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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34901/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'originario contribuente era destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, ai fini IVA e imposte dirette, relativo alla ditta "Caseificio Croce Luigi". L'Ufficio contestava una sovrafatturazione e, più in generale, l'antieconomicità di acquisti di latte effettuati dall'azienda del padre da quella agricola del figlio, a prezzi superiori di oltre il 21% rispetto ai prezzi medi di riferimento, ritenendo non credibile la giustificazione della maggiore qualità del prodotto. Dopo un primo contenzioso definito con annullamento in cassazione e rinvio, la CTR aveva nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due hanno denunciato vizio motivazionale e violazione dei limiti del giudizio di rinvio, assumendo che la CTR non avesse adeguatamente esaminato i fatti storici indicati dalla precedente sentenza rescindente e non avesse dato corretta esecuzione al compito assegnato; con il terzo hanno lamentato omesso esame di un fatto decisivo, violazione delle norme sul processo tributario e omessa pronuncia, sostenendo che non fosse stata scrutinata la questione del prezzo del latte praticato dal figlio al padre; con il quarto hanno censurato, in modo generico, la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudice di rinvio aveva effettivamente riesaminato criticamente gli elementi indicati nella precedente sentenza di cassazione: lo scostamento del prezzo rispetto ai valori medi, la non dimostrata qualità superiore del latte, il rapporto padre/figlio, l'assenza di una valida ragione economica della sopravvalutazione e l'irrilevanza del contratto di somministrazione successivamente redatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la CTR aveva in realtà esaminato la questione del prezzo e che, in ogni caso, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio e non può essere usata per sopperire alle lacune probatorie delle parti. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulle spese, perché generica. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare il vizio motivazionale; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva esaminato i fatti rilevanti.

  • art. 384, comma 1 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, nei limiti derivanti dal tipo di annullamento disposto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico della parte gravata e non può essere surrogato mediante consulenza tecnica d'ufficio.

  • artt. 7 e 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dai ricorrenti nel terzo motivo; la Corte non ha ravvisato una loro violazione, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato il fatto controverso.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la questione del prezzo del latte era stata considerata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il contenuto dei poteri del giudice dipende dal vizio che ha determinato la cassazione: se è stato enunciato un principio di diritto, il giudice deve attenervisi; se l'annullamento riguarda la motivazione su punti decisivi, il giudice conserva poteri di accertamento e valutazione dei fatti, ma deve confrontarsi con i rilievi della Corte di cassazione e motivare in modo coerente con essi.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'antieconomicità di un'operazione del contribuente imprenditore, il contribuente deve dimostrare la liceità fiscale e la giustificazione economica dell'operazione, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della documentazione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte o per svolgere indagini esplorative alla ricerca di fatti non dimostrati.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice di merito abbia in realtà affrontato il punto controverso, anche se la parte non condivida la valutazione svolta.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese devono essere specifiche; una doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioniSpese di liteAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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