Cassazione Civile, Ordinanza n. 16755/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente cessata dal servizio, già appartenente alla Direzione generale dell'aviazione civile e poi confluita nell'ente nazionale di aviazione civile, volta ad accertare il diritto al trattamento di fine servizio (TFS) previsto per il pubblico impiego, anziché al trattamento di fine rapporto (TFR). La lavoratrice sosteneva che l'ente non si fosse mai trasformato in ente pubblico economico, sicché non sarebbe stato applicabile il regime privatistico del TFR. I giudici di merito avevano accolto la domanda. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.lgs. n. 250/1997, della l. n. 297/1982 e dell'art. 13 l. n. 70/1975, assumendo che l'art. 10, comma 3, della legge istitutiva applicasse direttamente ai dipendenti interessati la disciplina del TFR, senza subordinare tale effetto alla effettiva trasformazione dell'ente in ente pubblico economico. La Corte territoriale, secondo la ricorrente, aveva errato nel collegare in modo condizionante il comma 3 dell'art. 10 con l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997, norma speciale rispetto alla disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato, non è subordinato alla mai avvenuta trasformazione dell'ente in ente pubblico economico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della lavoratrice. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione e per l'esito difforme nei gradi di merito. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato congiuntamente all'art. 10 per la disciplina dell'ente e del suo personale; non emerge una specifica interpretazione autonoma nel testo oltre al collegamento sistematico con l'art. 10.
la disposizione, speciale rispetto alla disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato, applica il regime del TFR al personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile a decorrere dall'inquadramento definitivo, senza subordinare tale effetto alla trasformazione dell'ente in ente pubblico economico.
richiamata come disciplina del trattamento di fine rapporto applicabile al personale interessato.
richiamato come disciplina dell'indennità di anzianità propria dei dipendenti degli enti pubblici non economici, ritenuta non applicabile ai dipendenti interessati.
la prevista trasformazione dell'ente in ente pubblico economico non costituisce condizione di efficacia del passaggio al TFR previsto dall'art. 10, comma 3.
richiamato come disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato vigente all'epoca, coerente con la scelta di armonizzare il trattamento del personale dell'ente e di applicare il TFR ai lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996.
indicato quale disciplina del trattamento di fine rapporto richiamata dal sistema generale dell'impiego pubblico contrattualizzato.
richiamato per rinviare alla più ampia motivazione del precedente di legittimità evocato.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione perché il ricorso è stato accolto.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale disciplina il trattamento di fine rapporto di un determinato personale pubblico, la sua operatività non può essere condizionata in via interpretativa a un presupposto non espressamente previsto dal legislatore, se il dato letterale e la scansione temporale delle norme indicano autonomia della disciplina.
- Nel interpretare norme speciali sul trattamento di cessazione del rapporto, occorre leggere la disposizione nel suo contesto sistematico e in coerenza con la disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato vigente al momento, privilegiando l'assetto voluto dal legislatore per armonizzare il regime del personale interessato.
- Se la controversia è definita solo da una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- La mancata attuazione di una prevista trasformazione organizzativa dell'ente non comporta automaticamente il mantenimento del previgente regime previdenziale o di fine rapporto, quando la norma speciale abbia già disposto in modo autonomo il passaggio a un diverso regime per una categoria di dipendenti individuata dal legislatore.
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