Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e da un atto di contestazione sanzionatoria emessi nei confronti di una società importatrice per il pagamento di maggiori diritti doganali sulle importazioni, avvenute nel 2005, di colli di fibre sintetiche in fiocco di poliestere. L'amministrazione riteneva che la merce, dichiarata come proveniente dalla Malesia e assoggettata dalla società a un dazio agevolato del 4%, fosse in realtà di origine cinese, con applicazione del dazio antidumping ordinario più elevato. In primo grado la pretesa era stata annullata per prescrizione; in appello la CTR aveva dapprima rigettato l'eccezione di prescrizione e, decidendo anche sulle altre questioni assorbite, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestiva l'azione impositiva in base a documentazione OLAF intervenuta nel periodo 2005-2008, respingendo il difetto di contraddittorio e la doglianza sulla legittimazione passiva, escludendo la buona fede della società e riconoscendo, però, che per quella specifica merce doveva applicarsi l'aliquota antidumping agevolata del 24,6% invece di quella del 49,7%. L'Agenzia, in cassazione, lamentava soprattutto la nullità e insufficienza della motivazione sul punto dell'aliquota agevolata, sostenendo che il dazio del 24,6% era previsto solo per un produttore specificamente individuato dal regolamento europeo e che la CTR non aveva spiegato perché la merce importata ricadesse in tale ipotesi; deduceva inoltre la violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere probatorio. La società proponeva ricorso incidentale, censurando la legittimazione passiva, la violazione del giudizio di rinvio sulla prescrizione e l'esclusione della buona fede, assumendo anche un preteso giudicato esterno favorevole derivante da altra decisione relativa a importazioni analoghe.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia e ha rigettato il ricorso incidentale della società contribuente. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che i motivi non colpissero una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'affermazione secondo cui l'applicazione del dazio agevolato era giustificata dalla necessità di ricondurre il trattamento fiscale delle importazioni in condizioni di pari concorrenza con altre società del settore; ha inoltre rilevato che, in ogni caso, non vi era violazione del regolamento antidumping né inversione dell'onere della prova, poiché la CTR aveva logicamente ricondotto la merce a un produttore cinese cui il regolamento attribuiva l'aliquota del 24,6%. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione passiva, richiamando il principio secondo cui, in presenza di rappresentanza diretta dello spedizioniere, gli effetti della dichiarazione doganale ricadono sul proprietario/importatore; ha poi escluso che la CTR avesse violato il giudizio di rinvio sulla prescrizione, avendo effettivamente verificato la tempistica delle informative OLAF; ha infine ritenuto infondato il motivo sulla buona fede e inapplicabile il preteso giudicato esterno, perché riferito ad annualità e importazioni diverse e non a elementi tendenzialmente permanenti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o violazione dell'obbligo motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato per censurare l'insufficiente motivazione e l'omesso esame di fatti/documenti rilevanti; la Corte ne esclude la fondatezza e, per alcuni profili, l'ammissibilità per difetto di specificità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Usato come parametro costituzionale del dovere di motivazione sufficiente e non apparente.
art. 1 del Reg. CE n. 428/2005
La Corte afferma che il regolamento prevede un dazio antidumping definitivo per fibre di poliestere in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, con aliquote differenziate per specifici produttori; la merce ricondotta a un produttore rientrante tra quelli indicati beneficia dell'aliquota del 24,6%.
art. 201 del Reg. 2913/1992/CEE
È evocato nel motivo incidentale sulla legittimazione passiva, in relazione all'obbligazione doganale nascente dall'importazione.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Evocato nel motivo incidentale per sostenere la forza probatoria della bolletta doganale.
Richiamato per censurare l'asserito mancato rispetto del decisum di cassazione nel giudizio di rinvio.
art. 202, comma 2, lett. b), del Reg. 2913/1992/CE
Richiamato in relazione alla dedotta buona fede dell'importatore e alla possibile esclusione della pretesa doganale.
art. 220 CDC (Reg. n. 2913/1992/CEE)
La Corte osserva che la buona fede e l'errore dell'autorità devono essere valutati in concreto e per singola operazione di importazione; un precedente relativo ad annualità diverse non fa stato automaticamente.
art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973
Richiamato per sostenere il rapporto tra importatore e spedizioniere in regime di rappresentanza diretta.
La Corte esclude che la CTR abbia invertito l'onere della prova; spetta a chi invoca il regime agevolato dimostrarne i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, perché una ratio non attinta rende comunque sorretta la decisione.
- Il regolamento antidumping va applicato secondo il testo e gli allegati che individuano i produttori e le aliquote: se la merce è ricondotta a un produttore specificamente contemplato, non vi è violazione del regolamento nell'applicare l'aliquota prevista per quel produttore.
- Chi invoca un trattamento doganale agevolato deve provare i presupposti fattuali e documentali che ne legittimano l'applicazione; non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice richiede tale dimostrazione al contribuente.
- In presenza di rappresentanza diretta dello spedizioniere doganale, gli effetti della dichiarazione doganale si producono nella sfera giuridica dell'importatore/proprietario della merce, che resta responsabile delle violazioni doganali accertate.
- La verifica della tempestività dell'azione di recupero doganale fondata su informative OLAF richiede un apprezzamento in concreto della documentazione prodotta e del momento in cui la notitia criminis è emersa, senza che sia necessario un formalismo della comunicazione della notizia di reato.
- La deduzione di un vizio di motivazione per omesso esame di documenti impone specificità: il ricorrente deve trascrivere o localizzare i documenti e indicare in modo puntuale il contenuto decisivo asseritamente trascurato.
- Il giudicato esterno in materia tributaria opera solo per elementi costitutivi della fattispecie tendenzialmente permanenti; non si estende automaticamente a distinte operazioni di importazione o a annualità diverse, se i presupposti di fatto non coincidono.
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