Cassazione Civile, Ordinanza n. 02371/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRAP presentata da una società sportiva per gli anni 2006 e 2007, fondata sull’assunto che le somme incassate per il trasferimento dei diritti alle prestazioni di calciatori non costituissero plusvalenze tassabili, ma fossero il corrispettivo di una mera risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con il calciatore, seguita dalla stipula di un nuovo contratto con altra società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere la CTR esaminato l’eccezione di inammissibilità del rimborso per mancata prova dei presupposti ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e per violazione dell’art. 2697 c.c.; (2) violazione della disciplina speciale sul contratto dell’atleta professionista e della normativa IRAP, sostenendo che il trasferimento del calciatore, avvenendo prima della scadenza del contratto e con consenso del professionista, integra una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e quindi un’operazione su bene immateriale idonea a generare plusvalenza imponibile; (3) nullità della sentenza per omessa considerazione delle eccezioni contabili sulle immobilizzazioni immateriali e sulla voce di bilancio relativa ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, qualificando il trasferimento del calciatore prima della scadenza naturale del rapporto come cessione del contratto ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 91/1981 e, sul piano fiscale, come operazione equiparabile alla cessione di un bene immateriale suscettibile di generare plusvalenza rilevante ai fini IRAP. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro il silenzio-rifiuto sul rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle controricorrenti in solido, con compensazione delle spese dei gradi di merito per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma il motivo relativo è stato dichiarato assorbito.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione/esame di questioni, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato dall’Agenzia per contestare la mancata prova dei presupposti del rimborso; il motivo è rimasto assorbito.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come base dell’istanza di rimborso e del relativo onere probatorio; il motivo è rimasto assorbito.
art. 3 l. 23 marzo 1981, n. 91
La prestazione onerosa dell’atleta professionista è qualificata come oggetto di contratto di lavoro subordinato.
art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assimilazione al lavoro subordinato e la funzione sinallagmatica del rapporto.
art. 5 l. 23 marzo 1981, n. 91
Il trasferimento dell’atleta prima della scadenza naturale del rapporto, con consenso e nel rispetto delle regole federali, è ricondotto alla cessione del contratto.
art. 16 l. 23 marzo 1981, n. 91
Citato nel ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi espressa.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel motivo sull’IRAP; non decisivo autonomamente nella motivazione finale.
art. 4 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel motivo sull’IRAP; non decisivo autonomamente nella motivazione finale.
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel motivo sull’IRAP; non decisivo autonomamente nella motivazione finale.
art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali concorrono alla base imponibile IRAP; la Corte estende tale regola al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive, qualificandolo come bene immateriale strumentale.
Lo schema della cessione del contratto viene utilizzato per qualificare il trasferimento del calciatore tra società sportive.
Massime di principio
- Il trasferimento anticipato, a titolo oneroso, del diritto di una società sportiva alle prestazioni professionali di un atleta va qualificato, in presenza del consenso dell’atleta e delle modalità previste dall’ordinamento sportivo, come cessione del contratto e non come mera risoluzione seguita da un nuovo contratto autonomo.
- Quando il trasferimento riguarda un bene immateriale strumentale all’impresa, il corrispettivo conseguito dalla società cedente può generare una plusvalenza fiscalmente rilevante ai fini IRAP.
- La scomposizione artificiosa di un’operazione negoziale unitaria in più atti non è idonea a mutarne la qualificazione giuridico-fiscale se essa non risponde a interessi meritevoli di tutela e risulta funzionale unicamente all’elusione dell’imposizione.
- La variazione di alcuni elementi del nuovo rapporto non esclude, di per sé, la riconducibilità dell’operazione alla cessione del contratto, se permane la continuità funzionale dell’assetto negoziale originario.
- Il consenso del contraente ceduto al trasferimento assume rilievo coerente con la figura della cessione del contratto e sarebbe privo di giustificazione se il fatto fosse qualificato come mera risoluzione del rapporto precedente.
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