Sentenza n. 105/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Assago n. 60 del 27 aprile 2022, pubblicata nell'Albo Pretorio dal 3 al 15 maggio 2022, recante l'approvazione del “Regolamento delle prestazioni a carico di terzi da parte del personale della polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi”; - del “Regolamento delle prestazioni del personale della polizia locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di attività, iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere privato” approvato dalla deliberazione di Giunta n. 60/2022 di cui all'alinea precedente e alla medesima allegato; - nonché di ogni ulteriore atto, anche non cognito, antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli testé richiamati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Friends & Partners S.p.A. il 10 gennaio 2023: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Assago n. 33 del 30 settembre 2022, pubblicata nell’Albo Pretorio in data 19 ottobre 2022 avente a oggetto la “Convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27 aprile 2022 e approvazione del “Regolamento delle prestazioni a carico di terzi da parte del personale della polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi”; - del verbale allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Assago n. 33 del 30 settembre 2022; - nonché di ogni ulteriore atto, anche non cognito, antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale che pone a carico degli organizzatori privati le spese per i servizi di polizia locale necessari allo svolgimento di manifestazioni ed eventi incidenti sulla sicurezza e fluidità della circolazione, nonché la relativa deliberazione di approvazione e la successiva deliberazione consiliare di convalida
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno inizialmente impugnato la deliberazione della Giunta comunale e il regolamento allegato, deducendo: violazione dell’art. 42 d.lgs. 267/2000, per incompetenza della Giunta a favore del Consiglio comunale; violazione dell’art. 23 Cost., assumendo che il regolamento imponesse una prestazione patrimoniale priva di adeguata copertura legislativa, poiché l’art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017 non avrebbe individuato la fonte dell’obbligazione di pagamento; falsa applicazione della medesima disposizione ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune avesse previsto l’attivazione dei servizi di supporto alla viabilità anche quando non necessari, in ragione del modesto afflusso di spettatori e della disponibilità di parcheggi nelle aree limitrofe al luogo degli eventi. A seguito della convalida della deliberazione di Giunta da parte del Consiglio comunale, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti contro la deliberazione consiliare, riproponendo le censure relative alla violazione dell’art. 23 Cost. e all’esercizio irragionevole e sproporzionato della discrezionalità comunale. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità per giudicato, richiamando una precedente sentenza relativa a una fattispecie analoga. Una società operante nel settore degli eventi è intervenuta adesivamente, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha riqualificato d’ufficio la posizione della società interveniente, escludendo che fosse una controinteressata e riconducendola alla figura del cointeressato interveniente, poiché titolare di una posizione oppositiva analoga a quella delle ricorrenti. L’intervento è stato ritenuto ammissibile perché la società non aveva prestato acquiescenza al regolamento, avendolo impugnato in un distinto giudizio. Il ricorso introduttivo contro la deliberazione di Giunta è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta convalida da parte del Consiglio comunale. È stata respinta l’eccezione di giudicato, poiché la precedente sentenza era intervenuta tra soggetti diversi e le odierne ricorrenti non erano parti necessarie né avevano partecipato a quel giudizio. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017 costituisca adeguata base legislativa della prestazione patrimoniale, individuando i soggetti tenuti al pagamento negli organizzatori o promotori privati, il presupposto nell’incidenza dell’evento sulla sicurezza e fluidità della circolazione e i criteri di determinazione nelle spese derivanti dal maggiore impiego della polizia locale per i servizi di viabilità. Il regolamento comunale è stato quindi ritenuto legittimo nel dettagliare la misura del contributo. È stata inoltre esclusa l’illegittimità della disciplina regolamentare sotto il profilo dell’irragionevolezza o sproporzione: l’afflusso massiccio di persone, la presenza di intersezioni stradali e il possibile coinvolgimento di esercizi commerciali e di ristorazione limitrofi costituiscono fattori obiettivi di congestione del traffico. La particolare conformazione del territorio comunale e la presenza di una grande struttura per eventi giustificano l’adeguamento del regolamento alle specifiche esigenze di viabilità. La circostanza che il luogo sia servito dalla metropolitana o che le criticità possano dipendere dalla gestione dei parcheggi non esclude la necessità di servizi ad hoc di organizzazione e regolazione del traffico. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della sopravvenuta convalida e della virtuale fondatezza del motivo relativo all’incompetenza della Giunta, che non è stato esaminato nel merito per l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
l’art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo
L’intervento adesivo-dipendente del cointeressato è inammissibile se questi ha prestato acquiescenza all’atto lesivo; è invece ammissibile quando il cointeressato abbia autonomamente impugnato il medesimo atto in altro giudizio.
Il giudicato formatosi in una precedente controversia non è opponibile a soggetti che non erano parti necessarie di quel giudizio e che non vi hanno partecipato.
art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017
A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento
La disposizione costituisce base legislativa sufficiente per porre a carico degli organizzatori privati le spese dei servizi di polizia locale necessari per eventi incidenti sulla sicurezza e fluidità della circolazione; individua soggetti passivi, presupposto e criteri di determinazione della prestazione.
art. 23 Cost.
La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è relativa: la legge deve individuare soggetti passivi, presupposto e criteri di determinazione, mentre il dettaglio della misura può essere demandato a un regolamento comunale.
La disposizione è richiamata quale riferimento per i servizi di polizia locale in materia di sicurezza e polizia stradale le cui spese possono essere poste a carico del soggetto privato organizzatore o promotore.
È stato dedotto che la competenza ad approvare il regolamento spettasse al Consiglio comunale e non alla Giunta; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per la successiva convalida consiliare.
Massime di principio
- La sopravvenuta convalida dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso originario, senza impedire l’esame delle censure riproposte contro l’atto di convalida mediante motivi aggiunti.
- La riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte è relativa: è sufficiente che la legge individui i soggetti passivi, il presupposto della prestazione e i criteri per determinarne la misura; la disciplina di dettaglio può essere affidata a un regolamento comunale.
- L’art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017 costituisce adeguata base legislativa per porre a carico degli organizzatori o promotori privati le spese dei servizi di polizia locale necessari per eventi che incidano sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione.
- La previsione regolamentare dell’obbligo di attivare servizi di polizia locale può ritenersi legittima quando si fondi su fattori obiettivi di congestione, quali il massiccio afflusso di persone, la presenza di intersezioni stradali e il coinvolgimento di attività commerciali o di ristorazione limitrofe; la valutazione della necessità dei servizi rientra nella discrezionalità amministrativa, salvo manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- Nel giudizio promosso contro un atto generale o a effetti inscindibili, l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato è inammissibile se questi ha prestato acquiescenza all’atto, mentre è ammissibile se il cointeressato lo ha autonomamente impugnato in altro giudizio.
- Il giudicato formatosi in una controversia tra soggetti diversi non produce effetti preclusivi nei confronti di chi non era parte necessaria e non ha partecipato al precedente giudizio.
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