Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25179/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva ottenuto dalla Corte d'appello il riconoscimento dell'equa riparazione solo per il danno non patrimoniale conseguente alla durata irragionevole di un giudizio di usucapione nel quale era convenuta. La domanda di danno patrimoniale era stata respinta perché ritenuta non direttamente causata dalla durata del processo, ma riconducibile piuttosto alla condotta dell'occupante dell'immobile. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2-bis L. 89/2001 e dell'art. 2056 c.c., nonché dell'art. 41 CEDU, dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e dei criteri CEDU, lamentando che il giudice di merito non aveva applicato gli incrementi percentuali previsti per i periodi successivi al terzo e al settimo anno di ritardo; 2) violazione dell'art. 2 L. 89/2001, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 41 CEDU e dell'art. 1 del Primo Protocollo, contestando il mancato riconoscimento del danno patrimoniale (mancati canoni di locazione, costi, imposte e tributi sostenuti durante il ritardo), che la ricorrente riteneva causalmente collegato alla durata irragionevole del giudizio presupposto. Ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001 per asserita insufficienza del tetto risarcitorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a censurare la concreta quantificazione dell'indennizzo e l'eventuale applicazione degli incrementi, attività rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in cassazione; ha inoltre ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale, poiché la Corte d'appello aveva comunque escluso gli aumenti invocati. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché il danno patrimoniale azionato non era conseguenza diretta della durata irragionevole del processo, ma riguardava poste economiche da far valere nel giudizio presupposto, sicché non erano indennizzabili nel procedimento ex legge Pinto. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 2-bis L. 89/2001

    comma 1; comma 1-ter; commi 1 e 2

    stabilisce limiti minimi e massimi dell'indennizzo e consente al giudice di merito di applicare incrementi percentuali e riduzioni secondo valutazione discrezionale; la loro concreta applicazione non è sindacabile in cassazione come questione di fatto.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la liquidazione del danno, ma la Corte non ne fa un uso autonomo, poiché esclude comunque la risarcibilità delle poste economiche non causalmente collegate alla durata del processo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza dell'indennizzo e la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la declaratoria dovuta al contributo unificato perché il procedimento è esente dal pagamento.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    invocato dalla ricorrente in relazione alla lesione del diritto di proprietà e alla pretesa insufficienza dell'indennizzo.

  • art. 41 CEDU

    richiamato dalla ricorrente quale parametro convenzionale per il risarcimento equitativo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al parametro convenzionale di conformità della legge interna.

  • art. 2 L. 89/2001

    richiamato come base normativa dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo, nei limiti e secondo i criteri dell'art. 2-bis L. 89/2001, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando si traduca in una valutazione discrezionale di fatto.
  • La mancata applicazione degli incrementi percentuali previsti dall'art. 2-bis L. 89/2001 non integra, di per sé, violazione di legge censurabile in cassazione se il giudice di merito ha esercitato una facoltà valutativa rimessa al suo apprezzamento.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la norma denunciata non abbia inciso sulla decisione concreta adottata dal giudice di merito.
  • Nel procedimento ex legge Pinto è risarcibile solo il pregiudizio che presenti un nesso causale diretto con la durata irragionevole del processo; non sono indennizzabili le poste patrimoniali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio presupposto.
  • La domanda di equa riparazione non può essere utilizzata per recuperare, in via indiretta, utilità economiche o costi che dipendono dall'oggetto del giudizio originario e non dal ritardo processuale in sé.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.