Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da più giudizi previdenziali distinti, promossi da soggetti diversi e riferiti a diverse posizioni assicurative, poi riuniti in primo grado solo per identità di questioni. In quel giudizio si chiedeva la restituzione di contributi versati a un ente previdenziale pubblico e risultati non utili ai fini della ricongiunzione di periodi assicurativi. Uno dei ricorsi introduttivi non era stato notificato ad alcuni soggetti indicati come convenuti, tra cui l'ente previdenziale originario e il Ministero competente, mentre l'INPS era stato evocato in giudizio per altro titolo e aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del processo di primo grado nei confronti della ricorrente e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo necessaria la notifica del ricorso introduttivo anche ai soggetti non evocati e ritenendo non decisiva la notificazione della sentenza eseguita da altre parti, al fine del decorso del termine breve per impugnare. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., sostenendo che, essendo il processo caratterizzato da litisconsorzio processuale e da riunione di cause, la notifica della sentenza da parte di una sola delle parti avrebbe dovuto far decorrere il termine breve per tutte le altre parti, secondo il principio di unitarietà del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che nel caso concreto non vi era litisconsorzio necessario sostanziale né litisconsorzio processuale, ma soltanto più cause autonome e indipendenti, riunite nel rito del lavoro per mera identità di questioni e non per connessione soggettiva o oggettiva. Di conseguenza, la notifica della sentenza eseguita da una sola delle parti non poteva far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'INPS e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare non opera unitariamente quando siano riunite cause autonome e indipendenti prive di litisconsorzio necessario o processuale

  • art. 326 c.p.c.

    la decorrenza del termine breve non si estende alle altre parti in presenza di cause separate riunite solo per identità di questioni

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la riunione di cause distinte e indipendenti disposta per mera identità di questioni non determina un litisconsorzio necessario o processuale, né comporta l'unitarietà del termine breve per impugnare.
  • La notifica della sentenza effettuata da una sola parte non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti quando i rapporti sostanziali dedotti in giudizio siano autonomi e non esista una connessione tale da rendere inscindibili le cause.
  • L'unitarietà del termine di impugnazione presuppone una situazione di inscindibilità o dipendenza delle cause, non ravvisabile quando le domande riguardino posizioni previdenziali distinte e parti diverse.
  • L'eventuale rischio di giudicati contrastanti, per rilevare ai fini dell'unitarietà del termine, deve essere tecnicamente connesso a rapporti giuridici inscindibili o dipendenti; la mera omogeneità delle questioni non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.