Cassazione Civile, Ordinanza n. 16752/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore, di undici cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali iscritti a ruolo e di una successiva intimazione di pagamento. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi, reputando che l'intimazione di pagamento fosse stata notificata irregolarmente e dunque non idonea a interrompere la prescrizione. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel considerare invalida la notificazione dell'intimazione di pagamento e nel negarle efficacia interruttiva della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione impugnata ma per una ragione preliminare e assorbente: la società concessionaria difettava di legittimazione a impugnare statuizioni che riguardano il merito della pretesa contributiva, poiché nei giudizi relativi ai crediti previdenziali la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore. Poiché il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione a far valere in proprio il rapporto contributivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per l'obiettiva controvertibilità della questione, ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24
Nel contenzioso sulla riscossione di crediti previdenziali, come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, disciplina la legittimazione a contraddire, che spetta esclusivamente all'ente impositore quando si controverte sul merito della pretesa contributiva.
D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater, conv. con L. n. 265 del 2002
La modifica legislativa conferma che, nelle controversie sui crediti previdenziali iscritti a ruolo, l'agente della riscossione non è legittimato a difendere nel merito la pretesa contributiva.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39
La Corte esclude che questa disposizione valga a introdurre, nel contenzioso previdenziale, una legittimazione passiva concorrente e disgiunta dell'agente della riscossione analoga a quella elaborata in materia tributaria.
art. 81 c.p.c.
Nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, salvo giudicato interno.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente previdenziale, mentre l'agente della riscossione resta estraneo al rapporto sostanziale.
- L'agente della riscossione non può proporre impugnazione per far valere in proprio questioni che attengono alla sussistenza, validità o prescrizione del debito contributivo, poiché ciò equivarrebbe a far valere un diritto altrui in nome proprio.
- Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno.
- La decisione della causa nel merito da parte del giudice di merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad causam se la relativa questione non è stata dedotta dalle parti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione di legittimazione sostanziale sia oggettivamente controversa e abbia richiesto un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
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