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Sentenza

Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione deliberato dal Consiglio di classe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato la deliberazione di non ammissione all'esame di Stato, adottata a seguito dello scrutinio finale del 5 giugno 2026 per l'insufficienza in Matematica, con voto 4, e in Inglese, con voto 5. Con il primo motivo ha dedotto l'eccesso di potere per mancata applicazione dei criteri deliberati dal Collegio docenti, che qualificavano la non ammissione come extrema ratio, nonché difetto di motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 62/2017, dell'art. 3 dell'O.M. n. 54/2026 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare e motivare l'eventuale ammissione in deroga nonostante le insufficienze, anche in considerazione dell'ammissione di altri due studenti. Con il terzo motivo ha dedotto la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione, rilevando che il giudizio aveva dato atto della maturazione personale dello studente senza valorizzarla, che l'insufficienza in Inglese si fondava su valutazioni anteriori al 14 maggio 2026 senza successive possibilità di recupero e che il Consiglio di classe non avrebbe svolto una prognosi sulla possibilità di superare l'esame.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ammissione all'esame di Stato presupponga, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), primo periodo, del d.lgs. n. 62/2017, la votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, mentre l'ammissione con insufficienza costituisca una deroga eccezionale, ammessa soltanto con adeguata motivazione. Quanto al primo motivo, il giudice ha interpretato il criterio dell'Istituto relativo alle "gravi e diffuse insufficienze" alla luce della legge, ritenendo che esso ricomprenda sia l'insufficienza grave anche in una sola materia sia le insufficienze in più materie. La presenza di due insufficienze, una grave in Matematica e una in Inglese, legittimava quindi la non ammissione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che la mancata applicazione della deroga non richiede motivazione, perché deve essere motivata l'eccezione alla regola e non l'applicazione della regola. In ogni caso, la deroga non era applicabile, poiché le insufficienze riguardavano due materie eterogenee e non una sola disciplina o un gruppo di discipline interconnesse. Il giudizio tecnico del Consiglio di classe è stato ritenuto non irragionevole né illogico, anche in ragione della motivazione riferita al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in Inglese e alla particolare gravità delle carenze in Matematica. Quanto al terzo motivo, il giudice ha escluso che la maturazione personale dello studente potesse prevalere sul requisito oggettivo della sufficienza in tutte le materie; ha inoltre ritenuto irrilevante contestare l'insufficienza in Inglese, poiché permaneva comunque l'insufficienza grave in Matematica, e ha rilevato che il Consiglio di classe aveva espresso una prognosi negativa sul superamento dell'esame, anche in considerazione della seconda prova scritta di Matematica. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito l'Istituto paritario.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. 62/2017

    l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione presuppone, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), primo periodo del decreto legislativo n. 62 del 2017, il possesso del requisito consistente nella «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi»; B) in via eccezionalmente derogatoria, il terzo periodo della stessa disposizione prevede che «Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.»

    La sufficienza in ciascuna disciplina costituisce la regola per l'ammissione all'esame di Stato; l'ammissione con insufficienza è una deroga eccezionale, rimessa alla valutazione tecnica del Consiglio di classe e soggetta ad adeguata motivazione.

  • art. 60 c.p.a.

    il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione).

    Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non risultano questioni processuali ostative, previo avviso alle parti.

  • art. 3 O.M. 26 marzo 2026 n. 54

    Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge (art. 13 D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 – art. 3 O.M. 26 marzo 2026 n. 54; art. 97 della Costituzione);

    La norma è richiamata tra i parametri della censura relativa all'ammissione all'esame di Stato, ma il passaggio decisivo della motivazione applica direttamente il requisito e la deroga previsti dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 62/2017.

Massime di principio

  • L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo presuppone, come regola, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
  • L'ammissione con una o più insufficienze costituisce una deroga eccezionale, esercitabile dal Consiglio di classe con adeguata motivazione; non deve invece essere motivata l'applicazione della regola ordinaria di non ammissione.
  • Il criterio scolastico delle "gravi e diffuse insufficienze" può essere interpretato, alla luce dell'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 62/2017, nel senso che rilevano sia un'insufficienza grave in una sola materia sia insufficienze presenti in più materie.
  • La deroga all'obbligo di sufficienza non è riferibile indistintamente a più materie eterogenee, ma riguarda una singola disciplina o un gruppo di discipline tra loro interconnesse.
  • La valutazione del percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto costituisce esercizio di discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, la maturazione personale dello studente e la media complessiva dei voti non possono prevalere sull'accertamento oggettivo delle competenze disciplinari richieste, né è necessario che il giudizio di non ammissione sia preceduto da una prognosi favorevole sulla possibilità di superare l'esame.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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