Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Castel San Giorgio, reso in sede di conferenza di servizi, prot. n. 0015831/2024 del 12 giugno 2024, recante la irricevibilità della richiesta della Didofà S.r.l. prot. 32360/2023; 2) ove occorra, del provvedimento di indizione della conferenza di servizi prot. n. 0014889 del 3 giugno 2024; 3) del verbale di conferenza dei servizi del 10 giugno 2024, prot. 0015610/2024; 4) ove occorra, della deliberazione della Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 123 del 17 giugno 2024, pubblicata il successivo 18 giugno 2024; 5) di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità di una richiesta di riclassificazione urbanistica e deliberazione della Giunta comunale di adozione di variante di conformazione del PUC a una precedente sentenza del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di immobili e terreni nel Comune di Castel San Giorgio, contestava il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del 12 giugno 2024, adottato all'esito di una conferenza di servizi istruttoria, con cui era stata dichiarata irricevibile la richiesta di riclassificazione urbanistica presentata il 30 novembre 2023. La ricorrente sosteneva, in primo luogo, che la conferenza fosse stata convocata con espresso riferimento all'art. 14-ter l. 241/1990 e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto adottare una determinazione motivata conclusiva, con effetti decisori, sulla base delle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti. Deduceva violazione degli artt. 14 e seguenti l. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità, perplessità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In secondo luogo, impugnava la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 17 giugno 2024, adottata in asserita ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8045/2023, sostenendo che la nuova adozione del piano operativo e la riconduzione a coerenza tra piano operativo e piano strutturale richiedessero comunque il passaggio obbligatorio in Consiglio comunale. Deduceva violazione degli artt. 3 e 22 e seguenti della l.r. Campania n. 16/2004 e dell'art. 9 del regolamento regionale n. 5/2011, nullità per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, incompetenza della Giunta comunale ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile e parzialmente infondato. Ha ritenuto inammissibile l'impugnazione della deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 17 giugno 2024, qualificata come atto endoprocedimentale e, quindi, non autonomamente lesivo. Ha invece respinto le censure contro il provvedimento del 12 giugno 2024 che aveva dichiarato irricevibile la domanda di riclassificazione urbanistica. Secondo il giudice, la pratica non era istruibile perché la ricorrente aveva manifestato la volontà di non partecipare alla conferenza di servizi e non aveva allegato alcun elemento progettuale o tecnico a sostegno dell'istanza. La tardività del deposito del 17 dicembre 2026 ne ha determinato l'inutilizzabilità e ha giustificato il rigetto della richiesta di rinvio. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
artt. 14 e ss. l. 241/1990
La disciplina della conferenza di servizi è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di una determinazione conclusiva con effetti decisori; il TAR ha comunque ritenuto non istruibile la domanda per la mancata partecipazione dell'istante e l'assenza di allegazioni progettuali o tecniche.
art. 14-ter l. 241/1990
La ricorrente ha sostenuto che il richiamo a tale disposizione nell'atto di convocazione imponesse l'adozione di una determinazione motivata di conclusione della conferenza; la sentenza non accoglie tale prospettazione.
art. 21-septies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per dedurre la nullità della deliberazione comunale per violazione o elusione del giudicato, ma il giudice ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'atto, qualificandolo come endoprocedimentale.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono richiamati con riferimento al precedente ricorso proposto dalla società contro il silenzio del Comune sulla richiesta di riadozione e riapprovazione dello strumento urbanistico.
artt. 3 e 22 e ss. l.r. Campania n. 16/2004
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla competenza e al procedimento di formazione e modifica degli strumenti urbanistici comunali.
art. 9 regolamento regionale Campania n. 5/2011
È stato invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità dell'intervento del Consiglio comunale nella rinnovazione della pianificazione urbanistica.
Massime di principio
- La deliberazione comunale di adozione di una variante urbanistica, quando costituisce un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è autonomamente impugnabile; la relativa contestazione deve essere proposta contro l'atto conclusivo del procedimento, salvo che l'atto intermedio produca una lesione immediata e attuale.
- Una richiesta di riclassificazione urbanistica può essere legittimamente dichiarata non istruibile quando l'istante rinunci a partecipare alla conferenza di servizi e non fornisca alcuna allegazione progettuale o tecnica idonea a consentire la valutazione dell'istanza.
- La convocazione di una conferenza di servizi non comporta necessariamente l'obbligo di adottare una determinazione conclusiva favorevole o comunque decisoria quando la domanda sottostante sia priva degli elementi necessari per essere istruita.
- La tardività del deposito processuale rende inutilizzabile la documentazione depositata e può giustificare il rigetto della richiesta di rinvio fondata su tale produzione tardiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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