Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di lavoro a termine in somministrazione intercorsi tra un lavoratore e una società utilizzatrice, nell'ambito dei quali il lavoratore chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 7 febbraio 2011, sostenendo la genericità della causale apposta ai contratti e l'illegittimità della somministrazione. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il lavoratore aveva contestato, tra l'altro, l'applicazione della decadenza di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 al primo contratto e l'asserita decadenza anche rispetto al secondo contratto, oltre a dedurre violazioni del d.lgs. n. 276/2003 sulla legittimità della causale. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 32 L. n. 183/2010, come modificato, sostenendo che la decadenza non fosse applicabile al primo contratto perché scaduto prima della piena operatività della norma; 2) omessa pronuncia e violazione degli artt. 20-27 d.lgs. n. 276/2003, per avere la corte territoriale ritenuto assorbito il motivo di appello sulla legittimità del primo contratto; 3) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che il secondo termine di impugnazione giudiziale decorresse dalla ricezione dell'impugnazione stragiudiziale o dalla scadenza dei 60 giorni, e non dalla spedizione; 4) violazione degli artt. 20-27 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 434 c.p.c., lamentando un'omessa pronuncia della corte d'appello sul merito della censura relativa al secondo contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la decadenza introdotta dall'art. 32 L. n. 183/2010, con la proroga al 31 dicembre 2011 prevista dal comma 1-bis, si applica anche ai contratti a termine in somministrazione e che il ricorrente non aveva allegato atti idonei ad impedire la decadenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva legittimamente ritenuto assorbito il motivo di appello sulla legittimità del primo contratto in conseguenza della confermata decadenza. Ha respinto il terzo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini del secondo termine di impugnazione giudiziale, il dies a quo decorre dalla spedizione dell'impugnativa stragiudiziale e non dalla ricezione, né dalla scadenza del termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la parte di motivazione censurata era stata svolta ad abundantiam e non costituiva ratio decidendi, mentre la decisione si fondava sul previo rilievo della decadenza rispetto al secondo contratto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
richiamato in relazione alla dedotta violazione dei criteri di interpretazione della norma sulla decadenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 32 L. n. 183/2010
la decadenza per l'impugnazione dei contratti a termine si applica anche ai contratti a termine in somministrazione; il termine è stato oggetto di proroga transitoria al 31 dicembre 2011
art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010 conv. in L. n. 10/2011
ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 32 L. n. 183/2010, differendo l'entrata in vigore del nuovo regime decadenziale
artt. 20-27 d.lgs. n. 276/2003
richiamati per contestare la legittimità della somministrazione e la genericità della causale; le censure non sono state accolte
art. 6, comma 2, L. n. 604/1966
come modificato, disciplina l'impugnazione del licenziamento e il secondo termine di decadenza per l'azione giudiziale; la Corte ne estende il criterio di decorrenza anche al caso esaminato
art. 434 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare un omesso esame dell'appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge presuppone la precisa descrizione della fattispecie concreta e che l'error in procedendo va dedotto correttamente
art. 112 c.p.c.
evocato implicitamente in relazione all'omessa pronuncia, ma la censura non è stata ritenuta configurabile nei termini prospettati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La decadenza introdotta dall'art. 32 L. n. 183/2010 opera anche nei rapporti di lavoro a termine in somministrazione, con applicazione del regime transitorio di differimento previsto dal comma 1-bis.
- Ai fini del secondo termine decadenziale per proporre l'azione giudiziale, il dies a quo decorre dalla spedizione dell'impugnativa stragiudiziale e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, né dalla scadenza del termine di 60 giorni concesso per l'impugnazione stragiudiziale.
- Quando la decisione di merito è fondata su una ratio decidendi autonoma e decisiva, le ulteriori argomentazioni svolte ad abundantiam non sono utilmente impugnabili in cassazione per difetto di interesse.
- L'omessa pronuncia può essere dedotta in cassazione solo se la censura colpisce effettivamente un capo di domanda o un motivo di appello non esaminato; non sussiste quando il giudice d'appello abbia correttamente dichiarato assorbita la questione per effetto di una preliminare preclusione processuale o di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve individuare con precisione la fattispecie concreta e la norma asseritamente violata; censure generiche o non calibrate sulla decisione impugnata non sono idonee a fondare il vizio denunciato.
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