Sentenza n. 5111/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della ordinanza n. 164 del 12/06/2025, avente ad oggetto «Demolizione in danno del fabbricato sito alla Via R. Bosco n. 640, identificato catastalmente al foglio di mappa 19, particella 755, e conseguente sgombero in caso di mancata autoesecuzione - Ditta: Ferraro Adelina [AB-4541]», emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Catello Arpino del Comune di Vico Equense e notificata in data 19/06/2025, e di tutti gli atti a tale provvedimento comunque preordinati, presupposti, collegati, connessi, coordinati e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione in danno di un fabbricato abusivo, con assegnazione del termine per l'autoesecuzione, previsione dell'affidamento dei lavori a un'impresa in danno e ingiunzione di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 164/2025, adottata in relazione a un fabbricato già colpito da ordinanza di demolizione n. 304/2017, rimasta ineseguita, e da provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale n. 209/2019. Il provvedimento è stato adottato anche in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2869/2025, che aveva ordinato al Comune di provvedere sull'istanza-diffida dei controinteressati volta all'attuazione degli effetti dell'acquisizione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza per violazione o elusione di tale giudicato, sostenendo che il Comune avrebbe provveduto oltre il termine di sessanta giorni assegnato dal TAR e dopo la nomina del Prefetto quale commissario ad acta, con conseguente incompetenza o difetto assoluto di attribuzione, oltre a carenza di presupposti, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 167 d.lgs. 42/2004. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità per contrasto con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2284/2025, resa nel giudizio relativo all'ordinanza di acquisizione n. 209/2019, che aveva disposto la conservazione della situazione di fatto nelle more del giudizio d'appello. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata dell'ordinanza impugnata dall'illegittimità delle precedenti ordinanze di demolizione e acquisizione, nonché violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e sviamento. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente, ormai non più proprietaria del fabbricato per effetto dell'acquisizione, e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita ogni questione relativa al difetto di legittimazione e interesse ad agire. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione o elusione della sentenza n. 2869/2025, rilevando che il termine di sessanta giorni assegnato al Comune aveva natura ordinatoria e che l'ordinanza impugnata era stata adottata prima dell'insediamento del commissario ad acta. Ha inoltre affermato che la nomina o l'insediamento del commissario non privano automaticamente l'amministrazione surrogata del potere di provvedere, sicché gli atti adottati dall'amministrazione restano efficaci. Quanto al secondo motivo, ha osservato che l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2284/2025 era successiva all'ordinanza comunale n. 164/2025 e non poteva quindi essere stata elusa da quest'ultima. Ha inoltre valorizzato la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 294/2026, che ha mantenuto ferma la legittimità dell'acquisizione dell'immobile abusivo e dell'area di sedime strettamente necessaria, annullando il provvedimento soltanto nella parte relativa all'ulteriore area della particella, per difetto di motivazione sull'estensione dell'acquisizione. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la legittimità dell'ordinanza di demolizione n. 304/2017 era divenuta definitiva per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 182/2026 e che l'ordinanza di acquisizione n. 209/2019 aveva consolidato i propri effetti con riferimento al fabbricato e all'area di sedime strettamente necessaria. L'annullamento parziale dell'acquisizione riguardante l'area ulteriore non incideva sull'ordinanza n. 164/2025, limitata alla demolizione e allo sgombero del fabbricato. La ricorrente è stata condannata alle spese: 1.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune e ulteriori 1.000 euro, oltre accessori, in favore dei controinteressati costituiti; nulla per le spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
La ricorrente l'ha invocato per sostenere la nullità dell'ordinanza quale atto asseritamente adottato in violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta.
La disposizione costituisce il fondamento della demolizione degli abusi edilizi non eseguita e dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale; nel caso concreto, gli effetti dell'ordinanza di demolizione e dell'acquisizione sono stati ritenuti consolidati per il fabbricato e la relativa area di sedime.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina paesaggistica, ma la sentenza non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.
art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
È richiamato nell'ordinanza impugnata quale base per l'affidamento diretto dei lavori di demolizione in danno a un'impresa esecutrice.
È richiamato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il termine assegnato dal giudice amministrativo all'amministrazione per provvedere, quando non sia espressamente qualificato come perentorio, ha natura ordinatoria e la sua scadenza non determina automaticamente la perdita del potere amministrativo né la nullità degli atti successivamente adottati.
- La nomina o anche l'insediamento del commissario ad acta non privano, di per sé, l'amministrazione surrogata del potere di provvedere; gli atti adottati dall'amministrazione nella pienezza delle proprie attribuzioni non sono automaticamente nulli per la sola presenza del commissario.
- Un provvedimento amministrativo non può essere considerato adottato in violazione o elusione di un provvedimento giudiziale cautelare pubblicato successivamente alla sua adozione.
- L'annullamento parziale di un provvedimento di acquisizione edilizia, limitato all'area ulteriore rispetto al fabbricato e alla sua area di sedime strettamente necessaria, non incide sugli effetti consolidati dell'acquisizione dell'immobile abusivo e dell'area di sedime né sugli atti esecutivi concernenti esclusivamente il fabbricato.
- Quando l'ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione dell'immobile abusivo siano divenuti definitivi, l'atto successivo che dispone la demolizione in danno e lo sgombero del fabbricato non è illegittimo per illegittimità derivata dei precedenti atti, salvo che questi ultimi siano stati effettivamente caducati nella parte rilevante per l'atto consequenziale.
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