Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare 1) del documento di valutazione – Scuola Secondaria di II grado – pentamestre, a. s. 2025/2026, dell'alunno -OMISSIS-, prodotto, conservato e sottoscritto digitalmente in data 12.06.2026 dal Dirigente scolastico dell'IISS "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, con il quale il Consiglio della -OMISSIS- ha dichiarato l'alunno -OMISSIS- "non ammesso alla classe successiva"; 2) del verbale del Consiglio della -OMISSIS-, recante lo scrutinio finale del 12.06.2026, allo stato non ancora osteso in copia integrale, nonostante l'istanza di accesso agli atti del 07.08.2026, con espressa riserva di integrazione dei motivi di gravame o di proporre motivi aggiunti, ex art. 43 c.p.a., all'esito della relativa ostensione, ovvero dell'accoglimento dell'istanza istruttoria di cui infra; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali dei Consigli della -OMISSIS- dell'intero anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui non abbiano dato atto della situazione sanitaria del minore e della mancata attivazione, in suo favore, di un percorso didattico personalizzato riconducibile ai bisogni educativi speciali (BES);

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non ammissione alla classe successiva, risultante dal documento di valutazione e dal verbale dello scrutinio finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la non ammissione del minore alla classe successiva, deliberata allo scrutinio finale del 12 giugno 2026 sulla base di cinque valutazioni pari a cinque, nonostante una media finale di 6,18. Hanno dedotto, in particolare, la violazione della disciplina sui bisogni educativi speciali e degli atti di autovincolo dell'istituto, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti, l'illogicità e la contraddittorietà della decisione; l'omessa attivazione di attività di recupero; la violazione del protocollo scolastico sulle deroghe per assenze dovute a motivi di salute; l'irragionevolezza della non ammissione rispetto alla media sufficiente; e il difetto di motivazione rafforzata in presenza di insufficienze lievi. Il minore era affetto da una patologia documentata, idonea a incidere sulla costanza del rendimento, sulla concentrazione e sulla resistenza allo sforzo, e aveva dovuto effettuare numerose visite ed esami durante l'anno scolastico. Le amministrazioni hanno sostenuto che la famiglia non avrebbe informato tempestivamente la scuola né richiesto formalmente un percorso individualizzato.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza del vizio di istruttoria e motivazione. La scuola era stata informata dello stato di salute dell'alunno almeno dal febbraio-marzo 2026, sicché avrebbe avuto il tempo di predisporre strumenti di recupero e valutazione calibrati sulla sua condizione. Il giudizio di non ammissione non aveva considerato in alcun modo la patologia, benché il peggioramento del rendimento si fosse verificato nella parte finale dell'anno, in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni di salute e con l'aumento delle visite mediche. Il verbale di scrutinio, pur sviluppandosi per numerose pagine, non conteneva alcun riferimento alla situazione sanitaria. Il TAR ha inoltre valorizzato il carattere lieve delle cinque insufficienze, la media complessiva di 6,18, i risultati positivi nelle altre materie e il fatto che quattro delle cinque insufficienze fossero emerse soltanto nella parte conclusiva dell'anno. Ha quindi annullato gli atti impugnati e imposto alla scuola di consentire l'iscrizione dell'alunno all'anno successivo, predisponendo contestualmente un piano educativo personalizzato comprensivo delle attività di recupero e rivalutazione delle insufficienze. Le spese sono state compensate per la particolare delicatezza della materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite, con rinuncia al termine previsto.

  • Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali

    Richiamata quale parametro della necessità di considerare i bisogni educativi speciali dell'alunno e di calibrare il percorso scolastico sulla sua condizione.

  • Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

    Richiamata in relazione alla disciplina dei bisogni educativi speciali e alla predisposizione di interventi didattici adeguati.

  • art. 1, comma 7, lett. l), l. 13 luglio 2015, n. 107

    Richiamato tra i parametri normativi dedotti in giudizio in materia di inclusione e valorizzazione delle specifiche esigenze formative.

  • artt. 1 e 9 d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    Richiamati quali disposizioni sulla valutazione degli studenti e sui criteri che devono orientare il giudizio scolastico.

  • artt. 2 e 6, comma 3, O.M. 5 novembre 2007, n. 92

    Richiamati in relazione all'obbligo di attivare interventi di recupero per le insufficienze.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa scolastica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha fondato la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è illegittimo quando l'amministrazione scolastica, pur essendo stata informata della patologia dell'alunno in tempo utile, omette di considerare l'incidenza della condizione sanitaria sul rendimento e di predisporre strumenti didattici, di recupero e valutativi calibrati sulle esigenze specifiche dello studente.
  • La valutazione finale dell'alunno deve essere sorretta da un'istruttoria e da una motivazione effettive, soprattutto quando la decisione sfavorevole interviene in presenza di una situazione sanitaria documentata, di un peggioramento concentrato nella parte finale dell'anno e di insufficienze lievi.
  • La mera presenza di più voti insufficienti non esonera la scuola dall'obbligo di ponderare il quadro complessivo della carriera scolastica, la media finale, l'andamento temporale delle valutazioni e l'incidenza di fattori sanitari conosciuti dall'istituto.
  • Quando la scuola conosce tempestivamente la condizione sanitaria dell'alunno, deve adottare, ove necessario, un percorso educativo personalizzato e attività di recupero coerenti con tale condizione; l'omissione di tali misure può viziare per difetto di istruttoria e motivazione il successivo giudizio di non ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.