Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Treviso di sospensione temporanea della patente per inidoneità psichica e fisica, fondato sul giudizio della Commissione Medica Locale relativo alla positività ai cannabinoidi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (motorizzazione civile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione della patente e il presupposto certificato della Commissione Medica Locale. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per erroneità, illogicità e infondatezza dei presupposti del giudizio medico, sostenendo che la positività ai cannabinoidi fosse stata determinata mediante valori di cut-off, pari a 0,10 ng/mg per il primo esame e a 0,05 ng/mg per l'esame di conferma, inferiori alla soglia di 0,50 ng/mg indicata da linee guida internazionali e nazionali richiamate nel ricorso. Con il secondo motivo ha dedotto insufficienza e carenza di motivazione, lamentando che la Commissione Medica Locale avesse recepito acriticamente gli esiti di laboratorio senza verificare né esplicitare l'adeguatezza della metodologia di analisi. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, richiamando una successiva abilitazione temporanea alla guida rilasciata da un organo sanitario di Rete Ferroviaria Italiana, e hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva; nel merito hanno sostenuto l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'abilitazione temporanea rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana era intervenuta prima del giudizio, non risultava prodotta e comunque non soddisfaceva pienamente l'interesse del ricorrente, diretto a ottenere la piena e definitiva idoneità alla guida. Ha respinto anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riconoscendo la legittimazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile quale autore del provvedimento impugnato. Nel merito, ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ai sensi degli artt. 119 e 129 del codice della strada e dell'art. 23 del d.lgs. n. 59/2011, l'UMC è tenuto ad adottare la sospensione quando la Commissione Medica Locale accerti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici; si tratta quindi di un'attività vincolata. Il giudizio della Commissione ha natura tecnico-discrezionale complessa, comprendendo sia l'accertamento clinico sia una prognosi sul rischio di recidiva, ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, errori tecnici o omissione di circostanze rilevanti. Nel caso concreto, entrambi gli esami di laboratorio avevano rilevato cannabinoidi e il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità del complessivo giudizio sanitario o l'assenza della sostanza nel campione, limitandosi a contestare il cut-off. Le linee guida richiamate non vincolano la Commissione, il cui giudizio può integrare dati clinici, precedenti anamnestici e valutazioni prognostiche. La positività riscontrata, considerato il precedente per guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, era sufficiente a giustificare l'applicazione di un criterio di estrema cautela e non rendeva manifestamente irragionevole la soglia utilizzata. Il provvedimento dell'UMC risultava inoltre adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo al giudizio tossicologico-forense della Commissione. Il ricorso è stato definitivamente respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    non può ottenere la patente di guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore

    Attribuisce alle Commissioni Mediche Locali l'accertamento dei requisiti fisici e psichici e prevede la comunicazione del giudizio di temporanea o permanente inidoneità all'ufficio della motorizzazione, che adotta il conseguente provvedimento di sospensione o revoca.

  • art. 129 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici

    Impone la sospensione a tempo indeterminato quando l'accertamento sanitario evidenzi la temporanea perdita dei requisiti; l'UMC non dispone di discrezionalità una volta acquisito il giudizio negativo della Commissione competente.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59

    l'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'Allegato III

    Rende applicabili, quale livello minimo, i requisiti dell'Allegato III per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

  • Allegato III, lett. F.1, d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59

    La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta

    L'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce condizione ostativa al rilascio o al rinnovo della patente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio; un'abilitazione temporanea precedente al ricorso e non coincidente con il bene della vita perseguito non produce tale effetto.

Massime di principio

  • Quando la Commissione Medica Locale accerta la temporanea perdita dei requisiti fisici o psichici per la guida, l'Ufficio della Motorizzazione Civile è tenuto ad adottare la sospensione della patente ai sensi degli artt. 119 e 129 del codice della strada, senza margini di discrezionalità valutativa sul punto.
  • Il giudizio della Commissione Medica Locale sull'idoneità alla guida ha natura tecnico-discrezionale complessa, poiché comprende sia l'accertamento clinico sia la prognosi sul rischio di recidiva; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore tecnico o omessa considerazione di circostanze rilevanti.
  • Le linee guida scientifiche sui valori-soglia degli esami tossicologici non vincolano la Commissione Medica Locale quando la valutazione dell'idoneità alla guida deriva da un giudizio integrato, fondato sugli esami clinici, sui precedenti anamnestici e sulla prognosi del rischio di recidiva.
  • La positività a sostanze cannabinoidi, riscontrata in più esami e valutata insieme a un precedente per guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, può giustificare un giudizio di temporanea inidoneità anche quando il ricorrente contesti il valore di cut-off, se non fornisce elementi tecnici idonei a dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento complessivo.
  • Il provvedimento vincolato di sospensione della patente può essere motivato per relationem mediante il richiamo al giudizio tossicologico-forense della Commissione Medica Locale, purché tale giudizio renda comprensibili i presupposti clinici e prognostici della decisione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.