Cassazione Civile, Ordinanza n. 12293/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda docenti precari del comparto scuola regionale che avevano ottenuto in appello il riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata con una pluralità di contratti a tempo determinato, con esclusione dei periodi anteriori al 5 gennaio 2011 per prescrizione e con esclusione dell'anno 2013 secondo il criterio adottato dalla Corte territoriale. La Regione ha impugnato la sentenza deducendo, con tre motivi, la violazione della disciplina nazionale e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: 1) sostenendo che tra docenti di ruolo e docenti a termine vi sarebbe una ragione oggettiva di differenziazione, fondata su diversa formazione e diverso impiego; 2) deducendo che i periodi svolti senza abilitazione, idoneità o specializzazione per il sostegno non sarebbero comparabili con quelli dei docenti di ruolo e quindi non potrebbero concorrere all'anzianità utile; 3) contestando, infine, la computabilità delle supplenze brevi e dei servizi prestati su diverse classi di concorso, anche se senza soluzione di continuità. La Corte d'appello aveva ritenuto invece che, nel settore scolastico, il servizio reso dai precari e quello reso dai docenti di ruolo fosse sostanzialmente identico quanto a mansioni e contenuto della prestazione, e che per la progressione economica dovesse rilevare il servizio effettivamente prestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha ritenuto infondati i motivi perché già risolti da un precedente conforme: nel comparto scuola la clausola 4 dell'Accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere al personale a tempo determinato l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato. La differenza legata alla precarietà del rapporto, alla mancanza del titolo abilitante o alla brevità/discontinuità delle supplenze non integra, di per sé, una ragione oggettiva idonea a escludere la comparabilità delle prestazioni, poiché ciò che conta è la sostanziale identità della mansione svolta e il servizio effettivamente reso. La Regione è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per recepire per relationem la motivazione di un precedente conforme
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994
norme invocate dalla ricorrente per sostenere la disciplina del trattamento dei docenti e la pretesa differenza rispetto al personale di ruolo
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, direttamente applicabile nel settore scolastico, che impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini retributivi
direttiva 1999/70/CE
fonte europea della disciplina sul lavoro a tempo determinato, richiamata quale base dell'Accordo quadro
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
criterio dei 180 giorni richiamato come regime proprio della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo, ritenuto non applicabile alla diversa questione della progressione stipendiale dei precari
d.P.R. n. 861/1975
richiamato per affermare l'applicabilità al personale scolastico della Regione della disciplina del personale scolastico statale
l. regionale n. 23/1977
richiamata, insieme al d.P.R. n. 861/1975, per l'applicazione della disciplina del personale scolastico statale al personale regionale
Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672
precedente conforme seguito dalla Corte, che afferma il diritto dei docenti a termine al riconoscimento dell'anzianità ai fini della progressione stipendiale
Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558
precedente che disapplica le clausole collettive incompatibili con la clausola 4 e riconosce la progressione stipendiale ai lavoratori a termine del comparto scuola
Corte di giustizia UE, 18 ottobre 2012, cause riunite C-302/11 e C-305/11, Valenza
richiamata per il principio secondo cui, ai fini della comparazione, rileva la sostanziale identità delle mansioni svolte e non la sola precarietà del rapporto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315
richiamata per l'attestazione dei presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel comparto scuola, ai fini della progressione stipendiale, il personale assunto a tempo determinato ha diritto al computo dell'anzianità maturata in base al servizio effettivamente prestato, in parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, salvo che sia dimostrata una concreta e specifica ragione oggettiva di differenziazione.
- La mera precarietà del rapporto, la mancanza del titolo abilitante o la frammentazione delle supplenze non sono, da sole, elementi sufficienti a escludere la comparabilità della prestazione rispetto a quella del docente di ruolo, se le mansioni svolte risultano sostanzialmente identiche.
- Il criterio dei '180 giorni' previsto per la ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo non è automaticamente trasponibile alla diversa questione della maturazione dell'anzianità ai fini retributivi del personale precario; in tale ambito rileva il servizio effettivamente reso.
- Quando un precedente di legittimità risolve in modo univoco la questione, il giudice di cassazione può farvi rinvio motivazionale per relationem ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in assenza di elementi nuovi idonei a mutare l'orientamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12297/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12299/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12300/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12303/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12304/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12308/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →