Cassazione Civile, Ordinanza n. 12303/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente assunta dalla Regione con successivi contratti a tempo determinato, che ha chiesto il pagamento della "Retribuzione Professionale Docenti" prevista dall'art. 7 del CCNL scuola 15.03.2001 anche per gli anni scolastici in cui aveva svolto supplenze brevi e saltuarie. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Torino aveva respinto il gravame regionale, ritenendo che il compenso spettasse anche ai docenti a termine, sulla base del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con il ricorso per cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 CCNL 15.03.2001, dell'art. 25 CCNL 31.08.1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la RPD non spettasse indistintamente a tutti i docenti a tempo determinato, ma solo a quelli impiegati su supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche; 2) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, assumendo che il principio di parità di trattamento operi solo tra tempo determinato e indeterminato e non impedisca differenziazioni interne alla categoria dei precari; 3) violazione della medesima clausola 4, contestando la ritenuta assenza di ragioni oggettive giustificative dell'esclusione del compenso per il personale con supplenze brevi, richiamando la natura della prestazione discontinua e l'esigenza di progettazione e programmazione che, a suo dire, non sarebbe compatibile con tali supplenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, li ha trattati congiuntamente e ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti arresti di legittimità. Ha affermato che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001, letto in combinazione con l'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro, attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza differenziare tra tempo indeterminato e determinato né tra le diverse tipologie di supplenza; il richiamo all'art. 25 vale solo per le modalità di calcolo e corresponsione del compenso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della Regione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 CCNL 15.03.2001
Retribuzione Professionale Docenti
istituisce un compenso accessorio fisso e continuativo per il personale docente ed educativo; il suo riconoscimento non è limitato alle sole supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma si estende anche ai docenti a tempo determinato, comprese le supplenze brevi e saltuarie.
art. 25 CCNI 31.08.1999
rileva soltanto per disciplinare le modalità di calcolo e corresponsione del compenso accessorio, non per restringerne la platea dei destinatari.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato quanto alle condizioni di impiego; vieta trattamenti meno favorevoli non sorretti da ragioni oggettive e consente l'applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale disapplicazione delle norme interne contrastanti.
Direttiva 1999/70/CE
è richiamata quale fonte dell'Accordo quadro che sancisce la tutela contro la discriminazione dei lavoratori a termine.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso fondati su violazione o falsa applicazione di legge.
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione contrattuale del CCNL, ma ritenuti non idonei a sovvertire l'interpretazione accolta dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo alla statuizione sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La Retribuzione Professionale Docenti prevista dal CCNL scuola è un emolumento di natura fissa e continuativa, collegato alla funzione docente e non alle concrete modalità, più o meno continuative, di svolgimento della prestazione.
- In materia di lavoro a termine, la clausola 4 dell'Accordo quadro vieta trattamenti economici meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quando la differenza non sia giustificata da elementi oggettivi specifici e concreti riferiti alla natura delle mansioni o alle modalità di lavoro.
- Un contratto collettivo va interpretato in modo coerente con il diritto unionale: un richiamo alle "modalità" di corresponsione di un emolumento non può essere usato per introdurre una limitazione soggettiva della platea dei beneficiari se il testo e la ratio della disposizione non la prevedono espressamente.
- Il giudice nazionale deve applicare la clausola di non discriminazione anche ai rapporti già costituiti e, se necessario, disapplicare la norma interna o contrattuale incompatibile con il diritto dell'Unione.
- Non è sufficiente, per giustificare un diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, il solo rinvio a una previsione generale di legge o di contratto, né la mera natura pubblica del datore di lavoro.
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