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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1097/2025 emessa dal TAR Salerno in data 12.06.2025:

Giustizia amministrativa202501509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Salerno n. 1097/2025, successivamente sospesa dal Consiglio di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario del locale aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da locale commerciale a Bar-Tabacchi. Dopo l'annullamento del titolo in sede di appello e il successivo diniego di una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il ricorrente aveva impugnato il diniego. Con sentenza n. 1097/2025 il TAR aveva accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente chiedeva l'esecuzione di tale sentenza. Successivamente, il Comune aveva appellato la sentenza e il Consiglio di Stato, con ordinanza del 29 dicembre 2025, ne aveva sospeso l'efficacia esecutiva. Con nota del 5 gennaio 2026 il ricorrente dichiarava pertanto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e chiedeva la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza da parte del Consiglio di Stato ha reso attualmente inutile la pronuncia richiesta nel giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha distinto l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa, mentre la prima ricorre quando una situazione nuova rende certa e definitiva l'inutilità della decisione. In applicazione del principio della domanda, il giudice non può decidere nel merito quando la parte, prima della decisione, dichiari il venir meno dell'interesse alla pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse azionato sia stato integralmente soddisfatto dall'evoluzione della vicenda amministrativa.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, per una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza da ottemperare ha reso inutile la pronuncia richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della decisione richiesta, senza integrare necessariamente la piena soddisfazione della pretesa propria della cessazione della materia del contendere.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; se questa dichiara, prima della decisione, il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento o di ottemperanza, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità senza esaminare il merito.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza può determinare il sopravvenuto difetto di interesse al giudizio di esecuzione, quando rende attualmente inutile l'intervento conformativo o sostitutivo del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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