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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12297/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria riguardante un complesso ospedaliero operante nel settore dei servizi pubblici essenziali, di un ramo d'azienda a una nuova società cessionaria. Un dirigente medico, dipendente da lungo tempo della struttura, sospeso e poi licenziato dalla procedura cedente, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto al passaggio del rapporto di lavoro alla cessionaria, con conseguente riammissione in servizio, reinquadramento nelle mansioni già svolte o equivalenti e pagamento delle retribuzioni perdute. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il trasferimento fosse soggetto all'art. 2112 c.c. e che l'accordo sindacale del 12 aprile 2015, limitativo del passaggio del personale ai soli nominativi indicati in allegato, fosse nullo per contrasto con norma imperativa. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, in sintesi, l'interpretazione della disciplina speciale sull'amministrazione straordinaria delle imprese che operano nei servizi pubblici essenziali; ha sostenuto che la deroga all'art. 2112 c.c. consentita dagli accordi sindacali fosse applicabile anche al caso in esame; ha censurato l'erronea qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda soggetto alla disciplina ordinaria; ha lamentato un vizio motivazionale e una cattiva interpretazione dell'accordo sindacale e del provvedimento ministeriale di autorizzazione; ha dedotto infine l'erroneità della declaratoria di illegittimità del mancato trasferimento del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi di vizio motivazionale, perché dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. non è più denunciabile la mera insufficienza della motivazione se non nei casi di anomalia radicale della sentenza. Nel merito, ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello: la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 si applica anche alle imprese in amministrazione straordinaria operanti nei servizi pubblici essenziali quando l'operazione sia finalizzata alla continuazione dell'attività e non alla mera liquidazione dei beni; perciò l'accordo sindacale può regolare le condizioni del trasferimento, ma non escludere in radice la continuità dei rapporti di lavoro in contrasto con l'art. 2112 c.c. Poiché nel caso concreto l'autorizzazione ministeriale riguardava un programma di prosecuzione dell'impresa di durata triennale, l'operazione è stata qualificata come trasferimento d'azienda, con conseguente applicazione della tutela del lavoratore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Si applica al trasferimento del ramo aziendale quando l'operazione è finalizzata alla continuazione dell'attività; l'accordo sindacale può prevedere limitazioni solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale e non può escludere la continuità del rapporto in contrasto con la norma.

  • art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990

    Nelle procedure di amministrazione straordinaria, se vi è accordo sul mantenimento anche parziale dell'occupazione, l'art. 2112 c.c. opera nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo; la disposizione va letta in conformità alla direttiva 2001/23/CE e non consente una deroga tale da incidere sull'occupazione preesistente in operazioni non meramente liquidatorie.

  • art. 5, comma 2-ter, d.l. 347/2003 conv. in L. 39/2004

    La norma è richiamata come disciplina speciale per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali; secondo la Corte, il suo ambito va letto alla luce del collegamento con l'art. 63 d.lgs. 270/1999 e con l'art. 47 L. 428/1990.

  • art. 56, comma 3-bis, d.lgs. 270/1999

    Le operazioni compiute in vista della liquidazione dei beni del cedente non costituiscono trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c.; al contrario, quando l'operazione si inserisce in un programma di prosecuzione dell'impresa di durata superiore a un anno, si applica la disciplina del trasferimento d'azienda.

  • art. 63, quarto comma, d.lgs. 270/1999

    Il richiamo a tale disposizione conferma il rinvio all'ambito delle consultazioni sindacali previste dall'art. 47 L. 428/1990.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È usato quale criterio interpretativo letterale per delimitare l'ambito applicativo delle norme speciali invocate.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza o concisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione della sentenza, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel rito camerale di decisione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È posto a fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di amministrazione straordinaria riguardanti imprese operanti in settori di pubblico servizio, l'accordo sindacale può incidere sulle modalità del trasferimento del personale solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale e dalla normativa eurounitaria, ma non può eliminare la continuità dei rapporti di lavoro quando l'operazione non sia meramente liquidatoria.
  • La qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda dipende dalla finalità concreta dell'operazione: se il programma autorizzato mira alla prosecuzione dell'impresa per un periodo non meramente breve, la disciplina dell'art. 2112 c.c. resta applicabile.
  • Il rinvio della normativa speciale alle consultazioni ex art. 47 L. 428/1990 non consente di attribuire alla deroga un ambito più ampio di quello compatibile con la direttiva 2001/23/CE; le norme interne vanno interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione, ma entro il limite del testo normativo e senza attribuire efficacia a letture incompatibili con la lettera della legge.
  • In cassazione, il vizio motivazionale non può essere dedotto come semplice insufficienza della motivazione: è censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale che si traduca in nullità della sentenza.
  • Quando il ricorso è respinto, il soccombente è condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti processuali, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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