nei limiti in cui ricorrano le condizioni previste dalla disciplina collettiva e, comunque, non possono legittimare l'assegnazione a compiti non omogenei o professionalmente deteriore.
  • Quando il lavoratore allega l'assegnazione a mansioni dequalificanti, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento e, in particolare, l'assenza di posti disponibili equivalenti al grado di professionalità già raggiunto.
  • Il danno alla professionalità da demansionamento ha natura patrimoniale e può essere provato anche per presunzioni, sulla base della qualità e durata della pregressa esperienza, del livello professionale inciso e delle concrete circostanze del caso; la sua quantificazione può avvenire equitativamente.
  • Il giudice di merito può desumere il pregiudizio professionale da elementi fattuali e testimoniali, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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