Cassazione Civile, Ordinanza n. 32150/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda dieci avvisi di accertamento relativi all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2007, notificati dal Comune di Palermo per omessa o infedele dichiarazione ovvero omesso o parziale versamento, riferiti a diverse esposizioni pubblicitarie nel territorio comunale. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello principale del Comune e respinto l’appello incidentale della società, riformando la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inspecificità dei motivi di appello del Comune; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli impianti pubblicitari erano autorizzati e che l’imposta era stata regolarmente versata; 3) omesso esame del dedotto giudicato interno sulla soggettività passiva della società per gli impianti utilizzati da altra società; 4) falsa applicazione delle norme sull’imposta di pubblicità, del regolamento comunale, dello Statuto del contribuente e della disciplina sanzionatoria, assumendo che il preventivo rilascio dell’autorizzazione fosse presupposto indispensabile per l’esposizione pubblicitaria e per i successivi adempimenti dichiarativi e di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché il processo tributario non richiede, per l’ammissibilità dell’appello, una rigorosa riedizione di nuovi motivi, essendo sufficiente una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado e potendo le ragioni di censura desumersi dall’atto nel suo complesso; inoltre il ricorso non trascriveva i motivi di appello del Comune, impedendo il controllo di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo perché non denunciava un vero “fatto storico” omesso, ma contestava la valutazione di deduzioni e documenti, e comunque la CTR aveva esaminato la questione dell’autorizzazione e del pagamento dell’imposta escludendo che ciò scalfisse la soggettività passiva della contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato sia perché il giudicato interno non costituisce fatto storico ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sia perché la censura non era autosufficiente nel rappresentare l’atto di appello; inoltre la questione era stata comunque esaminata dalla CTR. Il quarto motivo è stato respinto perché, secondo la disciplina dell’imposta sulla pubblicità, il soggetto passivo resta il fruitore dell’autorizzazione iniziale e la disponibilità del mezzo pubblicitario non viene meno se ottenuta tramite terzi; nel caso concreto le sanzioni erano state irrogate per omessa denuncia e non per carenza di autorizzazione, mentre l’autorizzazione preventiva era richiesta solo per specifiche installazioni regolamentari. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivi specifici dell'impugnazione
nel processo tributario l'appello è ammissibile anche se l'appellante ripropone le difese già svolte in primo grado, purché emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione; la specificità dei motivi va interpretata restrittivamente.
richiamato come parametro non pienamente sovrapponibile all'art. 53 d.lgs. 546/1992, poiché la norma tributaria ha una disciplina speciale sull'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre la mancata valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione dell'autosufficienza del ricorso.
art. 6 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
individua il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità nel soggetto che fruisce dell'autorizzazione iniziale, anche se la disponibilità del mezzo pubblicitario sia ottenuta tramite terzi.
art. 23 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne accoglie l'interpretazione proposta.
art. 28 regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
l'autorizzazione preventiva è necessaria solo per le installazioni di impianti pubblicitari ricadenti nella previsione regolamentare.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non viene ravvisata la violazione prospettata.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio; la Corte non accoglie la censura.
art. 53 Cost.
la disciplina del tributo sulla pubblicità non contrasta con la capacità contributiva, potendo la legge prevedere obbligazioni tributarie anche a carico di soggetti diversi dal debitore principale purché non estranei al rapporto d'imposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 53 d.lgs. 546/1992 richiede motivi di appello specifici, ma la specificità è soddisfatta anche quando l'appellante riproponga le difese già svolte in primo grado, purché dal gravame emerga in modo univoco la volontà di contestare la decisione impugnata.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece utilizzabile per lamentare la mancata valutazione di prove, deduzioni difensive o questioni giuridiche.
- Il giudicato interno, in quanto effetto endoprocessuale della mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza, non integra di per sé un fatto storico ai fini del vizio di omesso esame; chi lo invoca deve indicare in modo autosufficiente l'atto di appello e il suo contenuto rilevante.
- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il soggetto passivo resta il fruitore dell'autorizzazione iniziale alla pubblicità; la disponibilità del mezzo tramite terzi non esclude il presupposto impositivo, che coincide con la diffusione del messaggio pubblicitario e con la disponibilità del mezzo.
- L'autorizzazione preventiva e gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono obblighi funzionalmente connessi, ma la mancata contestazione della sola autorizzazione non impedisce l'accertamento dell'omessa denuncia o del mancato pagamento dell'imposta.
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