Cassazione Civile, Ordinanza n. 26350/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009, per imposta, sanzioni e interessi, sostenendo: (i) la carenza di motivazione dell’atto per mancata allegazione o riproduzione delle delibere comunali richiamate a fondamento dei criteri di determinazione del valore imponibile; (ii) l’arbitrarietà della quantificazione del valore dell’area fabbricabile, perché il Comune avrebbe applicato un valore unitario non coerente con le caratteristiche concrete dei terreni e con la diversa destinazione urbanistica delle aree. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000, sostenendo che gli atti richiamati in motivazione, avendo funzione integrativa, dovevano essere allegati per consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa; il secondo denunciava vizio di motivazione sulla quantificazione del valore venale, assumendo che i giudici di merito avessero omesso di spiegare perché il vincolo gravante sui terreni non incidesse sulla base imponibile e perché fosse stato applicato un valore di euro 42,00/mq anche a terreni non pienamente edificabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di ICI, non sussiste obbligo di allegazione per atti generali a contenuto normativo secondario, come regolamenti e delibere comunali, se pubblicati secondo legge e quindi presumibilmente conoscibili; è sufficiente che l’avviso consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente gli atti e le deduzioni rilevanti e non risultava dalla sentenza impugnata né una specifica allegazione originaria sui vincoli né una prova della non applicabilità dei valori regolamentari alle aree in questione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenendo conto di zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe
l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso riguarda solo quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa; sono esclusi gli atti generali conoscibili per pubblicità legale
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza una specifica autonoma ratio decidendi sviluppata nella sentenza
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
consente ai comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili al fine di limitare il contenzioso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In materia di ICI, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente an e quantum, senza necessità di una esposizione analitica di tutti i passaggi valutativi dell’ente.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo riguarda solo gli atti che hanno funzione realmente integrativa della motivazione; non si estende agli atti generali a contenuto normativo o regolamentare, se questi sono soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente.
- Quando la quantificazione del valore imponibile è effettuata sulla base di criteri regolamentari comunali, il contribuente che ne contesti l’applicazione deve specificamente dimostrare l’illegittimità del regolamento o la non pertinenza dei valori adottati rispetto alle caratteristiche concrete del bene tassato.
- In sede di legittimità, la censura che investe la concreta applicazione dei criteri di valutazione deve rispettare l’onere di autosufficienza, con precisa indicazione e trascrizione delle circostanze e delle deduzioni decisive già prospettate nei gradi di merito.
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