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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16706/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 2.709 a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria relativa a parte dell'anno 2013. Il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo e la corte d'appello aveva confermato la revoca, rilevando che il credito non era esigibile al momento dell'emissione del decreto perché non era ancora stato pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione alla proroga della CIGS per il periodo considerato. La corte territoriale aveva inoltre dato atto che, alla notifica del decreto ingiuntivo, l'INPS aveva corrisposto quasi l'intero importo dovuto, trattenendo solo euro 50, e aveva compensato le spese per asserita soccombenza reciproca. Il ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, violazione degli artt. 91, 324 e 112 c.p.c., sostenendo che il pagamento effettuato dall'INPS non fosse esaustivo e che non ricorressero i presupposti per qualificare la vicenda come soccombenza reciproca, con conseguente illegittimità della compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alle spese, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'accoglimento solo parziale di un'unica domanda articolata in più capi può integrare reciproca soccombenza e giustificare la compensazione totale o parziale delle spese. Nel caso concreto, la domanda monitoria aveva riguardato la sorte capitale della prestazione, gli interessi e la rivalutazione monetaria; la corte d'appello aveva riconosciuto capitale e interessi ma aveva escluso la rivalutazione. Ne è derivata la corretta configurazione di reciproca soccombenza, anche se la Corte ha precisato che la compensazione delle spese è stata mantenuta in ragione della sopravvenienza del principio nomofilattico nel corso del giudizio. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese; la Corte non ravvisa violazione della norma perché la compensazione è stata ritenuta legittima alla luce della reciproca soccombenza parziale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Indicato dalla Corte come base per la compensazione totale o parziale delle spese in presenza degli ulteriori presupposti di legge, quando vi sia parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la reciproca soccombenza può configurarsi anche quando una sola domanda sia articolata in più capi e venga accolta solo in parte, con rigetto di uno dei capi autonomamente proposti.
  • L'accoglimento di una domanda in misura ridotta non legittima, di per sé, la condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della parte soccombente; può invece giustificare la compensazione, totale o parziale, nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
  • Quando il giudice riconosce il diritto alla sorte capitale e agli interessi ma esclude la rivalutazione monetaria richiesta, vi è un parziale accoglimento dell'unica domanda complessivamente proposta, idoneo a sorreggere la valutazione di soccombenza reciproca ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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