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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23129/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza tributaria promosso da due contribuenti per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile di loro proprietà, con il quale erano state rideterminate categoria, classe e rendita. I ricorrenti sostenevano che il giudice dell'ottemperanza avesse solo parzialmente dato attuazione al giudicato, perché avrebbe mantenuto un ripristino temporaneo del classamento precedente e avrebbe impropriamente valorizzato una successiva dichiarazione DOCFA presentata dopo una ristrutturazione, questione che, secondo loro, era già stata valutata nella sentenza passata in giudicato. Denunciavano quindi nullità del procedimento e violazione degli artt. 2909 c.c. e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che il giudice dell'ottemperanza avesse modificato il giudicato ed esaminato un profilo di merito estraneo alla sua competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha confermato che il giudice dell'ottemperanza aveva correttamente verificato l'effettiva esecuzione del giudicato senza oltrepassarne i limiti. Ha affermato che la precedente sentenza aveva deciso solo sulla legittimità dell'avviso di accertamento annullato e che il riferimento alla procedura DOCFA era stato usato soltanto per escludere acquiescenza o cessazione della materia del contendere, non per decidere la sorte del successivo classamento derivante dalla diversa distribuzione interna degli spazi dopo ristrutturazione. Poiché il comando risultava correttamente eseguito e non vi era stata indebita estensione del giudicato, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato come base del vizio di nullità del procedimento e violazione delle norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato in subordine come vizio di violazione di legge.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere il limite del giudicato sostanziale e l'illegittimità di una sua modifica in sede di ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    Interpretato nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza consente il sindacato su violazioni del procedimento e su ogni error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso l'omesso esame di pretese spettanti in quella sede o il mancato esercizio del potere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma integrativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può e deve chiarire il contenuto concreto degli obblighi derivanti dal giudicato, ma non può estenderne l'oggetto a questioni estranee alla decisione definitiva da eseguire.
  • L'interpretazione del giudicato deve restare entro i confini dell'oggetto del giudizio definito con sentenza passata in giudicato; non è consentito ricomprendervi vicende successive e autonome, anche se menzionate nella motivazione della sentenza eseguita.
  • Il riferimento, nella sentenza passata in giudicato, a fatti successivi o a iniziative della parte può valere soltanto per escludere effetti processuali come l'acquiescenza o la cessazione della materia del contendere, senza trasformarsi in un giudizio sul merito di tali fatti successivi.
  • In sede di ottemperanza il controllo di legittimità ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 copre anche gli errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, ma non consente di riesaminare il merito oltre il perimetro del giudicato.
  • Quando l'amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato nei limiti del comando risultante dalla sentenza definitiva, la domanda di ottemperanza deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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