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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12293/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia riguarda docenti precari del comparto scuola regionale che avevano ottenuto in appello il riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata con una pluralità di contratti a tempo determinato, con esclusione dei periodi anteriori al 5 gennaio 2011 per prescrizione e con esclusione dell'anno 2013 secondo il criterio adottato dalla Corte territoriale. La Regione ha impugnato la sentenza deducendo, con tre motivi, la violazione della disciplina nazionale e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: 1) sostenendo che tra docenti di ruolo e docenti a termine vi sarebbe una ragione oggettiva di differenziazione, fondata su diversa formazione e diverso impiego; 2) deducendo che i periodi svolti senza abilitazione, idoneità o specializzazione per il sostegno non sarebbero comparabili con quelli dei docenti di ruolo e quindi non potrebbero concorrere all'anzianità utile; 3) contestando, infine, la computabilità delle supplenze brevi e dei servizi prestati su diverse classi di concorso, anche se senza soluzione di continuità. La Corte d'appello aveva ritenuto invece che, nel settore scolastico, il servizio reso dai precari e quello reso dai docenti di ruolo fosse sostanzialmente identico quanto a mansioni e contenuto della prestazione, e che per la progressione economica dovesse rilevare il servizio effettivamente prestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha ritenuto infondati i motivi perché già risolti da un precedente conforme: nel comparto scuola la clausola 4 dell'Accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere al personale a tempo determinato l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato. La differenza legata alla precarietà del rapporto, alla mancanza del titolo abilitante o alla brevità/discontinuità delle supplenze non integra, di per sé, una ragione oggettiva idonea a escludere la comparabilità delle prestazioni, poiché ciò che conta è la sostanziale identità della mansione svolta e il servizio effettivamente reso. La Regione è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire per relationem la motivazione di un precedente conforme

  • artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994

    norme invocate dalla ricorrente per sostenere la disciplina del trattamento dei docenti e la pretesa differenza rispetto al personale di ruolo

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, direttamente applicabile nel settore scolastico, che impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini retributivi

  • direttiva 1999/70/CE

    fonte europea della disciplina sul lavoro a tempo determinato, richiamata quale base dell'Accordo quadro

  • art. 11, comma 14, l. n. 124/1999

    criterio dei 180 giorni richiamato come regime proprio della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo, ritenuto non applicabile alla diversa questione della progressione stipendiale dei precari

  • d.P.R. n. 861/1975

    richiamato per affermare l'applicabilità al personale scolastico della Regione della disciplina del personale scolastico statale

  • l. regionale n. 23/1977

    richiamata, insieme al d.P.R. n. 861/1975, per l'applicazione della disciplina del personale scolastico statale al personale regionale

  • Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672

    precedente conforme seguito dalla Corte, che afferma il diritto dei docenti a termine al riconoscimento dell'anzianità ai fini della progressione stipendiale

  • Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558

    precedente che disapplica le clausole collettive incompatibili con la clausola 4 e riconosce la progressione stipendiale ai lavoratori a termine del comparto scuola

  • Corte di giustizia UE, 18 ottobre 2012, cause riunite C-302/11 e C-305/11, Valenza

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini della comparazione, rileva la sostanziale identità delle mansioni svolte e non la sola precarietà del rapporto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

  • Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315

    richiamata per l'attestazione dei presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel comparto scuola, ai fini della progressione stipendiale, il personale assunto a tempo determinato ha diritto al computo dell'anzianità maturata in base al servizio effettivamente prestato, in parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, salvo che sia dimostrata una concreta e specifica ragione oggettiva di differenziazione.
  • La mera precarietà del rapporto, la mancanza del titolo abilitante o la frammentazione delle supplenze non sono, da sole, elementi sufficienti a escludere la comparabilità della prestazione rispetto a quella del docente di ruolo, se le mansioni svolte risultano sostanzialmente identiche.
  • Il criterio dei '180 giorni' previsto per la ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo non è automaticamente trasponibile alla diversa questione della maturazione dell'anzianità ai fini retributivi del personale precario; in tale ambito rileva il servizio effettivamente reso.
  • Quando un precedente di legittimità risolve in modo univoco la questione, il giudice di cassazione può farvi rinvio motivazionale per relationem ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in assenza di elementi nuovi idonei a mutare l'orientamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneLegge applicabile
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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