Cassazione Civile, Ordinanza n. 24426/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva stipulato con una società un contratto d'opera professionale che prevedeva un acconto iniziale e rate mensili per il compenso complessivo, con facoltà di recesso ad nutum per entrambe le parti e previsione che, in caso di recesso, sarebbero stati dovuti solo i compensi già maturati. Dopo aver rinunciato all'incarico e a seguito del fallimento della società, il professionista domandava l'ammissione al passivo, in privilegio, di una somma qualificata come acconto non corrisposto, delle rate scadute prima del recesso e delle spese generali, oltre al credito IVA in privilegio. Il giudice delegato e poi il tribunale ammettevano il credito solo in parte, ritenendo che l'acconto fosse parte del corrispettivo da rapportare alla prestazione effettivamente resa e che il privilegio IVA speciale richiedesse l'esistenza o almeno l'individuabilità di beni su cui esercitare la prelazione, circostanza non presente. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava: 1) violazione dell'art. 1373 c.c., sostenendo che il comma 4 consente il patto contrario e che quindi le parti avrebbero potuto prevedere il diritto al pagamento dell'acconto oltre ai compensi maturati fino al recesso; 2) violazione dell'art. 2758, comma 2, c.c., affermando che il credito per rivalsa IVA dovesse essere ammesso con privilegio e che l'assenza dei beni oggetto di prelazione fosse rilevante solo in fase di riparto, non in sede di verifica del passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi decisiva del decreto impugnato: il tribunale aveva qualificato la somma di euro 30.000 come acconto, cioè pagamento anticipato di parte del corrispettivo globalmente pattuito, e il ricorrente non aveva censurato efficacemente tale qualificazione, limitandosi a contestare una motivazione aggiuntiva sulla natura di penale dell'interpretazione avversata. La Corte ha inoltre rilevato che il richiamo all'art. 1373, comma 4, c.c. era comunque improprio, poiché il patto contrario riguarda il corrispettivo eventualmente pattuito per l'anticipato scioglimento del contratto, non la trasformazione dell'acconto in somma comunque dovuta indipendentemente dalle prestazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: il privilegio speciale IVA presuppone la sussistenza o comunque l'individuabilità di beni su cui esercitare la prelazione al momento della verifica del credito; se tale bene manca sin dall'origine, il credito resta chirografario. Poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto la mancanza di beni individuabili su cui far valere la prelazione, la decisione di escludere il privilegio era corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato e non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 1373 c.c.
il "patto contrario" fa salvo quanto le parti abbiano pattuito rispetto all'effetto del recesso, ma non consente di ignorare la qualificazione negoziale della somma come acconto né di trasformare l'acconto in una penale a carico di chi subisce il recesso.
art. 2234 c.c.
richiamato per qualificare l'acconto come pagamento anticipato di una parte del corrispettivo e collegarlo al dovere di collaborazione del cliente nel rapporto professionale.
art. 2758, comma 2, c.c.
il privilegio speciale sulla rivalsa IVA è riconoscibile solo se esistono o sono individuabili beni su cui esercitarlo; in mancanza, il credito è chirografario.
art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.
la domanda di ammissione al passivo deve indicare i beni sui quali si intende esercitare la prelazione speciale.
art. 98 l.f.
norma richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che colpisca solo una motivazione aggiuntiva o accessoria della decisione di merito, senza aggredire la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a base del provvedimento impugnato.
- Quando un accordo professionale qualifica una somma come acconto, tale somma va intesa come anticipazione di parte del corrispettivo complessivo e non come importo automaticamente dovuto a prescindere dalle prestazioni effettivamente eseguite, salvo diversa e chiara pattuizione compatibile con la disciplina del recesso.
- L'art. 1373 c.c., comma 4, consente un patto contrario in tema di recesso, ma tale previsione non autorizza, di per sé, a configurare come penale una somma che il contratto definisce acconto, né a porre la penale a carico della parte che subisce il recesso anziché di quella che lo esercita.
- Il privilegio speciale per la rivalsa IVA presuppone, già al momento della verifica del passivo, l'esistenza o almeno l'individuabilità del bene o valore su cui la prelazione possa concretamente esercitarsi; se il bene manca sin dall'origine, il credito resta chirografario.
- In sede di ammissione al passivo, il creditore che invochi un privilegio speciale deve indicare i beni oggetto della prelazione, perché la verifica della sussistenza del supporto materiale della causa di prelazione non è rinviabile alla sola fase del riparto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24405/2022 del 08/08/2022
- ordinanza_civile · 8 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24406/2022 del 08/08/2022
- ordinanza_civile · 8 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24407/2022 del 08/08/2022
- ordinanza_civile · 8 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24423/2022 del 08/08/2022
- ordinanza_civile · 8 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24424/2022 del 08/08/2022
- ordinanza_civile · 8 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24425/2022 del 08/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →