Cassazione Civile, Ordinanza n. 23833/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva irrogato una sanzione per la violazione della normativa regionale sull'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo necessaria la SCIA non presentata. La società ha opposto il provvedimento sostenendo di svolgere soltanto attività artigianale di vicinato e non somministrazione, richiamando anche la propria iscrizione come impresa artigiana. In appello e poi in cassazione ha dedotto: nullità della decisione di merito per carenza di motivazione; errata qualificazione dell'attività concreta, con mancata prova da parte del Comune della prevalenza della somministrazione rispetto all'attività artigianale; erronea applicazione della normativa regionale e nazionale sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla SCIA, sostenendo che mancasse prova del servizio ai tavoli e quindi dell'obbligo autorizzatorio; illegittimità della condanna alle spese; omessa pronuncia o comunque illegittima determinazione della sanzione, asseritamente superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che si risolvessero in una contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione, e che il motivo sulle spese fosse in parte ipotetico e in parte generico. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la decisione di merito aveva comunque affrontato la fattispecie anche sotto il profilo della sanzione, e ribadendo che, in tema di sanzioni amministrative entro minimo e massimo edittale, la quantificazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito senza necessità di specifica motivazione sui criteri adottati, purché resti nei limiti legali. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Disciplinava l'obbligo di SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; la sua violazione integra la base della sanzione contestata.
art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza di merito non è stata ritenuta nulla per difetto di motivazione, poiché il Tribunale aveva espresso un adeguato iter argomentativo.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile se il giudice decide in senso contrario alla pretesa, anche senza una specifica argomentazione su ogni profilo.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne ha affrontato un'autonoma portata decisoria, perché la censura è stata ritenuta inammissibile come contestazione di merito.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.
Richiamato per la censura sulla quantificazione della sanzione; la Corte ribadisce che la misura della sanzione entro il minimo e il massimo è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e argomentare il contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito mediante le prove raccolte.
Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, pur evocando formalmente norme di diritto, si limita a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa qualificazione fattuale della condotta accertata nei gradi di merito.
- Per dedurre utilmente la violazione di legge occorre indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e i passaggi della sentenza che si assumono incompatibili con esse; non è sufficiente un richiamo cumulativo e generico di fonti normative.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque rigettato la pretesa o l'eccezione, anche senza una motivazione analitica su ciascun profilo dedotto.
- In tema di sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro una forbice edittale, la determinazione della misura concreta spetta al giudice di merito, che non è tenuto a specificare in sentenza i criteri adottati, purché la sanzione resti nei limiti di legge e la motivazione complessiva dia conto della valutazione del fatto.
- La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione costituisce scelta discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è sindacabile in cassazione come vizio motivazionale autonomo.
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