Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12303/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente assunta dalla Regione con successivi contratti a tempo determinato, che ha chiesto il pagamento della "Retribuzione Professionale Docenti" prevista dall'art. 7 del CCNL scuola 15.03.2001 anche per gli anni scolastici in cui aveva svolto supplenze brevi e saltuarie. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Torino aveva respinto il gravame regionale, ritenendo che il compenso spettasse anche ai docenti a termine, sulla base del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con il ricorso per cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 CCNL 15.03.2001, dell'art. 25 CCNL 31.08.1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la RPD non spettasse indistintamente a tutti i docenti a tempo determinato, ma solo a quelli impiegati su supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche; 2) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, assumendo che il principio di parità di trattamento operi solo tra tempo determinato e indeterminato e non impedisca differenziazioni interne alla categoria dei precari; 3) violazione della medesima clausola 4, contestando la ritenuta assenza di ragioni oggettive giustificative dell'esclusione del compenso per il personale con supplenze brevi, richiamando la natura della prestazione discontinua e l'esigenza di progettazione e programmazione che, a suo dire, non sarebbe compatibile con tali supplenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, li ha trattati congiuntamente e ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti arresti di legittimità. Ha affermato che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001, letto in combinazione con l'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro, attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza differenziare tra tempo indeterminato e determinato né tra le diverse tipologie di supplenza; il richiamo all'art. 25 vale solo per le modalità di calcolo e corresponsione del compenso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della Regione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15.03.2001

    Retribuzione Professionale Docenti

    istituisce un compenso accessorio fisso e continuativo per il personale docente ed educativo; il suo riconoscimento non è limitato alle sole supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma si estende anche ai docenti a tempo determinato, comprese le supplenze brevi e saltuarie.

  • art. 25 CCNI 31.08.1999

    rileva soltanto per disciplinare le modalità di calcolo e corresponsione del compenso accessorio, non per restringerne la platea dei destinatari.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato quanto alle condizioni di impiego; vieta trattamenti meno favorevoli non sorretti da ragioni oggettive e consente l'applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale disapplicazione delle norme interne contrastanti.

  • Direttiva 1999/70/CE

    è richiamata quale fonte dell'Accordo quadro che sancisce la tutela contro la discriminazione dei lavoratori a termine.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso fondati su violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione contrattuale del CCNL, ma ritenuti non idonei a sovvertire l'interpretazione accolta dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo alla statuizione sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La Retribuzione Professionale Docenti prevista dal CCNL scuola è un emolumento di natura fissa e continuativa, collegato alla funzione docente e non alle concrete modalità, più o meno continuative, di svolgimento della prestazione.
  • In materia di lavoro a termine, la clausola 4 dell'Accordo quadro vieta trattamenti economici meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quando la differenza non sia giustificata da elementi oggettivi specifici e concreti riferiti alla natura delle mansioni o alle modalità di lavoro.
  • Un contratto collettivo va interpretato in modo coerente con il diritto unionale: un richiamo alle "modalità" di corresponsione di un emolumento non può essere usato per introdurre una limitazione soggettiva della platea dei beneficiari se il testo e la ratio della disposizione non la prevedono espressamente.
  • Il giudice nazionale deve applicare la clausola di non discriminazione anche ai rapporti già costituiti e, se necessario, disapplicare la norma interna o contrattuale incompatibile con il diritto dell'Unione.
  • Non è sufficiente, per giustificare un diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, il solo rinvio a una previsione generale di legge o di contratto, né la mera natura pubblica del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.