Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento con cui ha recuperato IVA indebitamente detratta per l’anno d’imposta 2008, sulla base di un PVC della Guardia di finanza, ritenendo che alcune fatture annotate dalla società riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore rivelatosi fittizio nell’ambito di un più ampio contesto di frode. La contribuente ha impugnato l’atto e i giudici di merito hanno accolto il ricorso ritenendo, da un lato, che la mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il PVC incidesse sulla legittimità dell’accertamento, dall’altro, che la società avesse fornito prova contraria della propria buona fede. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un preteso obbligo di contraddittorio invece che sul difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR ritenuto invalidante la mancata considerazione delle osservazioni difensive post-PVC; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto assolto dalla società l’onere probatorio circa la propria estraneità e buona fede, valorizzando la congruità dei prezzi e l’assenza di rapporti diretti con il cedente.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha respinto. Ha affermato che, nelle contestazioni IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, anche mediante presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una evasione IVA; solo se tale onere è assolto, grava sul contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto la CTR aveva basato il proprio convincimento su accertamenti di fatto non censurabili in cassazione, tra cui la congruità dei prezzi e la contrattazione con un intermediario del cedente abituale operatore del settore. Perciò non vi è stata violazione dell’art. 2697 c.c.; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta assorbita e comunque non decisiva, perché la CTR ha risolto la controversia su un accertamento in fatto relativo alla buona fede e all’onere probatorio.
La censura sulla mancata valutazione delle osservazioni post-PVC è rimasta assorbita, non essendo necessario esaminarla dopo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere della prova è così ripartito: l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche colposa, del cessionario; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria diligenza e buona fede.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/72
La prova dell’Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni e mediante elementi indiziari, senza necessità di prova certa e analitica di ogni operazione.
Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, cause C-439/04 e C-440/04
Il diritto alla detrazione non può essere negato se il soggetto passivo non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, cause C-80/11 e C-142/11
La tutela della buona fede del cessionario impedisce il diniego della detrazione quando manchi la consapevolezza, effettiva o esigibile, della frode del fornitore.
Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, causa C-277/14
È necessario che l’Amministrazione provi, oltre alla fittizietà soggettiva, anche la conoscibilità della frode da parte del contribuente, potendo farlo in via presuntiva.
Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik
Per negare la detrazione è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione era inserita in una frode IVA.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare sia la fittizietà del soggetto interposto sia la conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni e attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; non è richiesta la dimostrazione certa e analitica di ogni dettaglio dell’operazione.
- Se l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, che restano riservate al giudice di merito.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a provare la buona fede del contribuente in presenza di indizi di frode.
- L’apprezzamento della congruità economica dell’operazione e delle circostanze concrete di contrattazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
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