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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12299/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. Una lavoratrice aveva chiesto l’ammissione di crediti di lavoro per differenze retributive e per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi del tribunale. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, da un lato, non provata la parte di credito retributivo eccedente le buste paga prodotte, anche all’esito delle prove orali, e, dall’altro, nuova la domanda relativa alle spese legali, perché non formulata nel ricorso di insinuazione ma solo nelle osservazioni al progetto di stato passivo. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 93, terzo comma, nn. 2 e 3, l. fall., sostenendo che la documentazione prodotta (buste paga e perizia di parte) era idonea a provare il credito e che le spese legali non costituivano domanda nuova, trattandosi solo di errore materiale nell’indicazione della loro intestazione; ha inoltre denunciato omessa pronuncia e omessa valutazione sulla possibilità di produrre in opposizione documenti integrativi e anche nuovi ai fini della quantificazione del credito di lavoro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa alla prova del credito di lavoro: le buste paga, ove munite degli elementi indicati dalla giurisprudenza richiamata, hanno efficacia probatoria del rapporto e del credito insinuato, salvo specifica contestazione della curatela con mezzi contrari o deduzioni puntuali, che nel decreto impugnato non risultavano. Quanto alle spese legali dei decreti ingiuntivi, la Corte ha richiamato un precedente relativo alla medesima procedura, affermando che l’art. 95, comma 2, l. fall. consente osservazioni e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza e che, in presenza di fatti già allegati, la richiesta non integra domanda nuova se si tratta solo di definire il quantum. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, azionata dalla creditrice contro il rigetto dell’insinuazione.

  • art. 93 l. fall.

    i requisiti della domanda di insinuazione non erano stati correttamente considerati dal giudice di merito secondo la ricorrente; la Corte richiama la norma nel valutare la dedotta novità della domanda e la prova del credito.

  • art. 95, co. 2, l.fall.

    consente il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza, senza che ciò integri di per sé domande nuove.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato nel rapporto tra domanda di insinuazione e successiva fase di opposizione, con riferimento ai fatti già allegati e alla determinazione del quantum.

  • art. 3 L. 4 del 1953

    le buste paga consegnate al lavoratore sono documento obbligatoriamente rilasciato e utilizzabile come prova del credito, se munite degli elementi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 5 L. 25 gennaio 1953 n. 4

    è richiamato quale base dell’obbligatorietà e rilevanza probatoria delle buste paga, anche in ragione del loro contenuto penalmente sanzionato.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale in Cassazione con riserva di motivazione; è richiamato per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro, se munite degli elementi di autenticazione indicati dalla giurisprudenza, costituiscono prova del rapporto di lavoro e del credito insinuato; il curatore può superarle solo con contestazioni specifiche o con prova contraria, restando affidata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle deduzioni difensive.
  • La domanda di ammissione al passivo non è nuova quando, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo o di opposizione, il creditore si limiti a precisare o quantificare un credito già allegato nei suoi fatti costitutivi, anche mediante documenti integrativi, senza mutare il thema decidendum.
  • Nel procedimento di verifica del passivo, la distinzione tra domanda nuova e mera specificazione quantitativa va operata in concreto: se i fatti costitutivi del credito sono già stati dedotti e resta solo da determinare il quantum, non possono essere opposte preclusioni incompatibili con la funzione della fase.
  • Se il giudice di merito omette di attribuire qualsiasi valore probatorio a documenti tipicamente idonei a dimostrare il credito di lavoro, senza dar conto di specifiche contestazioni della procedura, la decisione incorre in vizio di diritto e va cassata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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