Cassazione Civile, Ordinanza n. 07798/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa al reddito di partecipazione attribuito a un contribuente per l'anno d'imposta 2000, in quanto socio di una società in accomandita semplice. Dopo un precedente contenzioso sull'avviso di accertamento, dichiarato nullo e rinviato per integrazione del contraddittorio necessario, il giudizio non fu riassunto e l'amministrazione iscrisse a ruolo le somme. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendone la nullità. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa/errata delibazione dell'istanza cautelare e per violazione della disciplina processuale introdotta dalla l. n. 130/2022 e dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992; (2) violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, sostenendo che non fosse provata la qualità di dipendente pubblico del difensore che aveva sottoscritto la costituzione; (3) nullità per omessa decisione e violazione del litisconsorzio necessario, oltre a censure sulla motivazione per relationem della cartella e sulla ritenuta insussistenza di prescrizione e decadenza, assumendo che la mancata riassunzione del giudizio precedente non potesse produrre gli effetti ritenuti dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina invocata era inapplicabile ratione temporis e, comunque, la mancata fissazione dell'udienza cautelare non determina nullità della sentenza di merito, essendo la tutela cautelare assorbita dalla decisione definitiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle entrate – Riscossione può difendersi in giudizio anche a mezzo di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati, senza necessità di ulteriori prove della qualità del difensore, salvo specifica contestazione. Ha dichiarato inammissibile e infondato il terzo motivo, perché nel processo tributario l'omessa riassunzione dopo il rinvio determina l'estinzione del giudizio e rende definitivo l'avviso di accertamento, con consolidamento della pretesa tributaria; ha inoltre richiamato il rilievo, non specificamente censurato, circa la validità della notifica della cartella e l'idoneità del suo contenuto motivazionale per relationem. In conseguenza, ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, ravvisando i presupposti del procedimento definito in conformità alla proposta, ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze risultano in parte infondate e in parte inammissibili.
Le nuove norme processuali tributaria si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo l'entrata in vigore; nel caso concreto la disciplina invocata è stata ritenuta inapplicabile ratione temporis.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sua nuova formulazione è stata ritenuta non applicabile al caso perché i giudizi di primo grado e appello sono successivi alla data di entrata in vigore richiamata nella sentenza, ma la Corte esclude comunque la nullità per mancata trattazione della cautelare.
art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con riferimento alla disciplina processuale tributaria come modificata dalla legge n. 130/2022 e al criterio temporale di applicazione delle nuove norme.
artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla rappresentanza dell'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata alla luce dell'orientamento consolidato sulla difesa dell'ente.
art. 14 d.lgs. n. 546/2002
È richiamato nel riepilogo della precedente vicenda per la mancata integrazione del contraddittorio, ma la Corte esclude che nella fase attuale vi sia violazione del litisconsorzio necessario.
art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933
È citato dalle Sezioni Unite come una delle condizioni che consentono all'Agenzia di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal regime convenzionale.
È richiamato per affermare che l'eventuale vizio di notificazione della cartella sarebbe stato comunque sanato dalla tempestiva impugnazione.
La Corte ha applicato la condanna per abuso del processo in coerenza con la definizione del giudizio conforme alla proposta di decisione accelerata.
comma 1-quater; comma 1-bis
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata fissazione dell'udienza cautelare o la mancata decisione sull'istanza di sospensione non determina, di per sé, la nullità della sentenza di merito, poiché la tutela cautelare ha carattere interinale e viene assorbita dalla definizione del giudizio.
- Nel contenzioso tributario, l'omessa riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio comporta l'estinzione del processo e la definitività dell'atto impositivo impugnato, con consolidamento della pretesa fiscale, salvo che sia già intervenuto un giudicato favorevole al contribuente.
- L'Agenzia delle entrate – Riscossione può stare in giudizio, nei limiti del proprio regime organizzativo e convenzionale, anche tramite dipendenti delegati o avvocati del libero foro; la contestazione sulla legittimazione del difensore deve essere specifica e non può risolversi in un rilievo generico o contraddittorio.
- Nel processo tributario, una cartella di pagamento può ritenersi sufficientemente motivata per relationem quando richiama in modo idoneo l'atto presupposto ormai consolidato, e l'eventuale vizio di notifica resta sanato dalla tempestiva impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta di decisione accelerata e le censure sono manifestamente infondate o inammissibili, può trovare applicazione la condanna per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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