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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40293/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una vicenda immobiliare complessa relativa a un fondo in comunione. Un comproprietario originario aveva partecipato, insieme ad altri contitolari, a scritture private del 2002 con cui il bene era stato ceduto a un terzo poi fallito. Nel 2009 alcuni dei comproprietari avevano poi stipulato un rogito notarile con cui il medesimo fondo era stato venduto per l'intero a un ulteriore acquirente, senza la partecipazione di uno dei contitolari. In primo grado era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di simulazione proposta dal comproprietario pretermesso e anche di alcune domande riconvenzionali del fallimento. In appello, la curatela fallimentare otteneva il riconoscimento della validità della scrittura privata del 2002 sottoscritta dal comproprietario attore e veniva rigettato l'appello incidentale volto a far dichiarare simulato il rogito del 2009. L'acquirente del 2009 ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la nullità del rogito del 2009 non fosse coperta da giudicato perché il primo giudice avrebbe fondato la decisione solo sulla carenza di legittimazione/interesse dell'attore; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla ragione per cui i venditori avrebbero inteso vendere l'intero bene nonostante non ne fossero titolari per intero, sostenendo che dall'atto risultasse invece la vendita delle sole quote; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché i venditori avrebbero ceduto solo le quote di rispettiva titolarità e non sarebbe stato indicato il titolare della quota non ceduta. La curatela del fallimento proponeva a sua volta ricorso incidentale con quattro motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande di rilascio e risarcimento danni; violazione degli artt. 1476, 1477 e 1223 c.c. per il mancato riconoscimento del danno da mancata consegna; violazione di norme processuali e dell'art. 2909 c.c. per il rilievo di nullità di tutte le scritture private del 2002; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia quello incidentale: ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente individuato nella nullità del rogito per difetto del consenso di tutti i comproprietari la ratio decidendi principale, con conseguente giudicato interno sulla questione non impugnata; ha escluso la denunciata omissione motivazionale e l'omesso esame di fatto, rilevando che la questione della volontà di vendere l'intero bene era stata in realtà esaminata e posta a base della decisione; quanto al ricorso incidentale del fallimento, ha ritenuto che le domande ulteriori fossero state correttamente considerate assorbite o comunque non devolute in appello, che il rilievo sulla nullità delle altre scritture private fosse obiter dictum, e che la compensazione delle spese fosse sorretta da congrua motivazione e non censurabile in cassazione. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'acquirente sia il ricorso incidentale della curatela fallimentare. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto definitiva la statuizione di nullità del rogito del 2009 per mancanza del consenso di tutti i comproprietari e ha respinto tutte le censure processuali e sostanziali sollevate dalle parti. Sul piano delle spese, ha condannato il ricorrente principale a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle eredi del comproprietario originario, mentre ha compensato integralmente le spese tra l'acquirente ricorrente e la procedura fallimentare. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere e poi escludere la formazione del giudicato interno sulla ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale sulla questione della nullità del rogito.

  • art. 1325 c.c.

    La Corte richiama la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto, cioè la volontà comune delle parti, quando il bene in comunione venga venduto come intero senza la partecipazione di tutti i titolari.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    Citato come norma posta a fondamento della nullità rilevata dal giudice di merito per difetto della documentazione urbanistica nelle scritture private.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per osservare che eventuali nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di gravame.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto in concreto infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il motivo di ricorso incidentale sull'omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione, ritenendo le domande assorbite o comunque non devolute.

  • artt. 1476 c.c.

    Invocati dal fallimento in relazione agli obblighi del venditore e al preteso danno da mancata consegna.

  • art. 1477 c.c.

    Invocato dal fallimento per sostenere il diritto alla consegna del bene e al correlato risarcimento.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato per il danno risarcibile da inadempimento; la Corte esclude il fondamento della pretesa nel caso concreto.

  • art. 36 c.p.c.

    Citato nel ricorso incidentale in relazione a un profilo processuale non accolto dalla Corte.

  • art. 167 c.p.c.

    Citato nel ricorso incidentale senza esito favorevole.

  • art. 269 c.p.c.

    Citato nel ricorso incidentale; la censura è ritenuta inammissibile o comunque non pertinente alla decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina generale delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte reputa legittima la compensazione delle spese in ragione della riforma della decisione dovuta al deposito in appello di un documento rilevante, ritenuta grave ed eccezionale ragione nel regime ratione temporis applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un contratto avente ad oggetto un bene in comunione viene stipulato come trasferimento dell'intero bene senza la partecipazione di tutti i comproprietari, può configurarsi nullità per difetto di un elemento essenziale del contratto, ossia della volontà comune di tutti i titolari.
  • La qualificazione della ratio decidendi di una sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti della non irragionevolezza della lettura adottata dal giudice d'appello; non basta opporre una diversa lettura del tessuto motivazionale se quella accolta è coerente col testo e con il dispositivo.
  • Le censure di omessa motivazione o omesso esame di fatto decisivo non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del merito quando il fatto storico risulti già esaminato dal giudice di merito e posto a base della decisione.
  • Le nullità della sentenza di primo grado, se non dedotte con l'impugnazione, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; esse si convertono in motivi di gravame e, se non impugnate, formano giudicato interno.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice abbia considerato le domande dedotte come assorbite dall'accoglimento di altra questione decisiva o quando quelle domande non siano state effettivamente devolute in appello.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nel regime applicabile al caso, è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito l'abbia motivata con la ricorrenza di ragioni qualificate, come il deposito solo in appello di un documento decisivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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