Sentenza n. 364/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della lettera n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise-Stazione CC. di -OMISSIS-, datata -OMISSIS- 2022; - della lettera n. -OMISSIS- di Prot., datata -OMISSIS- 2022 e notificata il -OMISSIS- 2022 del Comando Legione Abruzzo e Molise, S.M. Ufficio Personale; - del provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare del -OMISSIS-2022, prot. M_D -OMISSIS- -OMISSIS-2022, notificato in data -OMISSIS- 2022, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, co. 1°, lettera d) e 867, co. V° del D.Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66” e disposto che, “per l’effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado…..”; - di ogni altro atto o provvedimento, precedente, concomitante e/o consequenziale e/o comunque connesso con l’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente (ivi comprese le ignote risultanze della Commissione di Disciplina che “nella seduta del 26 Settembre 2018, riteneva il richiamato militare non meritevole di conservare il grado”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, nonché due successive lettere di comunicazione o rinotifica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale espulsivo e due successive lettere, deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 1393 d.lgs. 66/2010 in relazione all'avvio e alla prosecuzione del procedimento disciplinare durante procedimenti penali; violazione dei termini di durata del procedimento ai sensi dell'art. 1046 d.lgs. 66/2010 e lesione del diritto di difesa; insufficienza della motivazione e carenza istruttoria quanto alla scelta della sanzione di stato anziché di corpo; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, imparzialità e buon andamento; incompetenza e ingiustizia manifesta; nonché violazione del divieto di bis in idem e degli artt. 24, 25, 27, 35, 52 e 97 Cost. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1393 e dell'art. 861 d.lgs. 66/2010. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che il provvedimento disciplinare era stato notificato il 28 luglio 2022, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 13 febbraio 2023. Il ricorrente ha sostenuto che le successive lettere avrebbero integrato il decreto, rendendolo lesivo soltanto dalla comunicazione del dicembre 2022, e che alcuni elementi essenziali dello status successivo alla perdita del grado sarebbero stati conosciuti solo in quel momento.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle censure. Ha dichiarato inammissibile l'impugnazione delle due lettere successive, perché considerate meri atti strumentali di comunicazione o rinotifica, privi di autonoma lesività e comunque non specificamente censurati, ai sensi dell'art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a. Ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione del provvedimento ministeriale di perdita del grado: la piena conoscenza dell'atto lesivo, sufficiente a far decorrere il termine decadenziale, richiede la percezione dell'esistenza dell'atto e dei suoi elementi essenziali di lesività, non la conoscenza integrale di ogni motivazione o di ogni effetto successivo. Gli elementi asseritamente aggiunti dalle lettere successive — reparto di destinazione, collocazione nella forza in congedo e disciplina economico-previdenziale — riguardavano lo status successivo alla destituzione e non incidevano sulla conoscibilità della sanzione né sulle censure rivolte all'esercizio del potere disciplinare. Anche la clausola relativa al controllo previsto dalla normativa vigente non sospendeva l'efficacia del decreto, poiché i controlli preventivi della Corte dei conti ex art. 3, comma 1, l. 20/1994 non riguardavano il provvedimento disciplinare in questione. Poiché il decreto era stato notificato il 28 luglio 2022 e il ricorso era stato notificato il 13 febbraio 2023, l'impugnazione era tardiva. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolare natura del rapporto di lavoro militare e della dignità costituzionalmente riconosciuta al lavoro.
Norme richiamate
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
Il ricorso deve contenere motivi specifici riferiti agli atti impugnati; la mancata correlazione tra le censure e le lettere impugnate ne determina l'inammissibilità.
art. 13 c.p.a.
La questione di competenza territoriale è stata prospettata dall'Amministrazione, ma la sentenza definisce il giudizio per inammissibilità e tardività senza fondare su tale questione la decisione finale.
art. 861 d.lgs. 66/2010
La disposizione disciplina gli effetti della perdita del grado per rimozione, ma la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità né la questione di costituzionalità.
art. 867 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento normativo del provvedimento disciplinare espulsivo, senza esame di merito da parte del TAR.
art. 1046 d.lgs. 66/2010
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla durata del procedimento disciplinare, ma la relativa censura non è stata esaminata per la tardività dell'impugnazione.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
È stato invocato dal ricorrente riguardo ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare e censurato anche sotto il profilo costituzionale; la questione è rimasta assorbita dalla definizione in rito.
art. 3 l. 20/1994
I controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti riguardano soltanto gli atti individuati dalla disposizione e non i provvedimenti disciplinari adottati dall'Amministrazione militare; pertanto la clausola di sottoposizione al controllo non sospendeva l'efficacia del decreto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disciplina della trattazione dell'udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La piena conoscenza dell'atto lesivo, idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e delle relative motivazioni: è sufficiente la percezione della sua esistenza e degli elementi essenziali che ne rendono immediata e concreta la lesività.
- La successiva comunicazione di elementi relativi agli effetti o allo status conseguenti a un provvedimento già conosciuto non riapre né differisce il termine per impugnare l'atto originario, quando tali elementi non incidono sulle ragioni di illegittimità dedotte contro l'esercizio del potere che ha prodotto la lesione principale.
- Un atto successivo meramente comunicativo o di rinotifica, privo di autonoma lesività e di contenuto innovativo, non costituisce un nuovo provvedimento impugnabile idoneo a riaprire i termini decadenziali per contestare l'atto originario.
- L'impugnazione di atti privi di autonoma lesività è inammissibile per carenza di interesse; inoltre, le censure devono essere specificamente correlate agli atti impugnati, pena l'inammissibilità per genericità o difetto di specificità dei motivi.
- Una clausola che assoggetti un provvedimento amministrativo al controllo previsto dalla legge non ne sospende automaticamente l'efficacia quando il provvedimento non rientra tra gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsto dall'art. 3, comma 1, l. 20/1994.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1763/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 367/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →