Cassazione Civile, Ordinanza n. 22587/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il maggior reddito di un contribuente titolare di impresa individuale, recuperando a tassazione maggiori imposte Ires, Iva e Irpef. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto quasi tutti i motivi del ricorso del contribuente, salvo quello sulle detrazioni per carichi familiari. Il contribuente aveva poi proposto appello, che la CTR Sicilia aveva accolto in parte senza però pronunciarsi espressamente sull'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sul termine di impugnazione delle sentenze tributarie e del regime di sospensione feriale, sostenendo che l'appello era stato proposto oltre il termine lungo e quindi doveva essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, poiché la sentenza di primo grado non era stata notificata, trovava applicazione il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, maggiorato della sospensione feriale vigente ratione temporis; nel caso concreto, la pubblicazione della sentenza di primo grado risaliva al 10 febbraio 2014 e il termine scadeva il 25 settembre 2014, mentre l'appello era stato notificato il 26 settembre 2014, quindi tardivamente. La CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato che il processo d'appello non poteva essere proseguito. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte"
In mancanza di notificazione della sentenza, il termine ordinario di impugnazione non opera e occorre fare riferimento al regime del termine lungo richiamato dall'art. 38, comma 3.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile"
Quando la sentenza tributaria non sia notificata, l'impugnazione è soggetta al termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Per le sentenze non notificate, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto, essendo il primo grado iniziato dopo il 4 luglio 2009, il termine applicabile era di sei mesi.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
È stata richiamata ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, in ragione della sospensione dei termini di impugnazione.
In combinato disposto con la legge sulla sospensione feriale, rileva nel calcolo dell'aumento del termine lungo per effetto della sospensione dei termini processuali.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1
La sospensione feriale dei termini processuali comporta, nel regime applicabile al caso, l'aggiunta di quarantasei giorni al termine lungo.
art. 47 l. 18 giugno 2009, n. 69
Ha modificato l'art. 327 c.p.c.; poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato dopo il 4 luglio 2009, trovava applicazione il termine lungo di sei mesi.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è disposta quando il processo d'appello non poteva essere proseguito, come nel caso di appello tardivo e quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato prospettato come vizio processuale per violazione delle norme sul termine di impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la sentenza di primo grado non è notificata da alcuna parte, l'impugnazione è soggetta al termine lungo ex art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
- Il termine lungo per impugnare va computato tenendo conto della disciplina temporale applicabile ratione temporis, inclusa la sospensione feriale dei termini processuali quando essa sia ancora regolata dal testo anteriore alla riforma successiva.
- L'appello notificato oltre la scadenza del termine lungo è inammissibile e, se tale inammissibilità emerge in cassazione, la sentenza d'appello va cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, fa fede la data di notificazione risultante dagli atti, anche ove si tratti di consegna diretta in ufficio, e il superamento anche di un solo giorno determina tardività.
- Quando il ricorso per cassazione investe esclusivamente la tempestività dell'appello, l'accertamento della tardività comporta la caducazione della sentenza di merito impugnata senza necessità di rinvio.
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