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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16725/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo e dal conseguente avviso di addebito INPS, poi sfociato anche in un pignoramento presso terzi. La società contestava sia profili formali della notifica telematica via PEC sia il merito della pretesa contributiva, sostenendo che alcuni rapporti di collaborazione a progetto fossero stati riqualificati in modo errato. In primo grado l’opposizione era stata dichiarata tardiva perché l’avviso di addebito risultava ritualmente notificato all’8 agosto 2015; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo valida la notifica via PEC e sanata ogni irregolarità per effetto della conoscenza effettiva dell’atto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: col primo ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova e sulle norme del CAD e del c.c. relative alla natura e validità del documento notificato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto prima qualificare giuridicamente l’atto e solo poi valutare la conformità della copia; con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo ha censurato la decisione per avere ritenuto improponibile o infondata la domanda subordinata di compensazione tra contributi versati alla gestione separata e debito oggetto dell’avviso di addebito, lamentando anche motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e la pretesa necessità di una previa domanda amministrativa all’INPS.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che verteva sulla prova della regolare notifica dell’avviso di addebito e non sulla contestazione dell’esistenza del titolo in sé. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quinto, ritenendo errata la Corte d’appello nel negare l’esame della domanda subordinata di compensazione: tale domanda, essendo proposta proprio in subordine rispetto all’opposizione, presupponeva la definitività dell’accertamento del credito INPS e quindi non poteva essere esclusa per la sola tardività dell’opposizione. È stata inoltre ritenuta non fondata l’affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una preventiva domanda amministrativa per ottenere la compensazione/ripetizione dei contributi indebitamente versati, mancando una specifica previsione di legge; la Corte ha richiamato la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e l’orientamento secondo cui, in materia contributiva, il decorso del quinquennio incide con effetti propri e non semplicemente prescrizionali, facendo prevalere l’interesse della gestione previdenziale e la computabilità dei contributi in favore dell’assicurato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, ma il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non pertinente alla ratio della decisione impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e ai fatti dedotti

  • art. 1 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato per la qualificazione del documento informatico notificato

  • art. 22 d.lgs. n. 82 del 2005

    applicato dalla Corte territoriale per qualificare il documento come di origine cartacea e richiedere la firma digitale o altra firma elettronica qualificata

  • art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005

    citato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del documento informatico e della notifica via PEC

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla prova delle riproduzioni meccaniche/informatiche

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla conformità delle copie all’originale

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nei motivi relativi all’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di compensazione

  • art. 1241 c.c.

    citato per la compensazione legale/giudiziale tra crediti

  • art. 1242 c.c.

    citato per gli effetti e i presupposti della compensazione

  • art. 1243 c.c.

    citato per la compensazione giudiziale e i suoi presupposti

  • art. 443 c.p.c.

    richiamato nei motivi concernenti la domanda subordinata e il procedimento previdenziale

  • art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2011

    richiamato come base della notifica a mezzo PEC dell’avviso di addebito agli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti dalla legge

  • art. 149-bis c.p.c.

    escluso dalla Corte territoriale come norma applicabile alla notifica dell’avviso di addebito

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    ritenuto applicabile alla notifica dell’avviso di addebito; non richiede la relata di notifica

  • art. 2033 c.c.

    indicato come fonte dell’obbligazione restitutoria relativa ai contributi indebitamente versati

  • D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8

    richiamato per affermare che la disciplina dei contributi indebitamente versati opera a favore dell’assicurato e non dell’INPS, con effetti peculiari decorso il quinquennio

  • art. 200 l.f.

    menzionato solo incidentalmente nel passaggio sulla procedibilità in Cassazione a seguito di LCA

  • art. 43 l.f.

    richiamato incidentalmente per escludere l’interruzione del giudizio di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per la trattazione camerale in Cassazione

  • art. 1, comma 5, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in L. 29 febbraio 1980 n. 33

    richiamato come esempio di previsione espressa che subordina il conguaglio a una domanda amministrativa

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per criticare un tema estraneo a quello effettivamente deciso dal giudice di merito.
  • Quando la domanda di compensazione è proposta in via subordinata rispetto all’opposizione principale, essa presuppone la definitività dell’accertamento del credito opposto e non può essere esclusa solo perché l’opposizione sia stata ritenuta tardiva; al contrario, la definitività del credito può costituire il presupposto logico della domanda subordinata.
  • La richiesta di compensazione o restituzione di contributi indebitamente versati non richiede una preventiva domanda amministrativa all’INPS se la legge non la prevede espressamente; l’onere di tale domanda non può essere introdotto in via interpretativa.
  • Il rimborso dei contributi indebitamente versati integra un’obbligazione pecuniaria riconducibile all’indebito oggettivo e, nei limiti di compatibilità, è disciplinato dalle regole generali delle obbligazioni pecuniarie.
  • In materia di contribuzione previdenziale, la disciplina speciale sui contributi indebitamente versati opera con effetti che non si esauriscono nella mera prescrizione del diritto alla ripetizione, ma può attribuire rilievo prevalente alla posizione dell’assicurato e alla computabilità dei contributi ai fini delle prestazioni.
  • La validità della notifica telematica di un avviso di addebito va valutata in funzione del raggiungimento dello scopo dell’atto e della concreta conoscenza da parte del destinatario, sebbene restino ferme le regole speciali applicabili alla notifica degli atti della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiEspropriazione forzata
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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