Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento dell’8 maggio 2026 per il prelievo supplementare sul latte relativo alla campagna 2008/2009, oltre a interessi e oneri di riscossione, fondata su una cartella notificata il 16 marzo 2015 e sul relativo ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’intimazione deducendo che la pretesa di pagamento era fondata sul prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2008/2009, il cui atto presupposto era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 8564/2023, pubblicata il 19 maggio 2023 e non appellata. L’annullamento riguardava operazioni di compensazione effettuate in violazione del diritto dell’Unione europea e, secondo la ricorrente, aveva travolto l’obbligazione stessa posta a base della riscossione. Le amministrazioni hanno sostenuto che si erano attivate per lo sgravio e hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, riservandosi il ricalcolo del prelievo.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di improcedibilità: la ricorrente contestava che fossero intervenuti lo sgravio o l’annullamento dell’intimazione e le amministrazioni non hanno fornito prova di tali circostanze. Nel merito, ha accolto la censura relativa alla caducazione del titolo presupposto: l’annullamento giurisdizionale dell’atto di prelievo per la campagna 2008/2009 investe l’obbligazione stessa e impedisce che l’intimazione fondi la riscossione del credito. Ha quindi annullato l’intimazione. Resta ferma la necessità per l’amministrazione di rinnovare il procedimento applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle pronunce della Corte di giustizia; il TAR ha precisato che la pendenza dei contenziosi ha effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie. Ag.E.A. e A.D.E.R. sono state condannate in solido alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, anche perché la ricorrente aveva già segnalato l’annullamento dell’atto presupposto e chiesto invano l’autotutela.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sussistano i presupposti per la definizione immediata del giudizio ai sensi della norma appena citata;
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
disciplina europea sul prelievo supplementare
difatti il detto annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo all’annata in considerazione, e poiché l’atto di intimazione può fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento del suddetto titolo fondante le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati
Se viene annullato il titolo presupposto che fonda l’obbligazione di prelievo, viene meno il fondamento della riscossione e devono essere annullati anche gli atti esecutivi conseguenti.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento può fondare la riscossione solo finché permane il titolo presupposto che espone le ragioni del credito; l’annullamento giurisdizionale di quel titolo, quando investe l’obbligazione stessa, comporta la caducazione degli atti di riscossione che ne dipendono.
- La sopravvenuta improcedibilità per perdita di interesse non può essere dichiarata sulla sola allegazione dell’amministrazione di avere disposto lo sgravio o annullato l’atto impugnato, se il ricorrente contesta tali circostanze e l’amministrazione non ne fornisce prova.
- Dopo l’annullamento del titolo presupposto, l’amministrazione può rinnovare il procedimento di determinazione del credito, ma deve applicare criteri conformi alla disciplina dell’Unione europea e alle pertinenti pronunce della Corte di giustizia.
Come è indicizzato
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