Cassazione Civile, Ordinanza n. 12300/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto integralmente il ricorso della società datrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore per il riconoscimento dell'E.R.S. e del correlato accantonamento TFR. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo tra le parti, valorizzando il mutamento di orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto nel 2000 da una società del trasporto pubblico con contratto di formazione e lavoro poi convertito a tempo indeterminato, aveva ottenuto nei giudizi di merito la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'E.R.S. (Elemento di Riordino del Sistema retributivo) per il periodo 2000-2015, oltre all'accantonamento ai fini TFR, sul presupposto che tale voce spettasse anche a chi fosse stato assunto in formazione e lavoro e poi stabilizzato, in quanto il periodo di formazione avrebbe dovuto essere computato nell'anzianità di servizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse esteso indebitamente il principio sulla conservazione dell'anzianità di servizio senza verificare la reale natura dell'E.R.S., voce sostitutiva di emolumenti riservati ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non collegata all'anzianità; (2) violazione degli accordi nazionali del 1995 e del 2000, deducendo che la riforma della struttura retributiva aveva distinto le voci da riservare ai nuovi assunti, sicché l'E.R.S. era stato introdotto per unificare emolumenti legati alla presenza e prestazione effettiva e non per retribuire l'anzianità; (3) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 e della direttiva 1999/70/CE, per avere la sentenza impugnata trattato l'E.R.S. come un aumento periodico di anzianità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che l'orientamento più recente considera legittime le clausole collettive che, nel contesto di una riforma retributiva, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato, equiparandoli ai nuovi assunti senza incidere sulla conservazione dell'anzianità; nel caso concreto l'E.R.S. non era fondato sul computo dell'anzianità ma derivava dalla confluenza e razionalizzazione di precedenti voci retributive spettanti ai soli dipendenti già in forza a tempo indeterminato. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore, compensando le spese dell'intero processo per il mutamento giurisprudenziale intervenuto.
Norme richiamate
Richiamati come parametri per l'interpretazione dell'accordo aziendale; la Corte accetta la lettura secondo cui non si può estendere la disciplina oltre la volontà negoziale delle parti.
art. 3, quinto e dodicesimo comma, d.l. 726/1984 conv. con mod. in L. 863/1984
La norma non impedisce, nel contesto di una riforma retributiva collettiva, di distinguere i lavoratori in formazione e lavoro dal personale già in servizio, equiparandoli ai nuovi assunti senza violare la conservazione dell'anzianità di servizio.
Direttiva 1999/70/CE
Invocata dal ricorrente; la Corte ritiene che la disciplina collettiva esaminata non realizzi un trattamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Indicato per il procedimento camerale e per la riserva della motivazione.
Massime di principio
- Nel contesto di una riforma della struttura retributiva aziendale, la contrattazione collettiva può legittimamente differenziare il trattamento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro rispetto al personale già stabilizzato, equiparando i primi ai nuovi assunti, purché ciò non comporti una negazione dell'anzianità di servizio maturata nei limiti di legge.
- Un emolumento retributivo istituito per effetto della confluenza di precedenti voci salariali e finalizzato a razionalizzare il sistema retributivo non è automaticamente collegato all'anzianità di servizio; la sua spettanza va ricostruita in base alla natura della voce e alla volontà negoziale espressa negli accordi collettivi.
- La tutela dell'anzianità di servizio prevista per i rapporti di formazione e lavoro non impedisce che specifiche voci retributive, riservate ai dipendenti già in forza a tempo indeterminato al momento della riforma, restino escluse per i lavoratori che, alla data dell'accordo, non le percepivano.
- Quando un precedente orientamento venga superato da un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la Corte può tenerne conto anche ai fini della regolazione delle spese, disponendone la compensazione.
- In sede di legittimità, l'interpretazione degli accordi collettivi deve rispettare il dato negoziale e la funzione concreta della voce retributiva, evitando assimilazioni apodittiche a istituti diversi come gli aumenti periodici di anzianità.
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