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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16728/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento e poi la revoca di benefici assistenziali previsti per le vittime di reati di matrice mafiosa/terroristica: un assegno vitalizio ex l. n. 407 del 1998 e uno speciale assegno vitalizio ex art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007, originariamente attribuiti in quanto figlio di una vittima, e successivamente sospesi/revocati dal Ministero dell'Interno con decreto del 23 aprile 2015 per ritenuta mancanza del requisito della completa estraneità agli ambienti delinquenziali. Il ricorrente chiedeva anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 2-quinquies, comma 1, lett. b), d.l. n. 151 del 2008 conv. in l. n. 186 del 2008 e art. 9-bis l. n. 302 del 1990. In cassazione proponeva tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sua estraneità agli ambienti criminali, sostenendo di avere interrotto i rapporti con la famiglia d'origine e di condurre una vita familiare autonoma; 2) violazione o falsa applicazione di legge, perché la revoca sarebbe avvenuta senza mutamento delle condizioni fattuali rispetto a quelle esistenti al momento del riconoscimento, e perché il mero sospetto di contiguità non basterebbe a integrare la condizione ostativa; 3) violazione di legge per la mancata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la mancata sospensione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la valutazione di non rilevanza o non fondatezza della questione di legittimità costituzionale non è autonomamente censurabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento di natura sostanzialmente ordinatoria e riproponibile in ogni grado. Ha poi rigettato congiuntamente i primi due motivi: ha qualificato il giudizio come accertamento del diritto ai benefici e non come impugnazione dell'atto di revoca; ha ribadito che, per ottenere o conservare i benefici, è necessario il requisito della completa estraneità agli ambienti delinquenziali, intesa in senso rigoroso e ampio; ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso tale requisito sulla base degli indici presuntivi richiamati, rilevando anche la carenza di specifiche deduzioni del ricorrente sulle circostanze concrete del fatto originario. La Corte ha inoltre escluso errori di sussunzione e vizi motivazionali rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 9-bis

    "le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali ... sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari"

    Il requisito dell'estraneità agli ambienti delinquenziali è presupposto costitutivo e rigoroso per tutti i destinatari dei benefici.

  • L. 23 novembre 1998, n. 407

    Ha esteso il regime retroattivo dei benefici anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari/superstiti.

  • D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies, comma 1, lett. a)

    Ha introdotto per i legami di parentela o familiari una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, con disciplina più rigorosa.

  • L. 28 novembre 2008, n. 186

    Ha convertito il D.L. n. 151 del 2008.

  • L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21

    Ha modificato la disciplina introdotta nel 2008 rendendola ancora più rigorista, secondo la lettura della Corte.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 2, comma 105

    Fonte dello speciale assegno vitalizio richiesto dal ricorrente.

  • L. 23 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 127

    Richiamata come base del beneficio inizialmente riconosciuto e poi revocato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del sindacato di legittimità post riforma.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare il convincimento sulle prove ritenute più attendibili e non deve confutare espressamente ogni allegazione incompatibile con la soluzione adottata.

  • art. 116 c.p.c.

    Non risulta violato se il giudice valuta liberamente le prove secondo prudente apprezzamento, nei limiti di legge.

  • art. 3 Cost.

    Evocato per affermare che sarebbe irrazionale riconoscere provvidenze solidaristiche a soggetti non estranei agli ambienti delinquenziali.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ai benefici assistenziali per vittime di criminalità organizzata, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti costitutivi del diritto e non l'impugnazione in senso stretto del provvedimento amministrativo di revoca.
  • Il requisito dell'estraneità agli ambienti delinquenziali va inteso in modo rigoroso: non basta l'assenza di precedenti penali o la mancata affiliazione a una cosca, ma occorre la prova della completa dissociazione o dell'assenza di contiguità sostanziale con tali ambienti.
  • Quando la disciplina consente benefici anche a familiari o superstiti della vittima, il requisito soggettivo dell'estraneità non può essere alleggerito rispetto a quello richiesto per la vittima diretta; al contrario, la normativa può legittimamente adottare un approccio più severo in presenza di legami familiari con ambienti criminali.
  • Il ricorrente che contesti la valutazione di merito sulla propria estraneità deve indicare fatti storici specifici e decisivi, non limitarsi a deduzioni generiche o a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, che è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione meramente apparente o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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