Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di esclusione e di conferma dell’esclusione dall’elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. dei professionisti delegati alle vendite e dei custodi giudiziari per il triennio 2024-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista delegato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già iscritto per il triennio 2021-2023 nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite e dei custodi giudiziari, aveva chiesto l’iscrizione per il triennio 2024-2026 producendo l’attestato di frequenza e profitto relativo a un corso di formazione organizzato in collaborazione con un’università, dichiarato conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura e accreditato con il riconoscimento di 20 crediti formativi. Il Comitato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. del Tribunale di Verona lo aveva escluso ritenendo carente, in capo al docente principale, il requisito della specifica competenza tecnica e dell’esperienza formativa nel settore del processo esecutivo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e delle Linee Guida SSM, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e irragionevolezza. Ha evidenziato che il docente principale era titolare di insegnamenti di diritto processuale civile, aveva svolto attività di custode giudiziario e delegato alla vendita e aveva partecipato ad attività formative; ha inoltre censurato la mancata valutazione del curriculum e delle lezioni dell’altra docente del corso. Con i motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di conferma dell’esclusione, denunciando anche la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, la motivazione costruita ex post, la distorsione dei requisiti delle Linee Guida SSM, la richiesta illegittima di comprovare dichiarazioni sostitutive curriculari e l’introduzione di un arbitrario numero minimo di incarichi non previsto dalle Linee Guida.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati. Il giudice ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione delle Linee Guida SSM e all’incompletezza dell’istruttoria. Il Comitato aveva fondato l’esclusione su un unico elemento, ossia il ritenuto difetto di esperienza formativa del docente principale, senza valutare effettivamente il profilo e l’apporto dell’altra docente e senza considerare dati istruttori pertinenti e disponibili: l’inquadramento dell’attività didattica del docente nell’area del diritto processuale civile, la sua pregressa attività di custode giudiziario e delegato alla vendita e la pertinenza delle lezioni sui profili penali della responsabilità del custode e del delegato. Il successivo riesame non ha colmato tali lacune, avendo riproposto la premessa originaria senza la necessaria ponderazione dei curricula dei docenti e dei contenuti del corso, nonostante le indicazioni già impartite in sede cautelare. Il Comitato ha inoltre trasformato requisiti elastici delle Linee Guida, quali l’esperienza di formatore e le pregresse esperienze pratiche in materia di esecuzione forzata, in requisiti rigidi e tipizzati, introducendo una delimitazione tematica e una quantificazione delle esperienze non previste dalle Linee Guida. Il TAR ha ritenuto che l’attività didattica del docente, svolta nell’ambito del diritto processuale civile e orientata ai corsi per custodi giudiziari e delegati alle vendite, fosse astrattamente idonea a comprovare i requisiti richiesti per il ruolo di formatore. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 179-ter disp. att. c.p.c.
La disposizione disciplina l’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita e dei custodi giudiziari e costituisce la base normativa per la valutazione dei requisiti di formazione e competenza.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di conferma dell’esclusione; il riesame deve esplicitare un’effettiva rivalutazione degli elementi rilevanti.
art. 43, comma 1, d.P.R. 445/2000
È richiamato dal ricorrente con riferimento alla contestata richiesta di comprovare dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum del docente.
Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura per i corsi ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.
I requisiti di esperienza di formatore e di pregresse esperienze pratiche in materia di esecuzione forzata hanno natura elastica e non possono essere trasformati in presupposti rigidi, tipizzati o subordinati a una soglia quantitativa non prevista.
Massime di principio
- Nella valutazione dei corsi di formazione rilevanti per l’iscrizione nell’elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., l’amministrazione deve esaminare complessivamente i curricula e l’apporto di tutti i docenti, non potendo fondare l’esclusione sul solo profilo di uno di essi senza valutare gli ulteriori elementi istruttori pertinenti.
- Ai fini della verifica della competenza dei formatori in materia di esecuzione forzata, sono rilevanti non solo la docenza specificamente denominata in tale settore, ma anche l’insegnamento del diritto processuale civile, le pregresse funzioni di custode giudiziario o delegato alla vendita, la partecipazione a convegni e corsi e le pubblicazioni pertinenti.
- Quando le Linee Guida prevedono requisiti elastici quali l’esperienza di formatore e le pregresse esperienze pratiche in materia di esecuzione forzata, l’amministrazione non può convertirli in requisiti rigidi, in una delimitazione tematica non prevista o in un numero minimo di incarichi privo di base nelle Linee Guida.
- Il riesame disposto in sede giurisdizionale deve essere effettivo e sostanziale: un provvedimento successivo che riproponga la motivazione originaria senza confrontarsi con gli elementi indicati dal giudice e senza rivalutare i profili curriculari e i contenuti formativi resta viziato per incompletezza istruttoria e motivazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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