Cassazione Civile, Ordinanza n. 12415/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo in materia contributiva nei confronti di una cooperativa, cui INPS e INAIL avevano contestato omessi e infedeli versamenti contributivi e richiesto somme rilevanti. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato i crediti contributivi degli enti, ritenendo applicabile il contratto collettivo del settore pulizia/multiservizi ai fini del minimale contributivo e non quello invocato dalla cooperativa; ha reputato dovuta la contribuzione anche per i periodi di assenza non coperti da cause legali o contrattuali; ha ritenuto congrui i conteggi ispettivi; ha applicato sanzioni per evasione contributiva; ha respinto la domanda risarcitoria contro l'INPS; ha dichiarato inammissibile la doglianza della socia per difetto di impugnazione sul punto della legittimazione. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 1 l. 389/1989 e dell'art. 4 l. 142/2001, per avere la corte ignorato il rapporto socio-cooperativa e il regolamento interno nella scelta del contratto applicabile al minimale; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per avere imposto contribuzione sulle assenze del lavoratore; (3) conseguenze dell'accoglimento dei primi due motivi sulla cartella INAIL; (4) violazione dell'art. 37 l. 689/1981 per l'applicazione di sanzioni da evasione anziché da omissione; (5) omessa pronuncia e violazione dell'art. 28 d.lgs. 276/2003 sulla domanda risarcitoria; (6) violazione di norme processuali per l'inammissibilità della domanda proposta dalla socia. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché il regolamento interno della cooperativa non può derogare al minimale garantito dal contratto collettivo ritenuto applicabile; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, ribadendo che il minimale contributivo è dovuto anche quando la prestazione non sia eseguita e la retribuzione non sia corrisposta, salvo assenze previste dalla legge o dal contratto collettivo, per la natura indisponibile dell'obbligazione contributiva; ha rigettato per conseguenza il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché confondeva sanzioni amministrative con sanzioni civili, queste ultime disciplinate dall'art. 116 l. 388/2000; ha ritenuto il quinto motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di allegazioni e prova dei presupposti della responsabilità aquiliana; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per mancanza di specifica critica alla ratio della sentenza impugnata. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società cooperativa e della socia/lavoratrice. Ha confermato le statuizioni della corte d'appello che avevano riconosciuto dovute le contribuzioni INPS e INAIL, ritenuto corretto il minimale contributivo fondato sul contratto collettivo del settore multiservizi, escluso la rilevanza derogatoria del regolamento interno cooperativo, confermato l'assoggettamento a contribuzione delle assenze non previste dalla legge o dal contratto, ritenuto applicabili sanzioni civili per evasione contributiva, escluso il risarcimento danni contro l'INPS e dichiarato inammissibile la censura della socia per difetto di impugnazione sul punto della legittimazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese in favore di INAIL e INPS e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. 389/1989
Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di determinazione del minimale contributivo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta e ribadisce la prevalenza del contratto collettivo applicabile individuato in sede ispettiva.
Richiamato per sostenere che nel rapporto socio-cooperativa dovesse rilevare il regolamento interno; la Corte esclude che esso possa derogare al minimale contributivo garantito dalla contrattazione collettiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata in più motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata in più motivi di ricorso per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata dal ricorrente per vizi motivazionali, ma senza idonea specificazione nel caso esaminato.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria; la Corte osserva che difettavano allegazioni e prova dei presupposti della responsabilità aquiliana.
Invocato per contestare il regime sanzionatorio applicato; la Corte lo ritiene non pertinente perché nella specie si tratta di sanzioni civili e non amministrative.
Indicato dalla Corte come base normativa delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Non citato espressamente nel testo, ma il tema probatorio è rilevante nella parte in cui la Corte rileva la mancanza di allegazioni e prove del danno risarcibile.
Non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama i presupposti della responsabilità aquiliana per escludere il risarcimento danni richiesto.
Massime di principio
- Nel rapporto contributivo, il minimale si determina in base alla contrattazione collettiva applicabile al settore e non può essere derogato da pattuizioni individuali o da regole interne della cooperativa che non assicurino la retribuzione minima collettiva.
- L'obbligazione contributiva è indisponibile: i contributi sono dovuti anche nei periodi in cui la prestazione lavorativa non sia stata eseguita e la retribuzione non sia stata corrisposta, quando l'assenza non sia prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
- La contestazione del verbale ispettivo e della cartella esattoriale richiede una critica specifica ai capi decisivi della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o priva di riferimento al contenuto degli atti e della decisione è inammissibile.
- Le sanzioni per omissioni o infedeltà contributive vanno qualificate secondo la disciplina speciale delle sanzioni civili previdenziali, non secondo la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
- La domanda di risarcimento danni contro l'ente previdenziale esige l'allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano; in difetto, la domanda deve essere respinta.
- In cassazione è inammissibile la doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la declaratoria di inammissibilità in appello sia fondata sulla mancata impugnazione di un capo della decisione di primo grado.
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