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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16759/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto titolare di pensione di vecchiaia liquidata con sistema retributivo per iscritti al Fondo volo aveva ottenuto dal Ministero dell'Interno, con decreto del 22 marzo 2011, il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, in relazione a un attentato terroristico avvenuto in Kenya il 31 dicembre 1980. In primo grado, il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda di riliquidazione della pensione e, per quanto ancora qui rilevava, aveva affermato la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 3 quater, d.l. n. 159/2007 e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo di non essere legittimato passivamente in tema di erogazione di benefici pensionistici e previdenziali, compresi quelli derivanti dalla legge n. 206/2004. Il beneficiario ha proposto ricorso incidentale condizionato con numerosi motivi, diretti contro le statuizioni del Tribunale su decadenza parziale, decorrenza dei benefici, prescrizione e ulteriori profili applicativi delle norme sui benefici alle vittime del terrorismo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero. Ha ritenuto che il procedimento speciale previsto dagli artt. 11 e 12 della legge n. 206 del 2004 sia eccezionale e temporaneo, applicabile solo se l'azione sia stata proposta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge; poiché il giudizio era stato instaurato nel 2015, la controversia doveva essere trattata con il rito ordinario e, pertanto, l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale avrebbe dovuto essere proposta con appello e non con ricorso diretto per cassazione. Conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza resa in un giudizio ordinario e non nel procedimento speciale è stato ritenuto inammissibile. L'inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3 quater, d.l. n. 159/2007

    è richiamato dal Ministero a sostegno del difetto di legittimazione passiva, ma la Corte non ne accoglie la tesi perché ritiene decisiva la disciplina speciale della legge n. 206/2004 e il tipo di rito applicabile.

  • art. 81 c.p.c.

    è invocato dal ricorrente per contestare la legittimazione passiva, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per erroneo mezzo di impugnazione.

  • L. n. 206 del 2004, art. 11

    "Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica."

    istituisce uno speciale procedimento civile, eccezionale e temporaneo, azionabile solo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, destinato alla prima applicazione della disciplina sui benefici per le vittime del terrorismo.

  • L. n. 206 del 2004, art. 12, comma 2

    prevede per le sentenze rese nel procedimento speciale la ricorribilità esclusiva per cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione; fuori da tale ambito opera il regime ordinario delle impugnazioni.

  • art. 47, commi 2 e 3, d.P.R. n. 639/1970

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla decadenza sui ratei/prestazioni pensionistiche.

  • art. 15 L. n. 206/2004

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato con riferimento alla disciplina dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo.

  • art. 2, comma 106, lett. A) e D), L. n. 244/2007

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato per la disciplina di implementazione/estensione dei benefici.

  • art. 11 preleggi

    è invocato nel ricorso incidentale condizionato in tema di decorrenza temporale e applicazione delle norme nel tempo.

  • art. 2946 c.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 39 L. n. 111/2011

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato quale disposizione rilevante per il regime dei benefici o dei ratei.

  • art. 4, comma 2-bis, L. n. 206/2004

    è invocato nel ricorso incidentale condizionato con riguardo alla disciplina dei benefici economici.

  • art. 10 preleggi

    è invocato nel ricorso incidentale condizionato sul profilo dell'interpretazione temporale delle norme.

  • art. 1324 c.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato.

  • art. 1326, comma 1, c.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale condizionato.

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese anche per la fase cautelare eventualmente collegata.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La disciplina processuale prevista dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo ha natura eccezionale e temporanea: il procedimento speciale davanti al tribunale monocratico e la ricorribilità diretta per cassazione si applicano solo nei casi espressamente previsti e solo se l'azione sia stata proposta nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
  • Se la domanda volta al riconoscimento o alla riliquidazione dei benefici per vittime del terrorismo è proposta oltre il termine di decadenza previsto per il procedimento speciale, la controversia segue il rito ordinario; di conseguenza, le impugnazioni devono essere proposte secondo le regole ordinarie e non mediante ricorso diretto per cassazione.
  • L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione, quando la sentenza sia stata resa in un giudizio ordinario e non nel procedimento speciale che consente il ricorso diretto in cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso principale travolge, per assorbimento, il ricorso incidentale che sia stato espressamente proposto in via condizionata all'accoglimento del principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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