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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12304/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. contro il decreto del Tribunale che aveva escluso due poste di credito: una somma per differenze retributive e altre voci lavoristiche, e una somma per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi del medesimo Tribunale. Il giudice di merito aveva negato il credito retributivo per difetto di prova, ritenendo inidonee le buste paga e la perizia stragiudiziale di parte, e aveva considerato nuova, quindi non ammissibile, la domanda relativa alle spese legali, perché non formulata nel ricorso di insinuazione ex art. 93 l. fall. ma solo nelle osservazioni al progetto di stato passivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dell’art. 93, terzo comma, nn. 2 e 3, l. fall. e omessa pronuncia/omessa valutazione, sostenendo che le buste paga costituivano prova idonea del credito di lavoro e che la richiesta delle spese legali non era una domanda nuova, trattandosi soltanto di correzione materiale relativa a spese già liquidate nei titoli allegati; ha inoltre invocato la possibilità di produrre in sede di opposizione anche documenti integrativi e nuovi a sostegno della quantificazione del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Castrovillari e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda su due profili: da un lato, le buste paga, se rilasciate dal datore di lavoro e munite degli elementi previsti, hanno efficacia probatoria del rapporto e del credito insinuato, salvo specifica contestazione della curatela; dall’altro, la richiesta di spese legali già risultanti da un titolo allegato alla domanda di ammissione non integra domanda nuova, perché non altera il thema decidendum e può essere supportata da osservazioni e documenti integrativi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata dal creditore per contestare l'esclusione del credito

  • art. 93 l. fall.

    stabilisce il contenuto della domanda di insinuazione e i requisiti documentali; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse una vera carenza o novità impeditiva della domanda

  • art. 95, co. 2, l. fall.

    consente ai creditori di depositare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza, senza che ciò comporti proposizione di domande nuove

  • art. 3 L. n. 4 del 1953

    richiamato per affermare l'obbligatorietà della consegna della busta paga al lavoratore e la sua utilizzabilità probatoria

  • art. 5 L. 25 gennaio 1953 n. 4

    richiamato per il contenuto obbligatorio e penalmente sanzionato della busta paga, che ne rafforza l'efficacia probatoria

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione e sulla riserva della motivazione

  • art. 380-bis.1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro possono costituire prova del credito insinuato, quando risultino munite degli elementi di autenticazione previsti, salvo che la procedura concorsuale ne contesti specificamente e con mezzi contrari l'attendibilità o la correttezza.
  • Il giudice di merito non può escludere in modo apodittico ogni valore probatorio alle buste paga prodotte dal creditore lavoratore, dovendo invece valutarle nel loro contenuto e in rapporto alle contestazioni effettivamente svolte dalla curatela.
  • In tema di verifica del passivo, le osservazioni scritte e i documenti integrativi depositati dal creditore entro i termini di legge non integrano, di per sé, domande nuove, quando non mutano il thema decidendum ma servono solo a specificare o quantificare un credito già allegato.
  • La richiesta di spese legali già risultanti da un titolo esecutivo allegato alla domanda di insinuazione non è domanda nuova se costituisce mera precisazione o quantificazione di un credito già dedotto nel procedimento di ammissione.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la possibilità di introdurre elementi documentali ulteriori va apprezzata in funzione della concreta specificazione del credito e della sua quantificazione, non secondo una lettura eccessivamente formalistica delle preclusioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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