Sentenza del 19/06/2020 n. 3010 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 121/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Principio di specialità - Effetti-Inapplicabilità dell'art 345, comma 3, c.p.c. - Produzione documentale in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. XXX, conosciuta tramite estratto di ruolo il 23 aprile 2018, deducendo di non averla mai ricevuta, la decadenza dalla pretesa e la prescrizione dell’azione esecutiva. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso, rilevando la mancata produzione delle relate di notifica. L’Agenzia delle Entrate DP I Napoli ha appellato la sentenza e prodotto per la prima volta in appello la relata della cartella, chiedendo la riforma della decisione. La controversia riguardava quindi l’ammissibilità della produzione documentale in appello, la validità della notifica consegnata al portiere senza raccomandata informativa, la prescrizione del credito e l’interesse della contribuente a impugnare cartella e ruolo conosciuti tramite estratto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 24, ha ritenuto ammissibile la produzione della relata in appello ai sensi della disciplina speciale tributaria, senza applicare la preclusione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. Ha considerato valida la notifica del 4 giugno 2001: trattandosi di notifica diretta a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, non era necessario inviare la raccomandata informativa prevista per diverse modalità di notificazione. Ha tuttavia dichiarato prescritta la pretesa tributaria, riconoscendo l’interesse della contribuente a far valere la prescrizione maturata dopo la notifica. L’istanza di rateizzazione del 15 settembre 2008, sottoscritta da un soggetto diverso dalla contribuente, non è stata ritenuta idonea a interrompere la prescrizione né a valere come ammissione della notifica da parte dell’interessata. L’appello è stato rigettato e l’Agenzia delle Entrate DP I Napoli condannata alle spese, liquidate in 500 euro oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Si deve affermare che tale produzione di documenti in secondo grado è ammissibile, in forza di principio ormai acquisito che si incentra sul principio di specialità espresso dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Nel processo tributario prevale la disciplina processuale speciale rispetto a quella civile ordinaria: perciò la produzione di documenti nuovi in appello è regolata dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e non è preclusa dall’art. 345, comma 3, c.p.c.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Si deve affermare che tale produzione di documenti in secondo grado è ammissibile, in forza di principio ormai acquisito che si incentra sul principio di specialità espresso dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Le parti possono produrre documenti per la prima volta nel giudizio tributario d’appello, anche se già esistenti durante il primo grado.
Si deve affermare che tale produzione di documenti in secondo grado è ammissibile, in forza di principio ormai acquisito che si incentra sul principio di specialità espresso dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
La preclusione civilistica alla produzione documentale in appello non si applica al processo tributario, in cui opera la disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza.
La previsione che consente di impugnare l’atto precedente non notificato insieme a quello successivo notificato non esclude che il contribuente impugni la cartella o il ruolo conosciuti attraverso l’estratto di ruolo, quando deduce l’invalidità della notifica.
Art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Dunque la notifica del 4.6.2001 è valida.
Secondo la decisione, la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata ai sensi dell’art. 26 è regolata dalle norme del servizio postale ordinario; la consegna al portiere non richiede, in questo caso, la raccomandata informativa prevista per la notificazione eseguita secondo altre forme.
La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione aicartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c. d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art 2953 cod civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
La mancata impugnazione di un atto amministrativo di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non converte automaticamente un termine di prescrizione più breve in quello decennale. La conversione prevista dall’art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello, anche se preesistenti al primo grado: si applica la disciplina speciale tributaria, non la preclusione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.
- La cartella o il ruolo conosciuti tramite estratto di ruolo possono essere impugnati quando si deduce che la notifica non sia stata valida; la previsione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 non rappresenta l’unica possibilità di tutela.
- Per la notifica diretta della cartella a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, la consegna al portiere può seguire le regole del servizio postale ordinario, senza necessità della raccomandata informativa propria di altre modalità di notificazione.
- La mancata impugnazione della cartella non trasforma di per sé la prescrizione breve in decennale: la conversione ex art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale definitivo. Resta applicabile il termine previsto per il credito, e nel caso deciso la Commissione ha dichiarato intervenuta la prescrizione decennale.
- La sola presentazione di una richiesta di rateizzazione sottoscritta da un soggetto diverso dal contribuente non dimostra, secondo questa decisione, un’ammissione della notifica da parte del contribuente né interrompe la prescrizione.
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