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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17064/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria, a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi da parte di una società di persone, aveva ricostruito il volume d'affari della società per l'anno 2007 sulla base dei dati rinvenuti nelle banche dati e aveva imputato per trasparenza al socio la quota di reddito sociale corrispondente alla sua partecipazione. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento; in primo grado il giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio, ma in appello il giudizio era proseguito soltanto tra contribuente e Agenzia. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 5 TUIR per l'asserita automatica imputazione dei redditi; difetto assoluto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 per non avere esaminato le deduzioni sulla sua estraneità ai fatti fiscali e sull'impossibilità di controllo sulla società; violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973 per avere ritenuto sufficienti i dati di banca dati come presunzioni semplici; omessa motivazione su un fatto decisivo relativo all'inesistenza di operazioni e del reddito; violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per non avere esercitato i poteri istruttori, nonostante le informazioni fossero nella disponibilità dell'Agenzia.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato una questione pregiudiziale di contraddittorio necessario. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto, oltre all'accertamento nei confronti del socio, anche l'accertamento societario, con conseguente inscindibilità delle cause e necessità della partecipazione al giudizio della società e dell'altro socio. Poiché la sentenza di appello era stata pronunciata solo nei confronti del contribuente, la Corte ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    richiamato dal contribuente per contestare l'automatica imputazione per trasparenza dei redditi societari al socio; la Corte non si pronuncia nel merito della censura, poiché assorbita dal vizio di contraddittorio

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per lamentare il difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per contestare l'utilizzo dei dati di banca dati come presunzioni semplici ai fini della ricostruzione del reddito sociale

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori, trattandosi di informazioni nella disponibilità dell'Ufficio

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte, richiamando Cass. SS.UU. n. 11676/2024, afferma che ha portata sovrapponibile agli artt. 331 e 332 c.p.c. e limita il litisconsorzio processuale alle ipotesi di inscindibilità tra cause

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    richiamati per affermare che, nelle cause inscindibili, il giudizio d'appello deve svolgersi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari

  • Cass. SS.UU. 11676/2024

    richiamata come precedente che chiarisce la portata dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 in relazione al litisconsorzio processuale

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, ricorre un'ipotesi di causa inscindibile quando il thema decidendum investe anche l'accertamento societario, con conseguente necessità della partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.
  • Se la sentenza di appello è resa senza la partecipazione di un litisconsorte necessario in una controversia inscindibile, la decisione va cassata con rinvio per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.
  • Nel processo tributario, l'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 va letto in coerenza con gli artt. 331 e 332 c.p.c., così che l'integrazione del contraddittorio è richiesta nei soli casi di inscindibilità o dipendenza necessaria tra cause.
  • Quando il vizio processuale del mancato contraddittorio è preliminare e assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito proposti contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpianto di impugnazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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