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Sentenza

Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio del Consiglio di classe di non ammissione alla classe quinta al termine dell’anno scolastico 2025-2026 e diniego del dirigente scolastico sull’istanza di annullamento in autotutela del 3 luglio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, frequentante la classe quarta di un liceo nell’anno scolastico 2025-2026 e destinataria di un piano didattico personalizzato (PDP), ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, determinata da insufficienze in sei materie, nonché il diniego di autotutela. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 5669/2011 e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento e manifesta illogicità: il PDP non prevedeva misure specifiche per Discipline progettuali architettoniche e ambientali e Laboratorio di architettura; le misure previste sarebbero state applicate in modo discontinuo o disattese; impegno discontinuo e assenze sarebbero dipesi da patologie certificate e da una grave situazione familiare; non sarebbero stati attivati interventi di recupero. Con il secondo motivo ha censurato il rilievo attribuito alle assenze, sostenendo che erano giustificate dalla propria condizione clinica e di fragilità. Con il terzo ha dedotto illogicità, sviamento e violazione del principio d’inclusione scolastica e del diritto allo studio, per non avere considerato la sua condizione soggettiva. Con il quarto ha lamentato violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, contraddittorietà e difetto di motivazione, perché il giudizio non avrebbe dato conto della condizione clinica, delle misure del PDP e della loro attuazione, della risposta agli interventi, del rapporto tra patologie e assenze e dell’impatto della situazione familiare.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha rilevato che la valutazione del percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, e che l’ammissione richiede il raggiungimento della sufficienza in ciascuna disciplina, senza che la media complessiva possa superare le insufficienze. Le insufficienze in Discipline progettuali architettoniche e ambientali e Laboratorio di architettura erano giustificate perché la studentessa non aveva sostenuto prove in tali materie a causa delle assenze e, quindi, non era dimostrato il raggiungimento delle competenze richieste; ciascuna di tali insufficienze era inoltre autonomamente sufficiente a sostenere la non ammissione. Le caratteristiche pratiche e operative delle due discipline consentivano forme di adattamento insite nella normale attività didattica. Quanto alle misure del PDP, non risulta che la studentessa o la famiglia ne abbiano contestato tempestivamente la mancata applicazione durante l’anno; non esiste un obbligo di annotare il rispetto del piano in ogni valutazione. Le prove di Italiano e Storia documentavano l’uso di mappe e schemi e di tempi aggiuntivi, mentre il giudizio di Inglese attestava l’impiego delle misure di supporto. Non è stato provato che le insufficienze fossero conseguenza della mancata attuazione del PDP. Il motivo relativo alle assenze è stato respinto: il Consiglio di classe aveva già considerato la situazione della studentessa per ritenere valido l’anno nonostante il superamento del limite di assenze; la non ammissione dipendeva dal mancato raggiungimento delle competenze, non dalle assenze in sé, richiamate come causa della mancata acquisizione. La disciplina sui DSA mira a consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi, eventualmente attraverso percorsi personalizzati, ma non attribuisce un diritto alla promozione. Anche la censura motivazionale è stata respinta: il giudizio globale e sintetico indicava le ragioni del mancato raggiungimento delle competenze e, comunque, le insufficienze nelle due discipline di indirizzo erano autonomamente idonee a giustificare l’esito. Spese compensate per la natura della controversia e gli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione).

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e non ricorrono le circostanze processuali indicate.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009

    Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.

    L’ammissione alla classe successiva presuppone una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate unitariamente; un’insufficienza può quindi sostenere la non ammissione.

  • art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009

    dagli atti di causa risulta che il Consiglio di classe ha considerato la condizione della studentessa per ritenerne valido l’anno scolastico, nonostante il superamento del limite di assenze previsto dall’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009.

    La deroga al limite di assenze ha consentito di considerare valido l’anno scolastico, ma non ha comportato l’ammissione automatica alla classe successiva, che resta subordinata al raggiungimento delle competenze richieste.

  • art. 3 l. 241/1990

    Sugli altri aspetti, tenuto presente che il giudizio di non ammissione ha necessariamente natura globale e sintetica, l’onere motivazionale risulta soddisfatto, avendo il Consiglio di classe analizzato le ragioni sottese al mancato raggiungimento da parte della ricorrente delle competenze da conseguire al termine dell’anno scolastico.

    La motivazione del giudizio di non ammissione può essere globale e sintetica, purché esponga le ragioni del mancato raggiungimento delle competenze; non è necessario che riproduca separatamente ogni profilo dedotto.

Massime di principio

  • La valutazione dei risultati scolastici e del percorso annuale è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La non ammissione alla classe successiva dipende dal mancato raggiungimento delle competenze richieste e non ha natura sanzionatoria; la disciplina inclusiva e gli strumenti personalizzati sono diretti a rendere possibile il conseguimento degli obiettivi formativi, ma non attribuiscono un diritto alla promozione.
  • Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, la sufficienza deve essere conseguita in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutato unitariamente; una singola insufficienza può essere sufficiente a fondare la non ammissione, anche senza considerare la media complessiva.
  • La mancata attivazione di misure di recupero o eventuali carenze nell’attuazione degli strumenti di supporto non determinano automaticamente l’illegittimità della non ammissione, se il giudizio resta fondato sul mancato raggiungimento delle competenze; la mancata applicazione delle misure del PDP deve essere contestata tempestivamente e non si presume dalla sola assenza di annotazioni nelle valutazioni.
  • Le assenze possono essere considerate dal Consiglio di classe come elemento causale della mancata acquisizione delle competenze, ma la non ammissione deve fondarsi sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e non sulla mera assenza in quanto tale.
  • Il giudizio di non ammissione, avendo natura globale e sintetica, soddisfa l’obbligo motivazionale quando rende comprensibili le ragioni del mancato raggiungimento delle competenze; insufficienze autonomamente idonee a sostenere l’esito possono inoltre rendere non decisiva una carenza motivazionale relativa ad altre discipline.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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