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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32774/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento cautelare promosso da due società per ottenere l’inibitoria della produzione e commercializzazione, da parte di un concorrente, di due prodotti per edilizia ritenuti in contraffazione di brevetti e connotati da concorrenza sleale. Dopo la fase cautelare, le attrici hanno introdotto il giudizio di merito estendendo la domanda anche a una ulteriore società, rimasta estranea alla fase cautelare. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli perché tardivi, ritenendo valida la notificazione telematica della sentenza di primo grado, idonea a far decorrere il termine breve. In cassazione la ricorrente principale ha censurato: i) la validità della notifica PEC della sentenza di primo grado per asseriti vizi dell’attestazione di conformità nella relata, in particolare per l’indicazione dell’impronta HASH non più richiesta e per l’asserita incompletezza del nome del file per mancanza dell’estensione "pdf"; ii) la non applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. ai vizi della notifica telematica; iii) la decisione che aveva ritenuto irrilevante l’eccezione sulla produzione documentale della notifica, poiché non era contestato il fatto della ricezione. La ricorrente incidentale ha invece contestato la validità della procura rilasciata in fase cautelare, sostenendo che essa non autorizzasse il difensore a introdurre nel merito una domanda anche contro una società rimasta estranea alla cautela, nonché, in via subordinata, ha riproposto le censure sulla notifica telematica e sulla prova della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla procura, affermando che la procura ampia conferita in sede cautelare era idonea a legittimare il difensore a introdurre il giudizio di merito e a chiamare in causa anche un terzo collegato alla vicenda originaria, senza necessità di nuova procura, poiché non si trattava di controversia nuova ed autonoma. Ha poi respinto le censure sulla notifica PEC della sentenza di primo grado, rilevando che l’erronea indicazione dell’impronta HASH e la mancata aggiunta dell’estensione "pdf" nel nome del file non integravano violazioni idonee a determinare nullità della notifica, trattandosi di meri profili formali non incidenti sulla riconoscibilità del documento né sulla sua conformità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale perché la ricezione della notifica non era contestata, ma solo la regolarità formale della stessa. Conseguentemente, ha confermato la declaratoria di inammissibilità degli appelli per tardività e ha posto le spese a carico delle ricorrenti, con richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La relazione di notificazione telematica deve contenere gli elementi indicati dalla norma; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero rispettati e che non vi fosse nullità della notifica.

  • art. 11 L. 53/1994

    La nullità delle notificazioni è configurabile solo in presenza delle mancanze tipizzate o di incertezza sulla persona o sulla data; nel caso concreto tali ipotesi non ricorrevano.

  • art. 16-undecies D.L. 179/2012

    L’attestazione di conformità della copia informatica destinata alla notifica va inserita nella relazione di notificazione; il procuratore che la compie opera come pubblico ufficiale ai relativi fini.

  • art. 19-ter DGSIA 28 dicembre 2015

    L’attestazione deve contenere una sintetica descrizione del documento e il relativo nome del file; tali indicazioni risultavano nella specie sostanzialmente rispettate.

  • art. 156 c.p.c.

    terzo comma; ultimo comma

    La Corte ha escluso che i dedotti vizi della notifica integrassero nullità rilevanti o non sanabili; comunque, ha valorizzato l’assenza di pregiudizio al raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per l’impugnazione decorre dalla valida notificazione della sentenza; nel caso concreto la notifica è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato in relazione al decorso del termine breve di impugnazione a seguito di notifica della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tardività dell’impugnazione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti va interpretata in senso tale da verificare l’ampiezza dei poteri conferiti al difensore.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato per i poteri del difensore e i limiti agli atti dispositivi del diritto in contesa.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di interpretazione della procura è stata ritenuta non decisiva e, in parte, inammissibile perché non specificava i canoni ermeneutici asseritamente violati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla prova della notificazione; la Corte ha escluso che vi fosse contestazione della ricezione dell’atto.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla regolarità del giudizio di appello e della produzione documentale.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla regolarità del giudizio di appello e della produzione documentale.

  • art. 382 c.p.c.

    terzo comma, ultima parte

    Invocato dalla ricorrente incidentale per sostenere la cassazione senza rinvio in ipotesi di difetto di procura, ma la Corte ha escluso tale conseguenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come fondamento di una lettura costituzionalmente orientata dei poteri del difensore e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • Cass. Sez. U. n. 4909/2016

    Richiamata per affermare che la procura ampia attribuisce al difensore i poteri necessari per tutte le iniziative utili alla tutela dell’interesse della parte, salvo gli atti dispositivi del diritto.

  • Cass. n. 22830/2010

    Richiamata per affermare che nel giudizio di merito possono intervenire ulteriori parti e che non è necessaria perfetta coincidenza soggettiva con la fase cautelare, purché le pretese siano collegate al rapporto dedotto.

  • Cass. n. 28197/2020

    Richiamata per ribadire che la procura consente al difensore di proporre domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, inclusa la chiamata del terzo responsabile o corresponsabile.

  • Cass. n. 22380/2021

    Richiamata come precedente conforme tra le stesse parti sul potere del difensore di estendere il giudizio di merito a un terzo collegato alla vicenda originaria.

  • Cass. n. 25728/2013

    Richiamata per il principio di specificità del motivo di ricorso che denuncia una violazione dei canoni interpretativi contrattuali.

  • Cass. Sez. U. n. 10266/2018

    Richiamata per la distinzione tra nome ed estensione del file informatico e per l’irrilevanza della diversa estensione ai fini considerati dalla Corte.

  • Cass. Sez. U. n. 23535/2019

    Richiamata per il principio sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Una procura alle liti rilasciata in termini ampi può legittimare il difensore a compiere tutte le attività processuali necessarie o utili alla tutela dell’interesse del cliente, compresa la chiamata in causa di un terzo collegato alla domanda originaria, senza necessità di una nuova procura, purché non si introduca una controversia nuova e distinta.
  • Nel giudizio di merito promosso dopo una fase cautelare non è richiesta una perfetta coincidenza soggettiva con il procedimento cautelare, potendo intervenire o essere chiamati anche soggetti ulteriori, quando le pretese siano connesse al medesimo rapporto o al medesimo fatto dedotto.
  • In tema di notificazione telematica della sentenza ai fini del termine breve per l’impugnazione, meri errori formali nell’attestazione di conformità o nella descrizione del file, che non incidano sull’identificazione del documento né sulla sua conformità sostanziale, non determinano nullità della notifica.
  • L’indicazione superflua dell’impronta HASH, ove non più prescritta, costituisce un elemento eccedente privo di effetto invalidante; analogamente, l’omessa indicazione dell’estensione del file non inficia la notifica se il file è comunque univocamente identificato.
  • Ai fini dell’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, rileva la validità della notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve; se la ricezione dell’atto non è in discussione e il contraddittorio si è svolto sul solo profilo della regolarità formale, le censure relative alla prova della notificazione possono risultare inammissibili.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale o della procura alle liti richiede specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato, non essendo sufficiente un richiamo generico agli artt. 1362 e ss. c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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