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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08106/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 4.407,00, oltre accessori, richiesti da una società fornitrice a titolo di corrispettivo per la fornitura di un manuale per la qualità, indicato come convenuto al prezzo di Euro 3.500,00 in esecuzione di un contratto che la creditrice assumeva concluso tramite accettazione di una proposta via e-mail. La società ingiunta propose opposizione sostenendo, in sintesi, che il contratto non fosse stato concluso validamente e che la documentazione posta a base del monitorio fosse stata disconosciuta; formulò inoltre domanda riconvenzionale subordinata per violazione della buona fede precontrattuale. Il giudice di pace rigettò l’opposizione; il tribunale respinse l’appello ritenendo, da un lato, che il contratto fosse comunque perfezionato per facta concludentia, anche perché il manuale era stato accettato e trattenuto, e dall’altro che il disconoscimento dei documenti non fosse stato specifico e che mancassero i presupposti della responsabilità precontrattuale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/in esistente sul rigetto della censura relativa al disconoscimento documentale; 2) nullità per motivazione apparente sul rigetto della censura relativa alla mancata conclusione del contratto e all’asserita obbligazione naturale; 3) nullità per motivazione apparente sul rigetto della domanda riconvenzionale di responsabilità precontrattuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, infondato il secondo e inammissibile il terzo. Ha escluso la ricorrenza di una motivazione apparente, rilevando che il tribunale aveva in realtà motivato in modo sufficiente e comprensibile: il disconoscimento della documentazione era generico; la conclusione del contratto poteva desumersi dal comportamento concludente della società che aveva accettato e trattenuto il manuale; l’ipotesi di obbligazione naturale era stata correttamente esclusa per mancanza di un dovere morale o sociale, anche alla luce del rapporto di concorrenza tra le parti; quanto alla responsabilità precontrattuale, la ricorrente non aveva allegato né provato un concreto danno risarcibile, cioè un minore vantaggio o un maggiore aggravio economico causalmente ricollegabile alla condotta della controparte. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza argomentativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che il vizio prospettato atteneva in realtà alla motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, che viene violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 2034 c.c.

    Le obbligazioni naturali richiedono, da un lato, la sussistenza di un dovere morale o sociale secondo la valutazione corrente e, dall’altro, l’esecuzione spontanea di una prestazione proporzionata e adeguata.

  • art. 1337 c.c.

    La responsabilità precontrattuale è stata invocata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che essa può configurarsi anche dopo la conclusione del contratto, ma solo se sia allegato e provato un danno concreto causalmente ricollegabile alla condotta sleale.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nella motivazione della sentenza impugnata in relazione alla domanda risarcitoria, che è stata ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta lamentare una motivazione insufficiente o non condivisibile, occorrendo una motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata: non sono sufficienti formule generiche o onnicomprensive, ma occorre indicare il documento contestato e i profili della sua asserita difformità.
  • L’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. richiede una verifica in concreto della sussistenza di un dovere morale o sociale e della spontaneità/proporzionalità della prestazione; si tratta di apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
  • La consegna o la mancata restituzione di un bene o documento può essere valorizzata dal giudice di merito come comportamento concludente idoneo a integrare l’accettazione di una proposta contrattuale, quando il contesto fattuale lo consenta.
  • La responsabilità precontrattuale può essere riconosciuta anche a contratto concluso, ma il danneggiato deve allegare e provare un concreto pregiudizio patrimoniale, consistente in un minore vantaggio o in un maggiore aggravio economico causalmente collegato alla condotta scorretta della controparte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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